Corte di giustizia, Sentenza C-628/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018. — Kreuzmayr GmbH contro Finanzamt Linz. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Cessioni successive relative agli stessi beni – Luogo della seconda cessione – Informazione del primo fornitore – Numero di partita IVA – Diritto a detrazione – Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione. — Causa C-628/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come si individua, in una catena di cessioni successive, l’operazione alla quale imputare un unico trasporto intracomunitario ai fini dell’articolo 32 della direttiva IVA. Ha stabilito che, quando il potere di disporre dei beni come proprietario è trasferito all’acquirente finale prima del trasporto, il trasporto va imputato alla seconda cessione. La Corte ha inoltre escluso che l’acquirente finale possa detrarre l’IVA a monte sulla base di fatture errate o fare leva sul legittimo affidamento nei confronti del fornitore.
IVA su cessioni successive con un unico trasporto intracomunitario: imputazione del trasporto alla seconda cessione e esclusione del diritto a detrazione fondato su fatture errate o sul legittimo affidamento.
La questione giuridica
Se, in una catena di due cessioni successive di beni con un unico trasporto intracomunitario, l’articolo 32, primo comma, della direttiva IVA debba essere applicato alla prima o alla seconda cessione; se, nel caso in cui la seconda cessione sia intracomunitaria, l’acquirente finale possa comunque detrarre l’IVA a monte sulla base di fatture errate e invocando il legittimo affidamento; e, in subordine, se la qualificazione dell’operazione possa mutare retroattivamente quando il primo fornitore apprenda successivamente i fatti effettivi.
Principio di diritto
In una catena di due cessioni successive di uno stesso bene che dà luogo a un unico trasporto intracomunitario, l’articolo 32, primo comma, della direttiva IVA si applica alla sola cessione cui è imputato il trasporto; se l’acquirente finale ha acquisito il potere di disporre dei beni come proprietario prima del trasporto, il trasporto è imputato alla seconda cessione. In tal caso, l’acquirente finale non può detrarre l’IVA a monte sulla sola base di fatture che qualificano erroneamente l’operazione come interna, né invocare il legittimo affidamento nei confronti del proprio fornitore per ottenere una detrazione non dovuta; potrà semmai chiedere il rimborso dell’IVA indebitamente versata secondo il diritto nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 32, primo comma, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
IVA su cessioni successive con un unico trasporto intracomunitario
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzgericht (Austria) in materia di IVA, relativo alla qualificazione di due cessioni successive dello stesso bene e al conseguente diritto a detrazione dell’IVA a monte. La controversia oppone la Kreuzmayr GmbH all’amministrazione finanziaria di Linz ed è centrata su una catena di operazioni transfrontaliere tra Germania e Austria.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, la BP Marketing GmbH, stabilita in Germania, aveva venduto prodotti petroliferi alla BIDI Ltd, registrata in Austria ai fini IVA. La BIDI, senza informare il primo fornitore, aveva rivenduto i beni alla Kreuzmayr, concordando che fosse quest’ultima a organizzare o effettuare il trasporto dalla Germania all’Austria; la Kreuzmayr aveva poi effettivamente ritirato i beni.
In un primo momento la BP Marketing aveva qualificato la propria cessione alla BIDI come cessione intracomunitaria esente. La BIDI aveva fatturato IVA austriaca alla Kreuzmayr, la quale l’aveva pagata e poi detratta come IVA a monte per il 2008. Successivamente, a seguito di controlli, emerse che la BIDI non aveva dichiarato né versato l’imposta fatturata e che l’operazione era stata erroneamente qualificata; l’amministrazione annullò quindi la detrazione della Kreuzmayr. Dopo un contenzioso interno, il giudice del rinvio ha domandato alla Corte l’interpretazione degli articoli 32 e 168 della direttiva 2006/112/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, che fissa il luogo della cessione quando i beni sono spediti o trasportati;
- l’articolo 138, paragrafo 1, sulla esenzione delle cessioni intracomunitarie;
- gli articoli 167 e 168, lettera a), sulla nascita e sull’estensione del diritto a detrazione.
Prima questione pregiudiziale: imputazione del trasporto
La Corte dichiara ricevibile la prima questione, pur riguardando formalmente la cessione tra BP Marketing e BIDI, perché la sua risposta è rilevante per stabilire a quale delle due cessioni successive debba imputarsi il trasporto unico.
Nel merito, la Corte ribadisce che, quando due cessioni successive riguardanti gli stessi beni danno luogo a un unico trasporto intracomunitario, tale trasporto può essere imputato a una sola cessione. Per stabilire quale, occorre una valutazione globale delle circostanze del caso, in particolare del momento in cui l’acquirente finale ha acquisito il potere di disporre dei beni come proprietario.
Nel caso di specie, poiché la Kreuzmayr aveva già il potere di disporre dei beni in Germania prima del trasporto, il trasporto intracomunitario doveva essere imputato alla seconda cessione, ossia quella tra l’operatore intermedio e l’acquirente finale. La Corte afferma inoltre che la qualificazione non può dipendere unicamente dalle informazioni errate fornite al primo fornitore dall’operatore intermedio, né dal fatto che quest’ultimo si fosse presentato con una partita IVA dello Stato membro di destinazione.
Seconda questione pregiudiziale: diritto a detrazione e legittimo affidamento
Quanto alla seconda questione, la Corte osserva che, se la seconda cessione costituisce una cessione intracomunitaria esente ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, il diritto a detrazione di cui agli articoli 167 e seguenti non può operare per recuperare l’IVA indebitamente assolta su un’operazione esente. Il diritto a detrazione riguarda soltanto l’IVA dovuta o assolta a monte in relazione a operazioni imponibili e non si estende all’IVA indebitamente versata né all’IVA esposta solo perché indicata in fattura.
La Corte aggiunge che il principio di tutela del legittimo affidamento non consente all’acquirente finale di fondare un diritto a detrazione nei confronti del proprio fornitore sulla sola base di fatture che qualificano erroneamente l’operazione come interna. Tale principio opera, secondo la Corte, quando un’autorità amministrativa abbia generato fondate aspettative mediante assicurazioni precise; non può invece essere invocato in questa fattispecie nei rapporti tra operatori privati. Resta salva, in linea di principio, la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA indebitamente versata al soggetto che ha emesso la fattura errata, secondo il diritto nazionale.
Terza questione pregiudiziale
Poiché la prima questione è stata risolta nel senso che il trasporto si imputa alla seconda cessione, la terza questione sulla eventuale modifica retroattiva della qualificazione dell’operazione diventa priva di oggetto ed è quindi assorbita.
Decisione e dispositivo
La Corte decide che:
- l’articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE si applica, nelle circostanze del caso, alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che abbiano dato luogo a un unico trasporto intracomunitario;
- se la seconda cessione costituisce una cessione intracomunitaria, l’acquirente finale che abbia indebitamente detratto l’IVA a monte non può ottenere la detrazione sulla sola base delle fatture trasmesse dall’operatore intermedio che avevano erroneamente qualificato la cessione come interna.
Principi affermati
La sentenza conferma la centralità della ricostruzione oggettiva delle operazioni a catena ai fini dell’imputazione del trasporto intracomunitario. In presenza di un’unica spedizione o un unico trasporto, la qualificazione IVA dipende dalle circostanze concrete e dal momento del trasferimento del potere di disporre dei beni, non dalle mere indicazioni fatturate da uno degli intermediari. Inoltre, la tutela del legittimo affidamento non può essere utilizzata per sanare una detrazione IVA non spettante fondata su una qualificazione erronea dell’operazione.
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