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Circolare

Circolare numero 13 del 23-1-2003

SOMMARIO: Criteri di accesso alle prestazioni. Tipi di prestazioni. Casi di esclusione. Retribuzione di riferimento. Gestione delle domande. Istruzioni contabili ed adempimenti fiscali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il funzionamento del Fondo di solidarietà istituito per il personale già dipendente da imprese assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa, finanziato da contribuzione mensile delle imprese di assicurazione operanti in Italia. Definisce i criteri di accesso alle prestazioni, i cinque tipi di intervento previsti, le esclusioni, le regole su retribuzione di riferimento, cumulabilità, revoca delle domande, modalità di erogazione e gestione amministrativa. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con i conti di nuova istituzione e le regole fiscali applicabili alle somme erogate.

Fondo di solidarietà per il personale di imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa: prestazioni, accesso, gestione e trattamento fiscale/contabile

Fondo di solidarietà per il personale di imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa

La circolare disciplina l’applicazione del decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351, istitutivo del Fondo di solidarietà destinato al personale già dipendente da imprese assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa. Vengono illustrati i criteri di accesso, le prestazioni riconoscibili, le esclusioni, le regole di gestione delle domande, nonché le istruzioni contabili e fiscali connesse alle erogazioni.

Ambito di applicazione e finanziamento del Fondo

Il Fondo è alimentato da una contribuzione mensile a carico delle imprese di assicurazione operanti in Italia, secondo le modalità già indicate in precedenti circolari. Trattandosi di un Fondo autofinanziato, non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni: gli interventi vengono deliberati dal Comitato Amministratore in funzione delle disponibilità finanziarie effettive.

Criteri di accesso e priorità di trattazione delle domande

Il Comitato Amministratore delibera gli interventi con cadenza trimestrale, entro i limiti delle risorse disponibili. Le domande accoglibili sono considerate in proporzione alle richieste presentate da ciascuna impresa; nell’ambito della quota spettante, la precedenza è assegnata in base all’ordine cronologico di invio delle richieste al Commissario Liquidatore. In caso di domande presentate nello stesso giorno da dipendenti della medesima azienda, prevale il richiedente più anziano di età.

Tipologie di prestazioni previste dagli articoli 6 e 7 del D.I. n. 351/2000

Il decreto contempla cinque tipologie di intervento. La condizione comune è la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro con l’impresa in amministrazione controllata o in liquidazione.

Per i lavoratori che non maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità entro tre anni dalla cessazione è prevista una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto pari a tre annualità dell’ultima retribuzione annua lorda. La domanda deve essere presentata entro il periodo di vigenza del Fondo.

Per coloro che maturano il diritto a pensione, scegliendo la più prossima tra vecchiaia e anzianità, entro un massimo di cinque anni dalla cessazione, la prestazione consiste nel 60% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua lorda moltiplicato per i mesi intercorrenti tra cessazione e decorrenza della pensione. Il Fondo versa inoltre i contributi all’INPS commisurati alla retribuzione intera percepita al momento della risoluzione. La domanda va presentata entro 12 mesi dal provvedimento di liquidazione dell’azienda e comunque entro i sette anni di vigenza del Fondo.

Per i dipendenti di imprese già poste in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore del decreto, le provvidenze sono previste dagli articoli 7, commi 1-3, e sono alternative alla riassegnazione presso altra compagnia assicurativa prevista dall’art. 11 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39. In questa categoria rientrano anche una somma aggiuntiva pari a tre annualità dell’ultima retribuzione annua lorda per chi non maturi la pensione entro tre anni e una prestazione pari al 65% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua lorda per chi maturerà il diritto a pensione entro sette anni, con contestuale versamento dei contributi all’INPS. Per tali fattispecie sono previsti termini decadenziali specifici indicati dalla circolare.

Infine, è previsto un contributo per le spese di prima sistemazione per chi, nell’arco dei sette anni di vigenza del Fondo, accetti un’assunzione presso un’impresa assicurativa in una città diversa da quella di provenienza e si trasferisca effettivamente. La prestazione complessiva è pari a Euro 9.554,46, articolata in un contributo netto di Euro 4.131,66 per il primo anno, Euro 3.098,74 per il secondo e Euro 2.324,06 per il terzo.

