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Circolare

Circolare numero 11 del 22-1-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 20-22 novembre 2002, che ha dichiarato illegittima la norma del 1990 nella parte in cui escludeva dall’indennità mensile di frequenza i minori che frequentano l’asilo nido. L’INPS chiarisce che il beneficio spetta quindi anche ai minori fino a tre anni iscritti all’asilo nido, purché sia presentata domanda corredata da certificato di frequenza. La decisione viene motivata valorizzando la funzione formativa e di socializzazione degli asili nido, non solo di supporto alle famiglie.

Indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l’asilo nido, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 467/2002

Indennità mensile di frequenza per i minori che frequentano l’asilo nido

La circolare dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 20-22 novembre 2002, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990 n. 289 nella parte in cui non riconosceva l’indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l’asilo nido. L’INPS adegua quindi la propria disciplina applicativa, precisando i presupposti per l’accesso al beneficio.

Contesto della questione e riferimento normativo

La questione è nata in un giudizio promosso contro l’INPS, nel quale il Tribunale di Torino ha sollevato dubbi di costituzionalità in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione. Secondo il giudice remittente, l’esclusione dei minori che frequentano l’asilo nido risultava in contrasto con i principi di solidarietà, eguaglianza, ragionevolezza ed effettività della tutela assistenziale.

La norma di riferimento è l’art. 1 della legge n. 289/1990, che disciplina l’indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. La circolare richiama in particolare il comma 3, che subordinava il beneficio alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione e di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale.

Motivazioni della Corte Costituzionale

La Corte ha escluso che l’asilo nido abbia una mera funzione di sostegno alle famiglie o di supporto all’accesso dei genitori al lavoro. Al contrario, ha sottolineato che tale servizio ha anche una chiara finalità formativa, in quanto orientato a favorire lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino.

La circolare valorizza inoltre il richiamo normativo contenuto nell’art. 70 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che definisce gli asili nido come strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori. Viene richiamato anche l’art. 12, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che conferma l’attenzione del legislatore all’inserimento del bambino handicappato da 0 a 3 anni negli asili nido.

Effetti pratici e condizioni per la concessione

Alla luce della sentenza, l’indennità di frequenza prevista dalla legge n. 289/1990 spetta anche ai minori fino a tre anni che frequentano l’asilo nido.

Per ottenere il beneficio è richiesta la presentazione di una domanda corredata da:

  • certificato di frequenza all’asilo nido.

La circolare non introduce ulteriori condizioni o procedure, limitandosi a recepire l’estensione del diritto stabilita dalla Corte Costituzionale.

Punti principali

Origine della questione di legittimità costituzionale

Nel corso di un giudizio contro l’INPS, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge n. 289/1990, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non estendeva l’indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l’asilo nido.

Decisione della Corte Costituzionale

Con sentenza n. 467 del 20-22 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2002 n. 47, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990 n. 289, limitatamente alla parte in cui non prevedeva la concessione dell’indennità anche ai minori che frequentano l’asilo nido.

Ragioni della pronuncia

La Corte ha ritenuto che l’asilo nido non svolga soltanto una funzione di sostegno alle famiglie per favorire l’attività lavorativa dei genitori, ma abbia anche finalità formative, poiché mira a sviluppare le potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino. La circolare richiama inoltre l’art. 70 della legge n. 448/2001 e l’art. 12, comma 1, della legge n. 104/1992, a conferma del rilievo educativo e dell’inserimento del bambino con handicap negli asili nido.

Disposizioni applicative per l’INPS

In conseguenza della sentenza, l’indennità mensile di frequenza prevista dalla legge n. 289/1990 spetta anche ai minori fino a tre anni che frequentano l’asilo nido, a condizione che venga presentata domanda corredata dal certificato di frequenza all’asilo nido.

Testo integrale

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