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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-26/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019. — Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung contro Hauptzollamt Frankfurt am Main. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessisches Finanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 202 et 203 – Dazi doganali all’importazione – Nascita di un’obbligazione doganale dovuta a violazioni della normativa doganale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 30 – IVA all’importazione – Evento generatore dell’imposta – Nozione di “importazione” di un bene – Requisito dell’ingresso del bene nel circuito economico dell’Unione europea – Introduzione di tale bene in uno Stato membro diverso da quello in cui è sorta l’obbligazione doganale. — Causa C-26/18

Giurisprudenza europea62018CJ0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il coordinamento tra disciplina doganale e IVA all’importazione nel caso di merci transitate irregolarmente in Germania ma destinate e consumate in Grecia. Dichiara irricevibile la prima questione sul mero "rischio" di ingresso nel circuito economico dell’Unione e chiarisce che la sola violazione doganale nello Stato membro di ingresso non basta, se è accertato che i beni sono stati consumati in un altro Stato membro. In tale ipotesi, l’IVA all’importazione sorge nello Stato membro di destinazione finale.

IVA all’importazione: luogo di insorgenza dell’imposta quando beni introdotti irregolarmente nell’Unione sono trasportati e consumati in un altro Stato membro

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 30 della direttiva 2006/112/CE, l’"importazione di beni" richieda il reale ingresso del bene nel circuito economico dell’Unione o sia sufficiente il solo rischio di tale ingresso; e, in caso di risposta affermativa alla prima, se la mera violazione della normativa doganale in uno Stato membro, da cui derivi un’obbligazione doganale all’importazione, basti a far ritenere che il bene sia entrato nel circuito economico dell’Unione in quello Stato membro, anche quando il bene sia poi trasportato e consumato in un altro Stato membro.

Principio di diritto

La Corte afferma che, quando beni provenienti da Stati terzi sono introdotti nell’Unione e, nonostante violazioni doganali in uno Stato membro che fanno nascere in esso un’obbligazione doganale all’importazione, vengono poi trasportati in un altro Stato membro ove sono destinati al consumo, la sola violazione doganale nello Stato di ingresso non basta a considerare ivi avvenuta l’importazione ai fini IVA: l’IVA all’importazione sorge nello Stato membro in cui i beni entrano effettivamente nel circuito economico dell’Unione e sono consumati. La prima questione è dichiarata irricevibile perché ipotetica, poiché i beni erano comunque entrati nel circuito economico dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 202 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 30 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 60 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 61 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 70 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 71 della direttiva 2006/112/CE

IVA all’importazione e violazioni doganali su merci transitate tra Stati membri

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Hessisches Finanzgericht, riguarda la determinazione dello Stato membro in cui sorge l’IVA all’importazione quando merci provenienti da Paesi terzi sono introdotte irregolarmente nell’Unione in uno Stato membro e successivamente trasportate e consumate in un altro. La controversia opponeva FedEx al Hauptzollamt Frankfurt am Main in merito alla riscossione dell’IVA all’importazione in Germania.

Fatti e procedimento principale

Nel gennaio 2008 FedEx trasportava, via Francoforte sul Meno, 18 partite di merci provenienti da Israele, Messico e Stati Uniti e dirette in Grecia. L’amministrazione doganale tedesca contestava che, per alcune partite, non vi fosse stata la presentazione in dogana prevista dall’articolo 40 del codice doganale, integrando un’irregolare introduzione nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’articolo 202 del regolamento n. 2913/92; per altre, riteneva che le merci fossero state sottratte al controllo doganale, integrando l’articolo 203 del medesimo regolamento. La conseguenza fu l’emissione di avvisi di liquidazione di dazi doganali e dell’IVA all’importazione, qualificata in Germania come imposta sulla cifra d’affari all’importazione. FedEx pagava, ma chiedeva poi il rimborso sostenendo che i beni erano stati effettivamente immessi in libera pratica e consumati in Grecia, dove sarebbe già stata riscossa l’IVA all’importazione, con conseguente duplicazione indebita.

