Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-326/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018. — LL contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Ricevibilità – Termine di ricorso – Computo – Ex membro del Parlamento europeo – Decisione relativa al recupero dell’indennità di assistenza parlamentare – Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento – Articolo 72 – Procedura di reclamo presso il Parlamento – Notifica della decisione che arreca pregiudizio – Lettera raccomandata non ritirata dal destinatario. — Causa C-326/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso di un ex deputato europeo contro una decisione di recupero di somme per assistenza parlamentare. Stabilisce che il reclamo interno previsto dallo Statuto dei deputati è un rimedio precontenzioso, facoltativo, che non può penalizzare l’accesso al giudice. Rileva inoltre che, nel caso concreto, la notifica utile della decisione non era stata provata prima della comunicazione via e-mail del 10 settembre 2015, con conseguente tempestività del ricorso.

Impugnazione contro l’ordinanza che aveva dichiarato tardivo un ricorso di annullamento: effetti della procedura di reclamo interna del Parlamento europeo e momento iniziale del termine di ricorso in caso di notifica non ritirata e successiva conoscenza via e-mail.

La questione giuridica

Se la procedura di reclamo prevista dall’articolo 72 delle misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo incida sul dies a quo e sul computo del termine di ricorso di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE; se, in particolare, il ricorso debba considerarsi tempestivo quando la decisione dell’Ufficio di presidenza che conclude il reclamo è stata inviata con lettera raccomandata non ritirata ma successivamente comunicata al destinatario via e-mail; e se il Tribunale abbia correttamente qualificato come tardivo il ricorso diretto contro la decisione originaria di recupero.

Principio di diritto

La Corte afferma che la procedura di reclamo prevista dall’articolo 72 delle misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, pur essendo facoltativa, costituisce un rimedio precontenzioso che non può comprimere il diritto di proporre ricorso giurisdizionale; pertanto il termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE decorre, per il ricorso contro la decisione iniziale, solo dalla notifica della decisione che conclude il reclamo quando tale decisione è parte di una procedura amministrativa complessa e confermativa. Inoltre, una decisione individuale deve ritenersi notificata solo quando sia stata portata a conoscenza del destinatario in modo tale che questi possa prenderne atto; nel caso concreto, il Parlamento non ha dimostrato una notifica efficace prima dell’e-mail del 10 settembre 2015, sicché il ricorso proposto il 4 novembre 2015 non era tardivo.

Norme richiamate

  • Articolo 263, sesto comma, TFUE
  • Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 68, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo
  • Articolo 72 delle misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo

Ricorso di annullamento contro una decisione di recupero dell’indennità di assistenza parlamentare

La causa riguarda un’impugnazione proposta da un ex deputato al Parlamento europeo avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il suo ricorso di annullamento contro una decisione del Segretario generale del Parlamento relativa al recupero di somme versate a titolo di indennità di assistenza parlamentare. La Corte è chiamata a chiarire l’incidenza della procedura di reclamo interna prevista dall’articolo 72 delle misure di attuazione dello Statuto dei deputati e il corretto computo del termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE.

Contesto normativo

Il contesto è dato dalle misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo. In particolare:

  • l’articolo 68, paragrafo 1, prevede la ripetizione delle somme indebitamente versate;
  • l’articolo 72 disciplina un procedimento di reclamo interno: reclamo al Segretario generale, eventuale investitura dei Questori e, infine, dell’Ufficio di presidenza;
  • l’articolo 72, paragrafo 4, estende la procedura agli ex deputati e ai loro successori.

Sul versante processuale, sono rilevanti anche l’articolo 263, sesto comma, TFUE sul termine per il ricorso di annullamento, l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE sulla notificazione delle decisioni, l’articolo 47 della Carta, nonché l’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale per l’aumento del termine per la distanza.

Fatti e svolgimento della vicenda amministrativa

Il ricorrente era stato deputato europeo dal 1º maggio al 19 luglio 2004. A seguito di un’indagine OLAF, il Segretario generale del Parlamento adottava il 17 aprile 2014 una decisione di recupero di EUR 37 728, notificata il 22 maggio 2014 insieme alla nota di addebito del 5 maggio 2014.

