Corte di giustizia, Sentenza C-39/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2019. — Commissione europea contro Icap Management Services Ltd e Icap New Zealand Ltd. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei derivati sui tassi di interesse in yen – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Responsabilità di un’impresa per il suo ruolo di facilitatore dell’intesa – Calcolo dell’ammenda – Obbligo di motivazione. — Causa C-39/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato l'annullamento delle ammende inflitte dalla Commissione a Icap per il suo ruolo di facilitatore in un cartello sui derivati sui tassi di interesse in yen. Ha ritenuto che, poiché la Commissione aveva adottato una metodologia alternativa specifica per calcolare le ammende, la decisione avrebbe dovuto spiegare in modo chiaro la logica seguita e la ponderazione degli elementi considerati. La motivazione generica contenuta nella decisione non era sufficiente, né potevano colmare tale lacuna gli scambi avvenuti nella fase amministrativa o le spiegazioni fornite in giudizio.
Impugnazione in materia di concorrenza: sufficienza della motivazione della Commissione nel calcolo delle ammende inflitte a un facilitatore di un’intesa sui derivati sui tassi di interesse in yen
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere insufficiente la motivazione della decisione della Commissione nella parte relativa al calcolo delle ammende inflitte a un'impresa responsabile, in qualità di facilitatore, di infrazioni dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE; in particolare, se la Commissione potesse limitarsi a indicazioni generali su gravità, durata, natura dell'infrazione e deterrenza senza esporre la metodologia alternativa effettivamente applicata, pur discostandosi dagli orientamenti del 2006.
Principio di diritto
Quando la Commissione, per calcolare l'ammenda a carico di un'impresa che ha facilitato un'intesa, si discosta dalla metodologia generale degli orientamenti del 2006 e applica un metodo alternativo specificamente elaborato per tali casi, essa deve motivare in modo sufficiente la scelta e la ponderazione degli elementi utilizzati, in modo da consentire agli interessati di comprenderne la fondatezza e al giudice di controllarne la legittimità; non è invece tenuta a divulgare tutti i dati numerici o i calcoli interni. Nel caso di specie, la motivazione della decisione era insufficiente perché si limitava ad affermazioni generiche senza spiegare la metodologia alternativa adottata, perciò la Corte ha respinto l'impugnazione della Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell'accordo SEE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
- Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione della Commissione contro l'annullamento delle ammende a Icap
La pronuncia riguarda un'impugnazione della Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato, per difetto di motivazione, l'articolo 2 della decisione sanzionatoria adottata nel caso AT.39861 – Derivati sui tassi di interesse in yen. La controversia si inserisce nel diritto della concorrenza e concerne il calcolo delle ammende inflitte a un'impresa qualificata come facilitatore di un'intesa.
Fatti essenziali e decisione della Commissione
Icap, gruppo attivo nell'intermediazione e nei servizi di post negoziazione, era stato ritenuto responsabile di sei infrazioni dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, per aver facilitato manipolazioni dei tassi LIBOR e TIBOR sul mercato dei derivati su tassi di interesse in yen giapponesi. La Commissione aveva inflitto sei ammende, per un totale di EUR 14 960 000, determinando l'importo di base con una metodologia ritenuta specifica per i facilitatori, in quanto Icap non operava sul mercato dei derivati interessati.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Icap aveva chiesto l'annullamento della decisione o, in subordine, la riduzione delle ammende. Il Tribunale aveva parzialmente annullato l'articolo 1 della decisione e poi annullato integralmente l'articolo 2, ritenendo insufficiente la motivazione della Commissione sul metodo seguito per determinare gli importi di base delle ammende.
Motivo unico di impugnazione
La Commissione ha dedotto un solo motivo, sostenendo che il Tribunale avesse interpretato in modo troppo rigoroso l'obbligo di motivazione. A suo avviso, la giurisprudenza non imponeva di esporre tutti i dettagli numerici del calcolo, ma solo gli elementi di valutazione relativi alla gravità e alla durata dell'infrazione; inoltre, il contesto procedimentale e gli scambi con Icap avrebbero dovuto essere presi in considerazione.
Valutazione della Corte sull'obbligo di motivazione
La Corte richiama il principio generale secondo cui la motivazione di cui all'articolo 296 TFUE deve esporre in modo chiaro e inequivoco il ragionamento seguito dall'istituzione, tenendo conto del testo, del contesto e del quadro normativo. In materia di ammende antitrust, l'esigenza di motivazione è particolarmente intensa, perché la Commissione deve spiegare la ponderazione e la valutazione degli elementi considerati, così da consentire agli interessati di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo.
Applicazione al caso concreto e distinzione rispetto alla giurisprudenza precedente
La Corte osserva che gli orientamenti del 2006 si fondano normalmente sul valore delle vendite dei prodotti interessati, combinato con la durata dell'infrazione, per riflettere l'importanza economica della violazione e il peso relativo dei partecipanti. Tuttavia, quando tale metodo risulti inadeguato, come nel caso di un facilitatore che non realizza fatturato sul mercato dei prodotti interessati, la Commissione può ricorrere al punto 37 degli orientamenti e adottare un metodo diverso.
Nel caso di specie, però, la Commissione aveva applicato un metodo alternativo specificamente elaborato per i facilitatori, basato su un test in cinque fasi, e non una semplice liquidazione forfettaria come nella causa AC-Treuhand. Proprio per questo, la decisione avrebbe dovuto spiegare la pertinenza e la ponderazione degli elementi utilizzati nella metodologia alternativa. La Corte ritiene che le indicazioni contenute nella decisione fossero troppo generiche: esse non consentivano né alle imprese né al giudice di comprendere la fondatezza del metodo scelto o di verificarlo.
Irrilevanza delle spiegazioni fornite in fase amministrativa o contenziosa
La Corte precisa che la motivazione non può essere integrata da colloqui esplorativi o da spiegazioni fornite solo nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale. Pur ammettendo che la motivazione debba essere valutata anche nel suo contesto, la Corte afferma che la Commissione non può essere dispensata dall'obbligo di illustrare nella decisione stessa la metodologia applicata. Le informazioni prodotte successivamente non sono idonee a sanare un difetto originario di motivazione.
Decisione e spese
La Corte respinge l'impugnazione della Commissione e la condanna alle spese. Conferma così l'annullamento dell'articolo 2 della decisione della Commissione nella parte relativa alle ammende inflitte a Icap.
Principio affermato
Quando la Commissione utilizza, per sanzionare un facilitatore di un'intesa, una metodologia di calcolo delle ammende diversa da quella ordinaria degli orientamenti del 2006, essa deve indicare nella decisione gli elementi necessari a comprendere la logica seguita e la ponderazione effettuata; non è sufficiente una motivazione meramente generale o posticcia, anche se non è richiesta la disclosure di tutti i dati numerici interni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 10 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-649/17
- Sentenza · 10 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-722/17
- Sentenza · 10 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-716/17
- Sentenza · 10 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-19/18
- Sentenza · 10 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-26/18
- Sentenza · 10 lug 2019Corte di giustizia, Sentenza C-89/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →