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Circolare

Circolare numero 01 del 24-01-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell’art. 43 della legge 289/2002 sul regime contributivo ENPALS. Dal 1° gennaio 2003, per i lavoratori dello spettacolo si applicano le aliquote del Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS, con nuovi codici tabella e causale; per i periodi anteriori restano valide le tabelle pregresse. Viene inoltre abolita, sempre dal 1° gennaio 2003, la disciplina delle giornate di prova con conseguente inattivazione dei codici correlati. La circolare richiama infine le aliquote 2003 per gli sportivi professionisti, rimaste immutate, e allega i prospetti storici delle tabelle contributive.

Nuove aliquote contributive ENPALS dal 1° gennaio 2003 e soppressione delle giornate di prova

Nuove aliquote contributive ENPALS dal 1° gennaio 2003 e soppressione delle giornate di prova

La circolare interviene sugli effetti dell’art. 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di ENPALS, con particolare riferimento al regime contributivo dei lavoratori dello spettacolo e, separatamente, degli sportivi professionisti. Il documento aggiorna le tabelle contributive applicabili dal 1° gennaio 2003, chiarisce i codici da utilizzare per i versamenti e precisa quali codici non devono più essere impiegati a seguito della soppressione della disciplina delle giornate di prova.

Quadro normativo di riferimento

La premessa richiama il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, già illustrato con le circolari n. 27 dell’11 luglio 1997 e n. 44 dell’11 dicembre 1997, quale testo di attuazione della delega prevista dall’art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale decreto aveva avviato l’armonizzazione del regime pensionistico ENPALS con il regime generale, stabilendo:

  • per gli iscritti successivamente al 31.12.1995 privi di anzianità contributiva, l’aliquota del Fondo lavoratori dipendenti A.G.O. pari a 32,70%, con 8,89% a carico del lavoratore;
  • per i tersicorei e ballerini, un’aliquota aggiuntiva del 3%, di cui 1% a carico del lavoratore;
  • per i già iscritti al 31.12.1995, una parificazione graduale dell’aliquota complessiva a quella A.G.O.;
  • l’adeguamento della ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla parificazione.

Con la legge finanziaria 2003, art. 43 della legge n. 289/2002, sono state introdotte nuove norme in materia di ENPALS. Di rilievo, per i riflessi contributivi, sono il comma 1, lettera a), che fissa dal 1° gennaio 2003 l’aliquota di finanziamento per tutti gli assicurati dell’art. 1 del D.Lgs. n. 182/1997 nella misura prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS, e il comma 4, che sopprime i periodi terzo, quarto e quinto dell’art. 1, comma 15, del medesimo decreto legislativo.

Lavoratori dello spettacolo: nuove tabelle dal 1° gennaio 2003

Dal 1° gennaio 2003, per tutti i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, va applicata l’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS. La circolare istituisce quindi nuovi codici tabella, utilizzabili esclusivamente per i periodi decorrenti da tale data.

Le tabelle indicate per il 2003 sono le seguenti:

  • C3: lavoratori iscritti all’ENPALS successivamente al 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva; aliquota totale 32,70%, di cui 8,89% a carico del lavoratore; causale 020.
  • Y3: lavoratori già iscritti all’ENPALS al 31.12.1995 e lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie; aliquota totale 32,70%, di cui 8,89% a carico del lavoratore; causale 020.
  • R3: tersicorei e ballerini iscritti successivamente al 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva; aliquota totale 35,70%, di cui 9,89% a carico del lavoratore; causale 020.
  • X3: tersicorei e ballerini iscritti successivamente al 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie; aliquota totale 35,70%, di cui 9,89% a carico del lavoratore; causale 020.

La circolare precisa che, per regolarizzazioni relative a periodi antecedenti al 1° gennaio 2003, devono essere utilizzate le tabelle contributive riepilogate nell’allegato 1.

Regime transitorio per i lavoratori del primo gruppo

Per i lavoratori appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del D.L.C.P.S. 708/47, già iscritti all’ENPALS al 31.12.1995, la circolare prevede un regime transitorio specifico per il solo anno 2003. In tal caso deve essere utilizzata la tabella YV, con aliquota totale 32,70% e quota lavoratore 10,10%.

