Corte di giustizia, Sentenza C-132/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018. — Peugeot Deutschland GmbH contro Deutsche Umwelthilfe eV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2010/13/UE – Definizioni – Nozione di “servizio di media audiovisivo” – Sfera di applicazione – Canale video pubblicitario per modelli di autovetture nuove disponibile su YouTube. — Causa C-132/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita dal Bundesgerichtshof in una controversia tra Peugeot Deutschland e un’associazione di tutela ambientale, ha chiarito la portata della nozione di servizio di media audiovisivo. Ha escluso che un canale YouTube composto da brevi video promozionali di autovetture nuove rientri nella direttiva 2010/13/UE, sia come canale sia come singolo video. Ne consegue che non opera l’esenzione invocata rispetto agli obblighi informativi sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 previsti dalla normativa tedesca di attuazione della direttiva 1999/94/CE.
Nozione di "servizio di media audiovisivo": esclusione di un canale YouTube contenente brevi video promozionali di autovetture nuove
La questione giuridica
Se un soggetto che gestisce un canale video sulla piattaforma YouTube, consentendo agli utenti di Internet di accedere a brevi video pubblicitari di modelli di autovetture nuove, gestisca un "servizio di media audiovisivo" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE; in particolare, se tale nozione copra il canale nel suo complesso oppure il singolo video promozionale preso isolatamente.
Principio di diritto
Un canale video su YouTube che raccolga e renda disponibili brevi filmati promozionali di autovetture nuove non costituisce, né come canale nel suo complesso né come singolo video esaminato isolatamente, un "servizio di media audiovisivo" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE, perché non ha come obiettivo principale la fornitura di programmi destinati a informare, intrattenere o istruire il grande pubblico; inoltre, il singolo video promozionale non rientra nella nozione di "comunicazione commerciale audiovisiva" in quanto non accompagna né è inserito in un programma.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2010/13/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), b), e), g), h), direttiva 2010/13/UE
- Considerando 22 direttiva 2010/13/UE
- Direttiva 1999/94/CE
- Articolo 6 direttiva 1999/94/CE
- Articolo 2, punto 9, direttiva 1999/94/CE
- Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera c), direttiva 1999/94/CE
- Raccomandazione della Commissione del 26 marzo 2003 sull’applicazione ad altri mezzi delle disposizioni della direttiva 1999/94/CE concernenti il materiale promozionale
- Direttiva 89/552/CEE
- Direttiva 97/36/CE
- Direttiva 2007/65/CE
- Direttiva 2002/21/CE
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 56 e 57 TFUE
Nozione di "servizio di media audiovisivo" e canale YouTube promozionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra Peugeot Deutschland GmbH e Deutsche Umwelthilfe eV. Il nodo interpretativo concerneva se un canale video su YouTube, contenente brevi video pubblicitari di modelli di autovetture nuove, rientrasse nella nozione di "servizio di media audiovisivo" della direttiva 2010/13/UE.
Fatti e procedimento principale
Peugeot Deutschland aveva pubblicato su un proprio canale YouTube un video di circa quindici secondi dedicato a un nuovo modello di autovettura, senza indicare i valori ufficiali di consumo di carburante e di emissioni di CO2. Deutsche Umwelthilfe aveva agito in giudizio in Germania sostenendo la violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della Pkw-ENVKV, norma tedesca che impone simili informazioni nel materiale promozionale, salvo l’esenzione per i servizi di radiodiffusione e per i servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE.
I giudici tedeschi di merito avevano accolto la domanda dell’associazione. In cassazione, il Bundesgerichtshof ha sospeso il giudizio e ha chiesto se il gestore di un canale video su YouTube debba essere qualificato come fornitore di un servizio di media audiovisivo.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- il considerando 22 della direttiva 2010/13/UE, che delimita la nozione di servizi di media audiovisivi ai mezzi di comunicazione di massa destinati al grande pubblico e finalizzati all’informazione, all’intrattenimento o all’istruzione;
- l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2010/13/UE, che distingue tra servizio di media audiovisivo in senso proprio e comunicazione commerciale audiovisiva;
- le definizioni di "programma" e di "comunicazione commerciale audiovisiva" contenute rispettivamente nelle lettere b) e h) del medesimo articolo;
- la direttiva 1999/94/CE, in particolare l’articolo 6 sul contenuto del materiale promozionale e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), relativo alle raccomandazioni della Commissione per altri mezzi di comunicazione.
Ragionamento della Corte sul servizio di media audiovisivo
La Corte ha osservato che, per rientrare nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2010/13/UE, un servizio deve avere come obiettivo principale la fornitura di programmi per informare, intrattenere o istruire il grande pubblico. Un canale video pubblicitario come quello di Peugeot non soddisfa tale requisito, poiché il suo scopo è promuovere commercialmente i prodotti presentati.
La Corte ha precisato che, anche se un video promozionale può talvolta informare o intrattenere, ciò avviene solo come mezzo per raggiungere la finalità promozionale, che resta dominante. Per questo motivo, il canale è escluso dalla nozione di servizio di media audiovisivo, senza che sia necessario decidere se il singolo video sia o meno un "programma".
Ragionamento sulla comunicazione commerciale audiovisiva
Quanto alla lettera a), punto ii), la Corte ha escluso che il video possa essere qualificato come comunicazione commerciale audiovisiva ai sensi della lettera h), perché tale nozione presuppone immagini che accompagnano o sono inserite in un programma, dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione.
Nel caso di specie, il canale contiene soltanto video autonomi e non un programma unitario. La Corte ha aggiunto che non è possibile sostenere che le immagini iniziali e finali del video costituiscano un accompagnamento o un’inserzione in un programma: l’intero filmato ha carattere pubblicitario, e non solo alcune sue parti.
Esclusione dell’applicazione della direttiva 2010/13/UE
Alla luce di tali elementi, la Corte ha risposto che la definizione di servizio di media audiovisivo non comprende né il canale YouTube in questione né il singolo video promozionale considerato separatamente. Di conseguenza, non opera l’esenzione dal regime informativo previsto dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 1999/94/CE.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE dev’essere interpretato nel senso che un canale video su YouTube, come quello del procedimento principale, non rientra nella nozione di "servizio di media audiovisivo", neppure considerando separatamente il singolo video promozionale ivi contenuto.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori economici, la decisione segnala che contenuti video pubblicitari diffusi su piattaforme online non beneficiano automaticamente del regime speciale dei servizi di media audiovisivi. Quando il contenuto è essenzialmente promozionale e non inserito in un vero programma, possono continuare ad applicarsi obblighi informativi di settore previsti da normative nazionali di recepimento della direttiva 1999/94/CE.
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