Tribunale, Sentenza T-727/16
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018. — Repower AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Decisione di una commissione di ricorso che revoca una decisione anteriore – Articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001] – Principio generale del diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo. — Causa T-727/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riguarda la revoca, da parte della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, di una propria precedente decisione in materia di nullità del marchio REPOWER. Il Tribunale ha escluso che la revoca potesse poggiare sull’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, ma ha confermato che l’atto era comunque legittimo alla luce del principio generale di ritiro degli atti amministrativi illegittimi. Il ricorso di Repower AG è stato quindi respinto.
Marchio dell’Unione europea: legittimità della revoca, da parte di una commissione di ricorso EUIPO, di una propria decisione per asserito difetto di motivazione, e base giuridica della revoca
La questione giuridica
Se una commissione di ricorso dell’EUIPO potesse revocare la propria precedente decisione in base all’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, come applicabile ratione temporis, e, in subordine, in base al principio generale che consente il ritiro di un atto amministrativo illegittimo; in particolare, se un difetto di motivazione possa qualificarsi come errore procedurale evidente e se la commissione di ricorso sia competente a revocare una propria decisione anche quando essa è già impugnata dinanzi al Tribunale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che una commissione di ricorso dell’EUIPO non poteva fondare la revoca della propria decisione sull’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, perché un difetto di motivazione non costituisce un errore procedurale evidente ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, la revoca poteva essere giustificata dal principio generale del diritto dell’Unione che consente il ritiro retroattivo di un atto amministrativo illegittimo, purché ciò avvenga entro un termine ragionevole e senza ledere il legittimo affidamento; poiché tali condizioni erano soddisfatte, l’erronea base giuridica non comportava l’annullamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2015/2424
- Articolo 75 del regolamento n. 207/2009
- Articolo 80 del regolamento n. 207/2009
- Articolo 83 del regolamento n. 207/2009
- Articolo 58 del regolamento n. 207/2009
- Articolo 65 del regolamento n. 207/2009
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
Marchio dell’Unione europea: revoca di una decisione della commissione di ricorso per difetto di motivazione
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Repower AG contro la decisione del 3 agosto 2016 della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, con cui era stata revocata una precedente decisione dell’8 febbraio 2016 adottata nello stesso procedimento di nullità concernente il marchio denominativo REPOWER. La questione centrale è la possibilità per una commissione di ricorso di revocare una propria decisione già adottata, e in particolare la corretta base giuridica di tale revoca.
Fatti e procedimento amministrativo
Repower AG aveva ottenuto nel 2009 la protezione nell’Unione della registrazione internazionale del marchio REPOWER per prodotti e servizi appartenenti alle classi 4, 9, 37, 39, 40 e 42. Nel 2013 repowermap.org aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio, sostenendo che fosse descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
La divisione di annullamento aveva accolto la domanda limitatamente ad alcuni servizi delle classi 37 e 42 e l’aveva respinta per i restanti prodotti e servizi. Su ricorso di repowermap.org, la quinta commissione di ricorso aveva inizialmente respinto l’impugnazione con decisione dell’8 febbraio 2016, ritenendo non dimostrata la descrittività del segno per i prodotti e servizi residui.
Successivamente, a seguito dell’impugnazione di quella decisione davanti al Tribunale nella causa T‑188/16, la commissione di ricorso aveva ritenuto che la decisione dell’8 febbraio 2016 fosse viziata da insufficienza di motivazione e, con decisione del 3 agosto 2016, l’aveva revocata facendo applicazione dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009.
Questioni sollevate nel ricorso
Repower AG ha dedotto quattro motivi principali:
- assenza di base giuridica, perché l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 sarebbe stato non vigente al momento della revoca;
- incompetenza delle commissioni di ricorso a revocare le proprie decisioni;
- violazione dell’articolo 80, delle direttive interne dell’EUIPO e dei principi di buona amministrazione, certezza del diritto e autorità della cosa giudicata;
- difetto di motivazione della decisione di revoca.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, sull’obbligo di motivazione;
- l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, nella versione anteriore e in quella modificata dal regolamento 2015/2424;
- l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009, sul ricorso ai principi generali quando manchi una disposizione procedurale;
- gli articoli 58 e 65 del regolamento n. 207/2009, relativi rispettivamente ai ricorsi interni e al ricorso al Tribunale;
- l’articolo 296, secondo comma, TFUE, quale parametro generale dell’obbligo di motivazione;
- gli articoli 134 e 135 del regolamento di procedura del Tribunale, in materia di spese.