Il ricorrente attivava la procedura di reclamo ex articolo 72: prima presso i Questori, poi presso l’Ufficio di presidenza. Il reclamo veniva respinto con decisione dell’Ufficio del 26 giugno 2015, inviata per raccomandata il 30 giugno 2015 ma non ritirata; successivamente, il 10 settembre 2015, il ricorrente riceveva un’e-mail di un funzionario del Parlamento con allegata la decisione dell’Ufficio.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Il 4 novembre 2015 il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione di recupero e della nota di addebito. Il Tribunale respingeva il ricorso come manifestamente irricevibile per tardività, ritenendo che il termine di due mesi ex articolo 263, sesto comma, TFUE decorresse dalla notifica del 22 maggio 2014 e che il successivo reclamo interno non spostasse il dies a quo.

Motivi dell’impugnazione

Dinanzi alla Corte, il ricorrente deduceva quattro motivi. Il primo, centrale, censurava:

  • l’insufficiente esame degli atti;
  • l’errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e dell’articolo 72 delle misure di attuazione, per non avere il Tribunale considerato l’effetto della procedura di reclamo sul termine di ricorso.

Gli altri motivi riguardavano la pretesa violazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, dell’articolo 47 della Carta e delle regole sulle spese.

Ragionamento della Corte sulla procedura di reclamo

La Corte osserva anzitutto che la procedura di reclamo dell’articolo 72 ha carattere facoltativo. Ciò non toglie che essa costituisca un rimedio amministrativo precontenzioso, volto a favorire una composizione amichevole della lite.

La Corte respinge l’idea che il carattere facoltativo del rimedio consenta di escluderne la rilevanza sul piano del diritto di azione: se un deputato decide di avvalersene, non può essere costretto a introdurre comunque un ricorso giurisdizionale prima della conclusione del procedimento per rispettare il termine ex articolo 263 TFUE. Una simile impostazione svuoterebbe di efficacia la procedura interna e inciderebbe sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta.

La Corte richiama inoltre la giurisprudenza elaborata in materia di reclamo dello statuto dei funzionari, evidenziando che, anche quando un rimedio amministrativo è parte di una procedura complessa, il ricorso può essere proposto contro l’atto originario, contro la decisione che respinge il reclamo, o contro entrambi, purché siano rispettati i termini.

Decorrenza del termine di ricorso e notifica della decisione

La Corte afferma che, nel caso concreto, il termine per impugnare la decisione controversa ha iniziato a decorrere solo con la notifica della decisione dell’Ufficio che concludeva il procedimento di reclamo, poiché la decisione dei Questori e quella dell’Ufficio erano meramente confermative e non alteravano la situazione giuridica del ricorrente rispetto alla decisione originaria.

Quanto alla notifica, la Corte ricorda che una decisione individuale è notificata validamente solo quando è stata comunicata al destinatario in modo che questi possa prenderne conoscenza. Nel caso di specie:

  • la raccomandata del 30 giugno 2015 non era stata ritirata ed era stata restituita al mittente;
  • il Parlamento non aveva dimostrato una notificazione efficace per il solo tramite postale;
  • il ricorrente aveva invece ricevuto il 10 settembre 2015 un’e-mail con allegata la decisione dell’Ufficio, confermandone la ricezione.

Pertanto, il termine di due mesi e dieci giorni iniziava a decorrere soltanto dal 10 settembre 2015, cosicché il ricorso depositato il 4 novembre 2015 era tempestivo.

Decisione della Corte

La Corte:

  • annulla l’ordinanza del Tribunale;
  • rimette la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito;
  • riserva le spese.

Principi affermati

La pronuncia afferma in sostanza che:

  • la procedura di reclamo interna del Parlamento prevista dall’articolo 72 delle misure di attuazione dello Statuto dei deputati è un rimedio precontenzioso che non può pregiudicare l’accesso al giudice;
  • se il reclamo viene attivato, il termine di ricorso per contestare la decisione originaria va coordinato con la conclusione di tale procedimento;
  • una notifica non ritirata non basta, da sola, se non è dimostrata una effettiva comunicazione idonea a porre il destinatario in condizione di conoscere l’atto;
  • in assenza di prova di una notifica precedente, la ricezione dell’e-mail con allegato l’atto costituisce il momento utile da cui decorre il termine di ricorso.

Come è indicizzato

Materiericorso di annullamentoparlamento europeotermini processualinotifica degli attidiritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.