Normativa rilevante

La Corte richiama, sul versante doganale, gli articoli 40, 50, 91, 202 e 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92, applicabile ratione temporis. Sul versante IVA, sono centrali gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), 30, 60, 61, 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE. In particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), assoggetta all’IVA le importazioni di beni;
  • l’articolo 30 definisce l’"importazione di beni" come l’ingresso nella Comunità di un bene non in libera pratica;
  • l’articolo 60 individua come regola generale lo Stato membro in cui il bene si trova al momento dell’ingresso;
  • l’articolo 61 prevede una deroga per i beni vincolati a determinati regimi doganali;
  • gli articoli 70 e 71 regolano il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA all’importazione, con un raccordo con la disciplina doganale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se l’"importazione" ai fini IVA richieda l’effettivo ingresso del bene nel circuito economico dell’Unione, oppure basti il mero rischio che ciò avvenga;
  • se, ove sia necessario tale ingresso, la violazione della normativa doganale in uno Stato membro, con conseguente obbligazione doganale, sia sufficiente a far presumere che il bene sia entrato nel circuito economico dell’Unione proprio in quello Stato membro.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, l’IVA è un’imposta sul consumo e si applica ai beni e servizi che entrano nel circuito economico dell’Unione e possono essere consumati. Tuttavia, nel caso concreto, era pacifico che i beni fossero stati trasportati in Grecia, loro destinazione finale, dove erano stati consumati. Di conseguenza, la questione se sia sufficiente il solo "rischio" di ingresso nel circuito economico risultava ipotetica e quindi irricevibile. La Corte non entra dunque nel merito di quel profilo astratto.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ribadisce il parallelismo tra dazi doganali e IVA all’importazione: entrambe traggono origine dall’introduzione delle merci nell’Unione e dalla loro possibile immissione nel circuito economico. La giurisprudenza richiamata afferma che l’IVA può aggiungersi all’obbligazione doganale quando la condotta illecita consenta di ritenere che i beni siano entrati nel circuito economico dell’Unione. Nel caso esaminato, per alcune partite vi era stata un’irregolare introduzione in Germania; per altre, una sottrazione al controllo doganale sempre in Germania. In linea di principio, ciò fa presumere che i beni siano entrati nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro in cui si è verificata la violazione. Tuttavia, tale presunzione è superabile se risulta che i beni sono stati poi introdotti nel circuito economico in un altro Stato membro, dove sono stati effettivamente destinati al consumo. Poiché nel caso concreto era accertato che i beni erano stati trasportati in Grecia, loro destinazione finale, e lì consumati, la mera violazione doganale in Germania non era sufficiente a radicare in Germania l’IVA all’importazione. L’imposta sorgeva invece in Grecia.

Dispositivo e soluzione adottata

La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 30 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che, qualora un bene sia introdotto nel territorio dell’Unione, non basta che sia stato oggetto di violazioni della normativa doganale in uno Stato membro, da cui sia derivata un’obbligazione doganale all’importazione, per ritenere che il bene sia entrato nel circuito economico dell’Unione in quello Stato, se è accertato che il bene è stato poi trasportato in un altro Stato membro, destinazione finale e luogo di consumo. In tal caso, l’IVA all’importazione sorge soltanto in quest’ultimo Stato membro.

Principio di diritto desumibile

La pronuncia chiarisce che la semplice nascita di un debito doganale per violazione delle regole doganali non determina automaticamente, nello stesso Stato membro, l’IVA all’importazione: occorre che il bene entri effettivamente nel circuito economico dell’Unione in quello Stato, salvo che sia provato che tale ingresso e il consumo siano avvenuti altrove. La localizzazione dell’imposta segue, quindi, il luogo effettivo di immissione economica del bene, non la sola localizzazione dell’illecito doganale.

Come è indicizzato

Materieiva all’importazioneunione doganaledazi doganalicircolazione delle mercifiscalità indiretta

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