Circolare numero 6 del 17-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti interpretativi dell'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) sull'incremento delle pensioni previsto dall'art. 38 della L. 448/2001. Vengono confermati: il criterio di calcolo dell'incremento massimo fino a 516,46 euro, la spettanza dell'aumento ai ciechi civili titolari della relativa pensione e l'aggiornamento, dal 1° gennaio 2003, sia del limite di reddito sia dell'importo mensile garantito. La circolare riporta inoltre i limiti di reddito validi per il 2003 e rinvia a successive disposizioni per residenti all'estero e pensioni in regime internazionale.
Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: interpretazione autentica dell'art. 38 L. 448/2001
Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: interpretazione autentica della L. 448/2001
La circolare esamina gli effetti dell'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che contiene norme di interpretazione autentica dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'intervento normativo chiarisce il perimetro applicativo dell'incremento delle pensioni destinato ai soggetti disagiati, precisando criteri di calcolo, beneficiari e limiti di reddito per l'anno 2003.
Premessa normativa
Sul supplemento ordinario n. 240 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 è stata pubblicata la legge n. 289/2002, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. L'art. 39, commi 4, 5 e 8, interviene in chiave interpretativa sull'art. 38 della L. 448/2001, già dedicato all'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.
Limite massimo dell'incremento e coordinamento con le maggiorazioni sociali
Il comma 4 stabilisce che l'incremento delle pensioni, comprensivo dell'eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile corrispondente alla differenza tra 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale. La circolare afferma che tale interpretazione conferma i criteri già adottati dall'Istituto, in coerenza con le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Viene inoltre precisato che la conferma riguarda:
- la maggiorazione da corrispondere ai titolari di pensioni in regime internazionale e ai residenti all'estero, nei limiti posti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento minimo;
- la maggiorazione sociale spettante ai titolari di pensione o assegno sociale ridotti per effetto del reddito derivante da pensioni di guerra, reddito che rileva solo ai fini della prestazione di base e non per l'attribuzione delle maggiorazioni sociali.
La circolare richiama, per questi profili, la circolare n. 44 del 1° marzo 2002 e la circolare n. 168 dell'11 novembre 2002.
Spettanza ai ciechi civili
Il comma 5 dell'art. 39 interpreta il comma 2 dell'art. 38 della L. 448/2001 nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione. La circolare ribadisce quindi in modo espresso che tale categoria rientra tra i beneficiari del trattamento incrementativo.
Aggiornamento annuale dei limiti e importi dal 1° gennaio 2003
Il comma 8 interviene sulla lettera d) del comma 5 dell'art. 38 della L. 448/2001, prevedendo che, per gli anni successivi al 2002, siano aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente sia il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro, sia l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La circolare precisa che, per il 2003, il trattamento minimo è aumentato di 9,43 euro rispetto al 2002; pertanto il reddito mensile da garantire, in presenza delle altre condizioni di legge, è pari a 525,89 euro al mese per tredici mensilità. È inoltre richiamata la circolare n. 180 del 12 dicembre 2002, che ha già effettuato il calcolo degli importi per l'anno 2003 tenendo conto di tali disposizioni.
Limiti di reddito per il 2003
Nell'allegato 1 sono riportati i limiti di reddito valevoli per l'anno 2003 ai fini del diritto all'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati:
- pensionato non coniugato: limite di reddito personale pari a 6.836,57 euro;
- pensionato coniugato: limite di reddito personale pari a 6.836,57 euro;
- pensionato coniugato: limite di reddito cumulato pari a 11.503,44 euro, dato dalla somma del limite personale e dell'importo annuo dell'assegno sociale, pari a 4.666,87 euro.
Profili non trattati
Per la disciplina relativa ai residenti all'estero e alle pensioni in regime internazionale, in relazione agli articoli 38, comma 9, e 49, comma 1, la circolare non fornisce ulteriori istruzioni, ma rinvia a successive apposite disposizioni.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
La circolare dà attuazione alle disposizioni interpretative contenute nell'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che intervengono sull'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in materia di incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.
Limite massimo dell'incremento e criterio di calcolo
Il comma 4 chiarisce che l'incremento delle pensioni, comprensivo dell'eventuale maggiorazione sociale, non può superare la differenza tra 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, della pensione sociale o dell'assegno sociale. La disposizione conferma l'orientamento già seguito dall'Istituto per l'attribuzione dell'incremento fino a 516,46 euro e per le maggiorazioni sociali e gli aumenti delle pensioni sociali e degli assegni sociali.
Casi particolari confermati
Viene confermata la misura della maggiorazione per i titolari di pensioni in regime internazionale e per i residenti all'estero, nei limiti derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale sul trattamento minimo. È altresì confermato che, per i titolari di pensione o assegno sociale ridotti per effetto del reddito da pensioni di guerra, tale reddito rileva solo ai fini della prestazione di base e non per l'attribuzione delle maggiorazioni sociali.
Spettanza ai ciechi civili
Il comma 5 stabilisce che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione, confermando in modo espresso la loro inclusione tra i beneficiari.
Aggiornamento dei limiti di reddito dal 1° gennaio 2003
Il comma 8 dispone che, per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro siano aumentati in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente. Per il 2003, poiché il trattamento minimo è aumentato di 9,43 euro, il reddito mensile da garantire è pari a 525,89 euro per tredici mensilità.
Limiti di reddito per l'anno 2003
Nell'allegato 1 sono riportati i limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2003: per il pensionato non coniugato il limite di reddito personale è pari a 6.836,57 euro; per il pensionato coniugato il limite di reddito personale è pari a 6.836,57 euro e il limite di reddito cumulato è pari a 11.503,44 euro, dato dalla somma del limite personale e dell'importo annuo dell'assegno sociale di 4.666,87 euro.
Rinvio per residenti all'estero e pensioni in regime internazionale
Per la disciplina relativa ai residenti all'estero e alle pensioni in regime internazionale, richiamata dagli articoli 38, comma 9, e 49, comma 1, la circolare rinvia a successive specifiche disposizioni.
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