Casi di esclusione

Sono esclusi dalle prestazioni i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, i lavoratori assunti nei dodici mesi precedenti il provvedimento di liquidazione e coloro che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, abbiano già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Retribuzione di riferimento, cumulabilità e revoca delle domande

Per "ultima retribuzione annua lorda" deve intendersi l’ultima retribuzione mensile precedente la risoluzione del rapporto, moltiplicata per dodici e comprensiva di tredicesima e ulteriori mensilità aggiuntive, con esclusione degli elementi variabili non legati alla presenza.

La contribuzione prevista per le prestazioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, non è cumulabile con la contribuzione eventualmente versata in relazione a un nuovo rapporto di lavoro.

La domanda può essere revocata entro dieci giorni dalla comunicazione di accoglibilità inviata dagli uffici INPS. La risoluzione del rapporto di lavoro può intervenire anche prima della deliberazione di accoglibilità; in tal caso la domanda è esaminata secondo i normali criteri di precedenza, ma la prestazione decorre dalla data di cessazione del rapporto.

Modalità di presentazione, istruttoria ed erogazione

Le domande sono presentate al Commissario Liquidatore, che consegna al lavoratore il modello Liq.agg.va/TFR e restituisce all’INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - il modello compilato per la parte di competenza. La gestione operativa è affidata alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito e alla Sede di Roma Centro, che utilizzano procedure automatizzate per l’acquisizione, la variazione, l’istruttoria, il calcolo e il pagamento delle prestazioni.

L’erogazione delle prestazioni avviene in un’unica soluzione. Il lavoratore deve indicare nel modulo la modalità di pagamento, scegliendo tra bonifico bancario o postale, con indicazione delle coordinate, oppure assegno circolare. Al Commissario Liquidatore compete la comunicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro e dell’ultima retribuzione annua lorda percepita.

Istruzioni contabili e gestione dei recuperi

La circolare istituisce numerosi conti contabili per la rilevazione delle prestazioni, del debito verso i beneficiari, delle imputazioni, dei recuperi per indebiti e delle partite ancora da definire a fine esercizio. Sono indicati, tra gli altri, i conti IAR 10/29 e IAR 10/30 per il debito verso i beneficiari, IAR 30/10, IAR 30/11, IAR 30/12 e IAR 30/13 per l’imputazione delle prestazioni, IAR 24/31 e IAR 24/32 per i recuperi di prestazioni indebite, IAR 00/30 per i crediti relativi ai recuperi, e IAR 55/50 e IAR 55/51 per le riprese in carico all’inizio del nuovo esercizio.

Le somme non riscosse devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 con i codici di bilancio 90 o 91, a seconda della tipologia di prestazione. I crediti divenuti inesigibili devono essere evidenziati nel partitario del conto GPA 00/69 con i medesimi codici di bilancio. Le ritenute erariali sono gestite mediante il conto GPA 27/05.

Trattamento fiscale delle prestazioni

Le somme erogate costituiscono somme aggiuntive alle spettanze di fine rapporto e sono assoggettate al trattamento fiscale previsto dall’art. 17, comma 2, del DPR 917/86, con applicazione della medesima aliquota prevista per il TFR. Tuttavia, se alla data di cessazione il lavoratore ha superato i 50 anni di età se donna o i 55 anni se uomo, trova applicazione l’aliquota ridotta della metà, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, del TUIR.

Le ritenute operate devono essere comunicate per il versamento al Fisco tramite la procedura IRPE, in corrispondenza del conto GPA 27/05.

Punti principali

Istituzione e finanziamento del Fondo

Il Fondo di solidarietà è stato istituito dal decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 279 del 29 novembre 2000. È alimentato da una contribuzione mensile versata dalle imprese di assicurazione operanti in Italia secondo modalità già indicate in precedenti circolari.

Criteri di accesso e modalità di deliberazione

Il Comitato Amministratore delibera gli interventi trimestralmente entro i limiti delle disponibilità del Fondo, che è autofinanziato e quindi non opera secondo il principio dell’automatismo delle prestazioni. Le domande sono accolte in proporzione al numero di richieste ammissibili presentate da ciascuna impresa e, all’interno della quota spettante, secondo l’ordine cronologico di invio al Commissario Liquidatore; a parità di data prevale il richiedente più anziano di età.

Tipologie di prestazioni previste

Il decreto prevede cinque prestazioni: due per i lavoratori che non maturano la pensione entro tre anni o entro cinque anni dalla cessazione, due analoghe per i dipendenti di imprese già in liquidazione alla data di entrata in vigore del decreto, e un contributo per le spese di prima sistemazione in caso di trasferimento in altra città presso altra impresa assicurativa.

