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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-722/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019. — Norbert Reitbauer e altri contro Enrico Casamassima. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenze esclusive – Articolo 24, punti 1 e 5 – Controversie in materia di diritti reali immobiliari e in materia di esecuzione delle decisioni – Procedura di vendita forzata di un immobile – Azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante da tale vendita forzata. — Causa C-722/17

Giurisprudenza europea62017CJ0722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che una controversia sulla ripartizione del ricavato di una vendita forzata immobiliare non cade automaticamente nelle competenze esclusive del foro dell’immobile o dell’esecuzione. Le singole eccezioni sollevate nel procedimento possono avere natura diversa e devono essere analizzate separatamente. In particolare, né la domanda di compensazione né la contestazione dell’inefficacia della garanzia reale giustificano l’applicazione degli articoli 24, punti 1 e 5, del regolamento Bruxelles I-bis.

Competenza giurisdizionale nelle controversie sulla ripartizione del ricavato di una vendita forzata immobiliare: esclusione delle competenze esclusive ex articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento Bruxelles I-bis.

La questione giuridica

Se l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata immobiliare, deducendo sia l’estinzione per compensazione di un credito concorrente sia l’inefficacia della garanzia reale posta a fondamento dell’esecuzione, rientri nella competenza esclusiva del giudice del luogo in cui è situato l’immobile (articolo 24, punto 1) o del luogo dell’esecuzione (articolo 24, punto 5) del regolamento n. 1215/2012.

Principio di diritto

L’azione con cui un creditore contesta la ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita forzata di un immobile, chiedendo l’accertamento dell’estinzione per compensazione di un credito concorrente e l’inefficacia della garanzia reale che ne sostiene l’esecuzione, non rientra nelle competenze esclusive di cui all’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento n. 1215/2012. La prima pretesa non riguarda un diritto reale immobiliare e la seconda, pur assimilabile a un’azione revocatoria, non attiene all’esecuzione in senso stretto; resta quindi applicabile il criterio generale del domicilio del convenuto, ferma la possibile rilevanza della competenza speciale contrattuale di cui all’articolo 7, punto 1, se ne ricorrono i presupposti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, lettere a) e b), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 24, punti 1 e 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 805/2004

Competenza giurisdizionale sulla ripartizione del ricavato di una vendita forzata immobiliare

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bezirksgericht Villach in una controversia tra creditori, insorta nell’ambito della ripartizione del ricavato ottenuto dalla vendita forzata di un immobile sito in Austria. La Corte interpreta l’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012, relativo rispettivamente ai diritti reali immobiliari e all’esecuzione delle decisioni.

Contesto fattuale e procedimento principale

Reitbauer e altri avevano ottenuto, nell’ambito di un contenzioso relativo a lavori di rinnovo dell’immobile, crediti nei confronti della sig.ra C. Successivamente la sig.ra C. aveva riconosciuto un debito nei confronti di Enrico Casamassima e, a garanzia, aveva costituito un’ipoteca sull’immobile in Austria; il relativo titolo era poi stato certificato come titolo esecutivo europeo. Nel corso della vendita forzata dell’immobile, il ricavato è stato attribuito in larga parte a Casamassima in forza della garanzia iscritta, e Reitbauer e a. hanno reagito con rimedi interni alla procedura esecutiva austriaca.

Normativa rilevante

Il giudice del rinvio ha richiamato:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quale regola generale fondata sul domicilio del convenuto;
  • l’articolo 7, punto 1, lettera a), del medesimo regolamento, in materia contrattuale;
  • l’articolo 24, punti 1 e 5, che prevedono competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari e di esecuzione delle decisioni. La Corte ricorda inoltre la continuità interpretativa con la convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento n. 44/2001 e il regolamento n. 1215/2012.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice austriaco chiedeva se l’azione di opposizione alla ripartizione del ricavato, prevista dal diritto nazionale, rientrasse:

  • nella competenza esclusiva del giudice del luogo in cui si trova l’immobile (articolo 24, punto 1),
  • oppure nella competenza esclusiva del giudice del luogo dell’esecuzione (articolo 24, punto 5), anche quando la contestazione si fondi:
  • sull’estinzione per compensazione del credito del creditore concorrente;
  • sull’inefficacia della ricognizione di debito e della garanzia ipotecaria, in termini assimilabili a un’azione revocatoria.

Ragionamento della Corte: analisi delle competenze esclusive

La Corte sottolinea anzitutto che le competenze esclusive dell’articolo 24, in quanto derogatorie rispetto al foro generale del domicilio del convenuto, devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, non è corretto esaminare globalmente l’azione di opposizione alla ripartizione: le singole eccezioni possono avere natura giuridica diversa e, quindi, un diverso nesso con l’esecuzione o con il bene immobile.

Articolo 24, punto 1: diritti reali immobiliari

La competenza del giudice del luogo in cui è situato l’immobile si applica solo alle azioni che mirano a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso o l’esistenza di altri diritti reali immobiliari, oppure a proteggere le prerogative derivanti da tali diritti.

La Corte esclude questa competenza per entrambe le eccezioni esaminate:

  • la domanda volta ad accertare l’estinzione del credito per compensazione contesta la fondatezza del credito, ma non si fonda su un diritto reale;
  • la contestazione dell’atto notarile e della garanzia ipotecaria, pur essendo dal giudice nazionale avvicinata a un’azione pauliana, si fonda su un diritto di credito e non richiede verifiche specifiche collegate al luogo in cui l’immobile è situato.

Articolo 24, punto 5: esecuzione delle decisioni

Quanto al foro dell’esecuzione, la Corte ricorda che esso riguarda le controversie concernenti il ricorso alla forza o alla coercizione per assicurare l’esecuzione materiale di decisioni e atti. L’eccezione relativa alla compensazione del credito si discosta dalle questioni inerenti all’esecuzione in sé. L’eccezione assimilata a un’azione revocatoria non contesta, di per sé, gli atti dell’autorità esecutiva: il suo nesso con l’esecuzione non è sufficiente per attrarla nella competenza esclusiva dell’articolo 24, punto 5.

Indicazione ulteriore sulla possibile competenza contrattuale

Pur non essendo decisiva ai fini della risposta, la Corte osserva che l’eccezione equiparata a un’azione revocatoria potrebbe rientrare nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, poiché i crediti di Reitbauer e a. derivano da obbligazioni contrattuali relative ai lavori eseguiti in Austria.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato della vendita forzata di un immobile, chiedendo sia l’accertamento dell’estinzione per compensazione di un credito concorrente sia la dichiarazione di inefficacia della garanzia reale posta a base dell’esecuzione, non rientra nelle competenze esclusive di cui all’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento n. 1215/2012. Ne consegue che non operano né il foro esclusivo dell’immobile né quello dell’esecuzione per tutte le controversie di questo tipo, dovendosi invece valutare la natura concreta delle singole domande o eccezioni sollevate.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionaleesecuzione forzatadiritti reali immobiliariazione revocatoriaripartizione del ricavato di vendita forzata

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