Ragionamento del Tribunale: base giuridica e competenza della commissione di ricorso
Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di mancanza di base giuridica: l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nella versione anteriore alla modifica, restava applicabile nel periodo transitorio successivo al regolamento 2015/2424 e fino al 1º ottobre 2017, nonostante la consolidazione pubblicata su EUR-Lex potesse creare ambiguità.
Respinge poi l’argomento di incompetenza: il potere di revoca previsto dall’articolo 80 era conferito all’"Ufficio", quindi anche alle commissioni di ricorso, che fanno parte dell’EUIPO. Il rinvio operato dall’articolo 80, paragrafo 3, anche all’articolo 65 conferma che il sistema non esclude le commissioni di ricorso dal campo di applicazione della revoca. Le direttive interne dell’EUIPO non possono prevalere sul regolamento, e la giurisprudenza richiamata conferma che una revoca può intervenire anche quando la decisione è già impugnata davanti al Tribunale.
Ragionamento del Tribunale: il difetto di motivazione non è un errore procedurale evidente
Sul punto decisivo, il Tribunale afferma che un difetto di motivazione non integra un errore procedurale evidente ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. La motivazione è un elemento sostanziale della decisione: completarla o correggerla incide sul merito stesso dell’atto, come già chiarito dalla giurisprudenza richiamata dal Tribunale. Di conseguenza, la commissione di ricorso non poteva revocare la decisione dell’8 febbraio 2016 facendo leva su tale disposizione.
Ragionamento del Tribunale: applicabilità del principio generale di ritiro degli atti illegittimi
Pur escludendo l’articolo 80 come fondamento corretto, il Tribunale ammette che una commissione di ricorso possa, in linea di principio, fondarsi sul principio generale del diritto dell’Unione che consente il ritiro retroattivo di un atto amministrativo illegittimo. Tale principio è compatibile con il sistema del marchio dell’Unione, anche in presenza di una disciplina legislativa specifica, e trova conferma nella giurisprudenza in materia di revoca degli atti amministrativi.
Nel caso concreto, il Tribunale ritiene soddisfatte le condizioni richieste:
- il ritiro è intervenuto entro un termine ragionevole, poiché le parti erano state informate dell’intenzione di revoca dopo circa quattro mesi e mezzo e la revoca era stata adottata poco meno di sei mesi dopo la decisione iniziale;
- il legittimo affidamento della ricorrente non era tutelabile, perché la decisione dell’8 febbraio 2016 era manifestamente insufficiente quanto alla motivazione sulla relazione tra il marchio e i prodotti/servizi residui, e il ricorrente diligente avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla sua legittimità.
Il Tribunale aggiunge che né i principi di buona amministrazione né quelli di certezza del diritto ostano, in sé, alla revoca di un atto illegittimo se questa avviene entro limiti ragionevoli e con rispetto delle garanzie. Esclude anche che possa invocarsi un’autorità di cosa giudicata sulle decisioni amministrative delle commissioni di ricorso.
Motivo sulla motivazione della decisione impugnata
Quanto al preteso difetto di motivazione della decisione di revoca, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia esposto in modo sufficiente i fatti e le considerazioni essenziali: l’applicabilità dell’articolo 80, l’obbligo di motivazione e la constatazione che la decisione dell’8 febbraio 2016 era viziata da un difetto di motivazione. Non era necessario rispondere espressamente a tutti gli argomenti, né al richiamo alla decisione della commissione di ricorso allargata, ritenuto irrilevante nel caso concreto.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Repower AG. Pur non annullando la decisione impugnata, condanna l’EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Repower AG e da repowermap.org, in considerazione del fatto che le carenze della decisione dell’EUIPO avevano potuto indurre alla proposizione del ricorso.
Principi affermati
Dalla pronuncia emerge che:
- il difetto di motivazione di una decisione di commissione di ricorso non costituisce, di per sé, un errore procedurale evidente ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009;
- una commissione di ricorso dell’EUIPO può revocare una propria decisione anche quando è già impugnata davanti al Tribunale;
- se la base formale indicata è errata, la decisione resta tuttavia valida quando può essere sorretta dal principio generale del diritto dell’Unione che consente il ritiro di atti amministrativi illegittimi, purché siano rispettati termine ragionevole e legittimo affidamento;
- il controllo del Tribunale si concentra sulla sostanza della legittimità dell’atto e non sull’esatta etichetta della sua base giuridica, se l’errore non incide sul contenuto della decisione.
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