Prestazioni per chi non matura la pensione entro tre anni

Per i lavoratori che non maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità nei tre anni successivi alla risoluzione del rapporto è prevista una somma aggiuntiva al TFR pari a tre annualità dell’ultima retribuzione annua lorda. La domanda va presentata entro il periodo di vigenza del Fondo.

Prestazioni per chi matura la pensione entro cinque anni

Per chi maturerà il diritto a pensione entro un massimo di cinque anni (60 mesi) dalla cessazione è prevista una prestazione pari al 60% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua lorda moltiplicato per i mesi intercorrenti tra cessazione e decorrenza della pensione. Il Fondo versa anche i contributi all’INPS commisurati alla retribuzione intera percepita al momento della cessazione. La domanda va presentata entro 12 mesi dalla liquidazione dell’azienda e comunque entro i sette anni di vigenza del Fondo.

Prestazioni per i lavoratori già in liquidazione alla data del decreto

Per i lavoratori dipendenti da imprese già poste in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore del decreto (14 dicembre 2000) sono previste provvidenze alternative alla riassegnazione presso altra compagnia assicurativa. Anche in questo caso è riconosciuta una somma aggiuntiva al TFR pari a tre annualità dell’ultima retribuzione annua lorda per chi non raggiunge la pensione entro tre anni, oppure una prestazione pari al 65% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua lorda per chi maturerà il diritto a pensione entro sette anni, con versamento dei relativi contributi all’INPS. Le domande soggiacciono a termini di decadenza specifici indicati dalla circolare.

Contributo per prima sistemazione

Per i lavoratori che, nei sette anni di vigenza del Fondo, accettino un’assunzione presso un’impresa di assicurazioni in una città diversa da quella di precedente lavoro, è previsto un contributo complessivo di Euro 9.554,46. In caso di effettivo trasferimento, il contributo netto è pari a Euro 4.131,66 per il primo anno, Euro 3.098,74 per il secondo ed Euro 2.324,06 per il terzo.

Esclusioni soggettive

Sono esclusi dalle prestazioni i dirigenti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori assunti nei 12 mesi precedenti la liquidazione e i lavoratori che alla cessazione abbiano già i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Retribuzione di riferimento e non cumulabilità

L’ultima retribuzione annua lorda è definita come l’ultima retribuzione mensile precedente la risoluzione moltiplicata per 12, comprensiva di tredicesima e altre mensilità aggiuntive, limitata agli elementi fissi non legati alla presenza. La contribuzione prevista per alcune prestazioni non è cumulabile con quella eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.

Revoca, cessazione del rapporto ed erogazione

La domanda può essere revocata entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglibilità dell’INPS. La risoluzione del rapporto può avvenire anche prima della deliberazione di accoglibilità, ma la prestazione decorre dalla data di cessazione. Le prestazioni principali sono erogate in un’unica soluzione; il lavoratore indica nel modello la modalità di pagamento (bonifico bancario o postale con coordinate, oppure assegno circolare).

Gestione amministrativa delle domande

Le domande sono presentate al Commissario Liquidatore, che consegna al lavoratore il modello Liq.agg.va/TFR e lo restituisce all’INPS compilato per la parte di competenza. La gestione è affidata alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito e alla Sede di Roma Centro, con procedure automatizzate per istruttoria, calcolo e pagamento delle prestazioni, nonché per la gestione delle disponibilità del Fondo e dei periodi di contribuzione figurativa.

Istruzioni contabili

Sono istituiti specifici conti per la rilevazione del debito, dell’imputazione delle prestazioni, dei recuperi per indebiti, dei crediti e delle partite da riprendere nell’esercizio successivo. La circolare elenca i conti IAR 10/29, IAR 10/30, IAR 10/31, IAR 10/32, IAR 24/31, IAR 24/32, IAR 30/10, IAR 30/11, IAR 30/12, IAR 30/13, IAR 55/50 e IAR 55/51, oltre ai riferimenti ai conti GPA 27/05, GPA 10/31, GPA 00/32 e GPA 00/69 per ritenute, somme non riscosse, recuperi e crediti inesigibili.

Trattamento fiscale

Le prestazioni sono tassate come somme aggiuntive al TFR ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 917/86. Se il lavoratore ha superato, alla cessazione, i 50 anni se donna o i 55 anni se uomo, si applica la metà dell’aliquota prevista per il TFR ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, del TUIR. Le ritenute vanno comunicate tramite procedura IRPE al conto GPA 27/05.

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