Corte di giustizia, Sentenza C-545/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 febbraio 2018. — Kubota (UK) Limited e EP Barrus Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Autoveicoli per il trasporto di merci – Sottovoci 8704 10 10 e 8704 21 91 – Regolamento (UE) 2015/221 – Validità. — Causa C-545/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la validità del regolamento 2015/221 che classificava un veicolo commerciale nuovo nella sottovoce 8704 21 91 della NC. Ha ritenuto ricevibili le questioni e ha escluso che la Commissione avesse modificato il contenuto delle voci doganali o travalicato il proprio potere di classificazione. Ne segue che il regolamento è valido e la classificazione contestata è confermata.
Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 sulla classificazione doganale di un veicolo commerciale nella sottovoce NC 8704 21 91 anziché 8704 10
La questione giuridica
Se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 sia invalido nella parte in cui classifica taluni veicoli commerciali nella sottোভoce 8704 21 91 della NC invece che nella sottovoce 8704 10, e in particolare se la Commissione abbia indebitamente ristretto l’ambito della sottovoce 8704 10, considerato elementi inammissibili, omesso di tener conto delle note esplicative e della giurisprudenza pertinente, o agito in modo incoerente.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 non è invalido: la Commissione, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutole per precisare il contenuto delle voci doganali, ha legittimamente classificato il veicolo descritto nella sottovoce 8704 21 91, poiché esso, per caratteristiche oggettive, non presenta la robustezza e la destinazione specifica proprie degli autocarri a cassone ribaltabile della sottovoce 8704 10. La presenza di un cassone ribaltabile non è sufficiente, da sola, a ricondurre il mezzo alla sottovoce 8704 10 quando il veicolo è concepito come mezzo multiuso e non come dumper costruito per uso fuori strada nei cantieri o per il trasporto di materiali alla rinfusa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/221
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 12, paragrafo 6, regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CEE) n. 2658/87
- Nomenclatura combinata (NC), voci 8704 10 10, 8704 21 91
- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 sulla classificazione di un veicolo commerciale nella NC 8704 21 91
La Corte di giustizia, Sesta Sezione, è intervenuta su rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito in una controversia doganale tra due importatrici e l’amministrazione fiscale e doganale britannica. La questione riguardava la classificazione tariffaria di taluni autoveicoli per il trasporto di merci e, in particolare, la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 della Commissione.
Fatti e procedimento principale
Le società Kubota (UK) Ltd ed EP Barrus Ltd avevano ottenuto informazioni tariffarie vincolanti (ITV) che qualificavano alcuni veicoli importati come autocarri a cassone ribaltabile rientranti nella sottovoce 8704 10 della NC. In seguito all’esame svolto nel 2014 dal comitato del codice doganale e all’adozione del regolamento 2015/221, l’amministrazione britannica ha revocato tali ITV, ritenendo che veicoli simili dovessero essere classificati nella sottovoce 8704 21 91. Le ricorrenti hanno impugnato la revoca sostenendo, da un lato, che il regolamento non si applicasse ai veicoli da esse importati e, dall’altro, che fosse invalido nella parte in cui li collocava nella sottovoce 8704 21 91 anziché nella 8704 10.
Normativa rilevante
La Corte richiama, tra l’altro:
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- il regolamento (CEE) n. 2658/87, istitutivo della nomenclatura combinata;
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, che consente alla Commissione di adottare misure per la classificazione delle merci;
- il regolamento (CEE) n. 2913/92, in particolare l’articolo 12, paragrafo 6, sulle ITV;
- le voci della NC 8704 10 10 e 8704 21 91;
- le note esplicative della NC e le note esplicative del sistema armonizzato.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se il regolamento 2015/221 sia invalido perché:
- avrebbe classificato erroneamente i veicoli nella sottovoce 8704 21 91 invece che nella 8704 10;
- avrebbe ristretto indebitamente l’ambito della sottovoce 8704 10;
- avrebbe tenuto conto di elementi non pertinenti;
- sarebbe incoerente con il testo delle voci, con le regole generali di interpretazione e con le note esplicative;
- sarebbe contrario alla giurisprudenza della Corte sulla voce 8704 10.
Ricevibilità
La Commissione aveva dubitato della ricevibilità, sostenendo che la questione fosse ipotetica. La Corte respinge l’obiezione: nel procedimento ex articolo 267 TFUE il giudice nazionale è il solo a valutare la necessità della questione e le questioni di diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Poiché il giudice del rinvio riteneva necessaria la risposta sulla validità del regolamento per decidere la controversia, non vi era alcun carattere ipotetico.
Ragionamento della Corte sulla validità del regolamento
La Corte ricorda anzitutto che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel precisare il contenuto delle voci doganali, ma non può modificarne contenuto e portata.
Per verificare se il regolamento 2015/221 avesse travalicato tale limite, la Corte applica il criterio consolidato secondo cui la classificazione tariffaria si fonda, in linea di principio, sulle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, desunte dal testo della voce e dalle note della sezione o del capitolo; anche la destinazione del prodotto può rilevare, ma solo se inerente al prodotto stesso.
La Corte osserva che il veicolo descritto nel regolamento presenta caratteristiche di un mezzo utilitario multiuso: quattro ruote motrici, peso contenuto, cabina aperta con due sedili, cassone ribaltabile di capacità limitata, pneumatici fuoristrada, velocità massima di 25 km/h e uso concepito per terreni accidentati e funzioni varie. La sottovoce 8704 10, invece, riguarda autocarri a cassone ribaltabile costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale, ossia veicoli appositamente costruiti per il trasporto e scarico di materiali diversi in cave, miniere o cantieri, dotati di cassone ribaltabile o fondo apribile e caratterizzati da particolare robustezza. Secondo la Corte, il veicolo in questione soddisfa il requisito dell’uso fuori strada, ma non quello essenziale di essere un vero autocarro a cassone ribaltabile nella specifica accezione della sottovoce 8704 10. La presenza di un cassone ribaltabile consente soltanto, in via accessoria, il trasporto di piccole quantità di materiali alla rinfusa e non basta a mutarne la classificazione, anche perché il mezzo non ha la robustezza intrinseca propria dei dumper destinati ai cantieri.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che dall’esame delle questioni non emergono elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221. Il regolamento è quindi valido e la classificazione nella sottovoce 8704 21 91 è confermata.
Principio affermato
Ai fini della classificazione doganale, un veicolo commerciale multiuso con cassone ribaltabile non rientra nella sottovoce 8704 10 della NC se, per le sue caratteristiche oggettive, non è appositamente costruito come autocarro a cassone ribaltabile per l’impiego fuori strada nei cantieri o per il trasporto di materiali alla rinfusa. La Commissione, nell’adottare un regolamento di classificazione, non modifica il contenuto delle voci doganali quando si limita a ricondurre il prodotto alla voce coerente con le sue proprietà oggettive.
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