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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-572/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018. — INEOS Köln GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Decisione 2011/278/UE – Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Periodo 2013‑2020 – Domanda di assegnazione – Dati errati – Rettifica – Termine di decadenza. — Causa C-572/16

Giurisprudenza europea62016CJ0572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto UE di un termine di decadenza tedesco che impediva a un gestore di correggere dopo la scadenza la domanda di assegnazione gratuita di quote di emissione per il periodo 2013-2020. Ha ritenuto che la normativa UE armonizza la procedura solo in parte e non disciplina il termine per presentare o integrare la domanda, sicché la materia rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri. Il limite nazionale è legittimo se rispetta i principi di equivalenza ed effettività e, nel caso di specie, non risultava idoneo a rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

Assegnazione gratuita di quote di emissione: compatibilità con il diritto UE di un termine nazionale di decadenza che impedisce la rettifica o integrazione tardiva della domanda

La questione giuridica

Se l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE ostino a una normativa nazionale che, per il periodo di scambio 2013-2020, prevede un termine di decadenza sostanziale per la presentazione della domanda di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, con conseguente impossibilità di rettificare o integrare la domanda dopo la scadenza del termine, anche se gli errori o le omissioni vengono accertati successivamente.

Principio di diritto

L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE non ostano a una disciplina nazionale che imponga un termine di decadenza per la domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni per il periodo 2013-2020, con preclusione della rettifica o integrazione tardiva della domanda, purché il termine sia ragionevole e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto all’assegnazione gratuita. In mancanza di una disciplina UE completa sulle modalità procedurali di presentazione e correzione della domanda, trovano applicazione autonomia procedurale, equivalenza ed effettività; nel caso concreto il termine era compatibile con tali principi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2009/29/CE
  • Decisione 2011/278/UE
  • Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 7 della decisione 2011/278/UE
  • Articolo 8 della decisione 2011/278/UE
  • Articolo 10 della decisione 2011/278/UE
  • Articolo 11 della decisione 2011/278/UE
  • Articolo 15 della decisione 2011/278/UE

Assegnazione gratuita di quote di emissione: termine di decadenza nazionale e rettifica tardiva della domanda

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin in materia di sistema UE per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Il nodo centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una regola tedesca che preclude, dopo un termine di decadenza, la rettifica o l’integrazione della domanda di assegnazione gratuita per il periodo 2013-2020.

Fatti e procedimento principale

INEOS Köln GmbH gestisce un impianto per la produzione di sostanze chimiche mediante cracking con vapore, soggetto al sistema ETS dal 1° gennaio 2008. Entro il termine fissato dal diritto tedesco, la società presentava domanda di assegnazione gratuita di quote per il periodo 2013-2020, ma ometteva alcuni dati relativi alle emissioni dirette degli anni 2006 e 2007. Dopo che l’autorità competente aveva assegnato le quote sulla base dei dati originariamente comunicati, la società chiedeva di integrare la domanda; l’autorità rifiutava, richiamando il termine di decadenza e l’impossibilità di modificare la domanda dopo la sua scadenza.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 ostino a una normativa nazionale che stabilisce, per le domande di assegnazione gratuita relative al periodo 2013-2020, un termine sostanziale di decadenza, dopo il quale non è più possibile rettificare errori o integrare dati incompleti emersi successivamente.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2003/87, in particolare:

  • l’articolo 1, che definisce la finalità del sistema ETS;
  • l’articolo 10 bis, che prevede norme armonizzate per l’assegnazione gratuita;
  • l’articolo 11, relativo alle misure nazionali di attuazione e al rilascio delle quote.

Richiama inoltre la decisione 2011/278, soprattutto:

  • considerando 15, sull’esigenza di dati completi, coerenti e verificati;
  • articolo 7, sulla raccolta dei dati di riferimento presso i gestori;
  • articolo 8, sulla verifica dei dati e sul divieto di assegnare quote se i dati non sono soddisfacenti;
  • articolo 10, sul calcolo dell’assegnazione a livello di impianto;
  • articolo 11, sul metodo specifico per il cracking con vapore;
  • articolo 15, sulle misure nazionali di attuazione e sul fattore di correzione transettoriale.

Ragionamento della Corte: portata dell’armonizzazione UE

La Corte ricostruisce la procedura in tre fasi: raccolta dei dati presso i gestori, calcolo dei quantitativi preliminari da parte degli Stati membri e successiva applicazione del fattore di correzione e determinazione dell’assegnazione finale. Osserva però che la direttiva e la decisione non fissano né il termine per presentare la domanda di assegnazione né quello per rettificarla o integrarla.

Secondo la Corte, la normativa UE non realizza quindi un’armonizzazione esaustiva della prima fase procedurale. In particolare, l’articolo 7, paragrafi 7 e 8, e l’articolo 8 della decisione 2011/278 impongono obblighi di accuratezza, completezza e verifica dei dati, ma non disciplinano una procedura di correzione tardiva delle domande.

Autonomia procedurale degli Stati membri, equivalenza ed effettività

In assenza di regole UE specifiche, le modalità procedurali relative alla presentazione e all’esame della domanda sono disciplinate dal diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

La Corte rileva che:

  • non risultava alcun elemento utile a dimostrare una violazione del principio di equivalenza;
  • il termine di decadenza, pari a poco più di tre mesi e debitamente pubblicizzato, non rendeva in concreto impossibile o eccessivamente difficile presentare la domanda.

La Corte aggiunge che la sola circostanza che il termine impedisca la rettifica successiva di dati errati non basta a integrare una violazione del principio di effettività. Il diritto UE non attribuisce al gestore un autonomo diritto alla correzione illimitata dei dati forniti, e l’esigenza di accuratezza discende da una responsabilità congiunta di gestori e Stati membri.

Tutela della certezza del diritto e regolare svolgimento della procedura

La Corte valorizza anche il principio di certezza del diritto: consentire rettifiche tardive dopo la chiusura della procedura metterebbe a rischio la stabilità delle assegnazioni e potrebbe riaprire indefinitamente la prima fase, con grave compromissione del corretto svolgimento del sistema di assegnazione gratuita.

Viene inoltre escluso che la sentenza Borealis Polyolefine possa essere invocata in senso contrario: in quel caso l’errore riguardava dati presi in considerazione dalla Commissione in modo non conforme alla base normativa, con effetti ben diversi e con una diversa incidenza sul fattore di correzione transettoriale.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 non ostano a una normativa nazionale che preveda un termine di decadenza per la domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, scaduto il quale non è possibile rettificare o integrare la domanda, a condizione che il termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la presentazione della domanda stessa.

Principio operativo per i professionisti

La pronuncia conferma che, nella procedura di assegnazione gratuita delle quote ETS, gli Stati membri possono introdurre termini perentori e regole di preclusione, purché ragionevoli e compatibili con l’effettività del diritto UE. Per gli operatori economici ciò implica l’onere di presentare dati completi e verificati entro il termine nazionale, perché l’errore o l’omissione non sono normalmente emendabili dopo la scadenza.

Come è indicizzato

Materieambientescambio di quote di emissioneassegnazione gratuita di quotediritto amministrativo proceduraleautonomia procedurale degli stati membri

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