Corte di giustizia, Sentenza C-19/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019. — VG contro Commissione europea. — Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni nei confronti della Commissione europea – Decisione della Commissione di porre fine a una collaborazione nell’ambito della rete Team Europe – Risarcimento del danno – Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione – Natura contrattuale o extracontrattuale della controversia. — Causa C-19/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso risarcitorio di MS contro la Commissione per la cessazione della collaborazione nella rete Team Europe. La controversia è stata qualificata come contrattuale perché la lettera d’intesa disciplinava obblighi reciproci, durata e modalità di recesso. In assenza di clausola compromissoria, il Tribunale non era competente.
Impugnazione respinta: la controversia sul risarcimento contro la Commissione per la cessazione della collaborazione nella rete Team Europe è di natura contrattuale e, in assenza di clausola compromissoria, esula dalla competenza dei giudici dell’Unione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel qualificare come contrattuale, e quindi irricevibile per difetto di competenza in assenza di clausola compromissoria, il ricorso per risarcimento danni fondato sulla cessazione della collaborazione di MS nella rete Team Europe; se vi sia stato inoltre un difetto di motivazione e un travisamento dei fatti nella qualificazione della lettera d’intesa come contratto.
Principio di diritto
Quando una domanda di risarcimento contro l’Unione si fonda, in modo oggettivo e globale, su un rapporto e su obblighi di origine contrattuale, il mero richiamo a norme di diritto non contrattuali o a diritti fondamentali non trasforma la controversia in extracontrattuale; il giudice dell’Unione deve dichiararsi incompetente se manca una clausola compromissoria. La Corte conferma inoltre che il Tribunale può motivare in modo implicito ma sufficiente la qualificazione contrattuale della controversia, e che in impugnazione non possono essere sollevati per la prima volta nuovi argomenti di fatto o di diritto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione sul risarcimento danni relativo alla rete Team Europe
La Corte, in sede di impugnazione, esamina l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di MS contro la Commissione per incompetenza, ritenendo che la domanda di risarcimento fosse di natura contrattuale. La vicenda riguarda la cessazione della collaborazione di MS nell’ambito della rete Team Europe, rete locale di comunicazione collegata alla Commissione.
Fatti e procedimento principale
MS era membro della rete Team Europe in forza di una �lettera d’intesa e di adesione�bb sottoscritta con la Commissione. La lettera prevedeva che ciascuna parte potesse rinunciare in ogni momento all’intesa per iscritto, senza ulteriori condizioni, e che i membri operassero su base volontaria, senza retribuzione da parte della Commissione. Nel 2013 la Commissione comunicò a MS la cessazione della collaborazione, in ragione di un comportamento ritenuto inappropriato nei confronti di alcune partecipanti a una conferenza o a un seminario. MS agì dinanzi al Tribunale chiedendo il risarcimento del danno morale, l’esibizione di documenti riservati, una lettera di scuse e la reintegrazione nella rete; la Commissione eccepì l’irricevibilità per difetto di competenza, sostenendo la natura contrattuale della controversia.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale accolse l’eccezione di irricevibilità. Ritenne che il ricorso, pur formulato come azione di responsabilità extracontrattuale, riguardasse in realtà una contestazione connessa all’interpretazione e all’esecuzione della lettera d’intesa, cioè un rapporto contrattuale. Poiché nella lettera non figurava alcuna clausola compromissoria, il Tribunale si dichiarò incompetente.
Questioni esaminate dalla Corte
La ricorrente deduceva, in sostanza:
- un errore di diritto nella qualificazione del ricorso come contrattuale;
- una violazione dell’obbligo di motivazione;
- un travisamento dei fatti, in particolare per avere il Tribunale qualificato la lettera d’intesa come contratto senza indicare il diritto applicabile. Sosteneva inoltre che il comportamento contestato non riguardava la risoluzione dell’accordo, bensì la violazione di diritti fondamentali nel trattamento della denuncia.
Normativa e criteri applicati
La Corte richiama gli articoli 268 e 340 TFUE, dai quali deriva la competenza dei giudici dell’Unione per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Ricorda però che, per individuare il giudice competente, occorre stabilire se la domanda concerna responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Riprendendo la giurisprudenza �Commissione/Systran e Systran Luxembourg�bb, la Corte ribadisce che il giudice deve esaminare oggettivamente e globalmente:
- la norma di diritto asseritamente violata;
- la natura del danno;
- il comportamento imputato;
- i rapporti giuridici tra le parti; per verificare se esista un contesto contrattuale effettivo connesso all’oggetto della controversia.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il Tribunale aveva rilevato che la lettera d’intesa determinava gli obblighi rispettivi delle parti, la durata della cooperazione e le modalità per porvi fine, compreso un riferimento a condizioni di �risoluzione�bb. Inoltre, il ricorso era strettamente connesso a tale lettera, poiché la ricorrente non invocava altri atti della Commissione e il comportamento contestato si inseriva nel rapporto instaurato tra le parti. La Corte afferma che l’invocazione di diritti fondamentali non muta la natura della controversia, perché il semplice richiamo a norme esterne al contratto non può trasformare una lite contrattuale in extracontrattuale. La qualificazione dipende dal contesto effettivo della relazione giuridica, non dalle sole basi normative allegate dalla parte attrice.
Motivazione sufficiente del Tribunale
Secondo la Corte, il Tribunale ha motivato in modo sufficiente e chiaro il proprio ragionamento: ha indicato i passaggi della lettera d’intesa, il nesso tra la domanda di risarcimento e l’interpretazione dell’accordo, e la conseguente assenza di competenza in difetto di clausola compromissoria. Non era necessario rispondere in modo analitico a tutti gli argomenti delle parti, purché la motivazione risultasse comprensibile e idonea al controllo di legittimità.
Esclusione del travisamento dei fatti e novità del motivo
La Corte respinge anche la censura di travisamento dei fatti: la ricorrente non dimostra che il Tribunale abbia manifestamente alterato gli elementi di causa. Inoltre, l’argomento relativo alla mancata individuazione del diritto applicabile era nuovo in appello e quindi irricevibile, poiché l’impugnazione non può ampliare l’oggetto della controversia trattata in primo grado.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna VG alle spese. Ne consegue la conferma dell’ordinanza del Tribunale: la domanda di risarcimento resta qualificata come contrattuale e, mancando una clausola compromissoria nella lettera d’intesa, i giudici dell’Unione non sono competenti a conoscere della controversia.
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