Corte di giustizia, Sentenza C-649/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Amazon EU Sàrl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) – Obblighi d’informazione riguardanti i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Obbligo, per il professionista, di indicare il suo numero di telefono e il suo numero di fax “ove disponibili” – Portata. — Causa C-649/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso non espansivo l’obbligo informativo dell’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2011/83/UE: il professionista non deve creare nuovi canali di contatto né indicare sempre il telefono se non lo usa già per i consumatori. Resta però fermo che deve offrire un mezzo di comunicazione che assicuri contatto rapido ed efficace. La pronuncia bilancia tutela del consumatore e libertà d’impresa nel commercio online.
Portata dell’obbligo del professionista di indicare telefono, fax ed e-mail nelle vendite a distanza e fuori dei locali commerciali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2011/83/UE.
La questione giuridica
Se l’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2011/83/UE osti a una normativa nazionale che impone al professionista di fornire sempre il proprio numero di telefono prima della conclusione di contratti a distanza o fuori dei locali commerciali; se l’espressione "ove disponibili" consenta di limitare l’obbligo ai soli mezzi di comunicazione già effettivamente utilizzati con i consumatori; e se il professionista possa soddisfare l’obbligo informativo mediante canali diversi da telefono, fax ed e-mail, purché assicurino contatto rapido ed efficace.
Principio di diritto
L’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2011/83/UE deve essere interpretato nel senso che il professionista è tenuto a comunicare il proprio numero di telefono, fax ed e-mail solo se tali mezzi di comunicazione esistono già e sono usati anche per i rapporti con i consumatori; la disposizione non lo obbliga ad attivarli ex novo né impedisce agli Stati membri di esigere più di quanto prevede il diritto UE. Tuttavia, la norma impone comunque che il consumatore disponga di un mezzo di contatto che consenta una comunicazione diretta ed efficace, che può essere anche diverso da telefono, fax o e-mail, come un modulo di contatto, una chat o un servizio di richiamata, purché le informazioni obbligatorie siano rese chiari e comprensibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 21, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 4, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punti 7 e 8, direttiva 2011/83/UE
- Allegato I, parte A e parte B, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2006/123/CE
- Direttiva 2000/31/CE
Portata dell’obbligo informativo sui dati di contatto nelle vendite a distanza
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La controversia opponeva un’associazione tedesca di consumatori ad Amazon EU Sàrl in merito alle modalità con cui, sul sito Amazon.de, venivano rese accessibili le informazioni di contatto del professionista.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, l’associazione ricorrente contestava che Amazon non fornisse adeguatamente ai consumatori il numero di telefono e di fax e che il sistema di richiamata, la chat e la posta elettronica non soddisfacessero gli obblighi informativi precontrattuali. I giudici tedeschi di merito avevano respinto l’azione inibitoria, ritenendo sufficiente il complesso dei mezzi di contatto offerti. Il Bundesgerichtshof ha quindi investito la Corte di una questione di interpretazione della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2011/83/UE, in particolare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 21;
- l’allegato I, parte A e parte B, della medesima direttiva;
- la direttiva 2006/123/CE e la direttiva 2000/31/CE, richiamate dall’articolo 6, paragrafo 8;
- gli articoli 16, 17, paragrafo 1, e 38 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l’articolo 169 TFUE.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se:
- uno Stato membro potesse imporre al professionista di indicare sempre il numero di telefono, anche quando non lo usa nei rapporti con i consumatori;
- l’espressione "ove disponibili" limitasse l’obbligo ai soli mezzi di comunicazione già presenti e utilizzati dall’impresa;
- il professionista potesse utilizzare mezzi non espressamente menzionati dalla direttiva, come chat o richiamata telefonica;
- rilevasse, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il fatto che le informazioni fossero fornite in modo rapido ed efficace.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), da solo non chiarisce in modo univoco la portata dell’espressione "ove disponibili". Anche il confronto tra le versioni linguistiche non consente una soluzione decisiva.
La risposta viene allora ricavata dal contesto e dalla finalità della direttiva. La Corte ricorda che la direttiva 2011/83 mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, ma anche un giusto equilibrio con la competitività delle imprese e con la libertà d’impresa. L’obiettivo centrale dell’informazione precontrattuale è permettere al consumatore di decidere consapevolmente e di esercitare efficacemente i propri diritti, in particolare il diritto di recesso.
In quest’ottica, la Corte ritiene che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), non imponga al professionista di creare nuovi strumenti di comunicazione. L’obbligo di indicare telefono, fax ed e-mail sussiste solo se tali mezzi sono già disponibili e sono effettivamente usati dal professionista anche per comunicare con i consumatori. Se invece tali canali sono impiegati solo per altri fini, la disposizione non impone di comunicarli né di attivarli ex novo.
La Corte aggiunge che sarebbe sproporzionato imporre in ogni caso un numero di telefono o la creazione di nuove linee, soprattutto per le imprese più piccole. A sostegno di questa lettura richiama anche l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), che per i contratti diversi da quelli a distanza menziona espressamente il numero di telefono, e l’articolo 21, che presuppone che il telefono possa essere usato, ma non obbliga il professionista a utilizzarlo come canale precontrattuale.
Mezzi di comunicazione alternativi
La Corte chiarisce che la direttiva non esaurisce i mezzi di contatto possibili nei soli canali telefonico, fax o e-mail. Il professionista può servirsi anche di strumenti diversi, come un modulo di contatto elettronico, un sistema di messaggeria istantanea o un servizio di richiamata, purché il consumatore possa contattarlo rapidamente e comunicare efficacemente con lui.
Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce delle concrete modalità di presentazione e funzionamento del sito, se i mezzi messi a disposizione soddisfino il requisito di chiarezza e comprensibilità e garantiscano una comunicazione diretta ed efficace. Il fatto che il numero di telefono sia accessibile dopo alcuni clic non esclude di per sé la conformità alla direttiva, in un contesto di vendita online integralmente gestita via internet.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE osta a una normativa nazionale che imponga al professionista di fornire sempre il proprio numero di telefono prima della conclusione di un contratto a distanza o fuori dei locali commerciali;
- la stessa disposizione non obbliga il professionista ad attivare una linea telefonica, una linea fax o un nuovo indirizzo e-mail;
- i dati di contatto devono essere comunicati solo se il professionista già dispone di tali mezzi nei rapporti con i consumatori;
- il professionista può utilizzare mezzi diversi da quelli espressamente elencati, purché assicurino contatto rapido ed efficace.
Principio affermato
Il diritto dell’Unione richiede una comunicazione precontrattuale effettiva, ma non impone al professionista di predisporre canali di contatto che non utilizza già. La tutela del consumatore è soddisfatta se egli dispone di un mezzo di comunicazione diretto ed efficace, anche alternativo rispetto a telefono, fax o posta elettronica.
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