È espressamente stabilito che, dal 1° gennaio 2004, i datori di lavoro dovranno sostituire il codice tabella YV con il codice Y3.

Codici per versamenti accessori e contributi speciali

La circolare richiama anche i codici tabella da utilizzare nel quadro A del modello 031/R per versamenti effettuati con specifiche causali:

  • A1: versamento per aliquota contributiva aggiuntiva 1% ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992; causale 022; aliquota a carico del lavoratore.
  • S2: contribuzione di solidarietà ex art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 182/1997; aliquota totale 5,00%, di cui 2,50% a carico del lavoratore; causale 043.
  • K1: aliquota speciale sulle somme versate a finanziamento di fondi o casse di previdenza e assistenza integrativa ex art. 9-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 10 giugno 1991, n. 166; aliquota totale 10% a carico del datore di lavoro; causale 026.
  • K2: contribuzione ridotta sugli importi delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello, in regime di decontribuzione ex art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997; aliquota totale 10% a carico del datore di lavoro; causale 040.

Giornate di prova: effetti della soppressione normativa

Il comma 4 dell’art. 43 della legge n. 289/2002 ha soppresso la previsione del D.Lgs. n. 182/1997 che consentiva ai lavoratori del gruppo di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), di inserire nei contratti di ingaggio le giornate di prova come giornate di lavoro non retribuite, ma soggette a contribuzione ENPALS ai soli fini previdenziali. La norma soppressa prevedeva che il contributo fosse calcolato sul minimo contrattuale e che tali giornate fossero computate come giornate a tempo pieno per il raggiungimento del requisito delle 120 giornate contributive annue.

In conseguenza di tale abrogazione, dal 1° gennaio 2003 non devono più essere utilizzati:

  • il codice di retribuzione RP nel modello 031/CM;
  • il codice causale versamento 033 nel modello 031/R.

Sportivi professionisti: tabelle vigenti per il 2003

Per gli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS la circolare precisa che non vi sono state modifiche normative rispetto al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166. Restano quindi vigenti per l’anno 2003 le tabelle richiamate nel documento, con un riepilogo storico allegato delle aliquote in vigore dal 3 luglio 1997.

Le tabelle per il 2003 sono:

  • T: sportivi professionisti iscritti successivamente al 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva; aliquota totale 30,00%, di cui 8,89% a carico del lavoratore; causale 020.
  • Z: sportivi professionisti iscritti successivamente al 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie e sportivi professionisti già iscritti all’ENPALS al 31.12.1995; aliquota totale 30,00%, di cui 8,89% a carico del lavoratore; causale 020.

Restano inoltre vigenti:

  • A1 per l’aliquota aggiuntiva 1% con causale 022;
  • S4 per la contribuzione di solidarietà ex art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 166/1997, con aliquota totale 1,20%, di cui 0,60% a carico del lavoratore, causale 043.

Allegati e utilità operative

La circolare richiama due allegati riepilogativi:

  • Allegato 1, con le tabelle delle aliquote contributive dei lavoratori dello spettacolo in vigore dall’1.1.1997 al 31.12.2002, comprensive delle casistiche di giornate di prova e dei vari regimi differenziati per anzianità e categoria;
  • Allegato 2, con le tabelle delle aliquote contributive degli sportivi professionisti in vigore dal 3 luglio 1997.

Gli allegati hanno finalità pratica per la regolarizzazione di periodi pregressi e per l’esatta individuazione dei codici tabella e delle causali da utilizzare nei modelli contributivi.

Punti principali

Decorrenza delle nuove regole per i lavoratori dello spettacolo

L’art. 43, comma 1, lettera a), della legge 289/2002 stabilisce che, dal 1° gennaio 2003, per tutti gli assicurati ENPALS l’aliquota di finanziamento è quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. La modifica opera a prescindere dalla data di iscrizione al Fondo e comporta l’istituzione di nuovi codici tabella per la gestione contributiva.

Nuove tabelle e codici contributivi dal 1° gennaio 2003

Per i lavoratori dello spettacolo vengono indicati i codici da utilizzare dal 1° gennaio 2003: C3 e Y3 per i lavoratori ordinari, R3 e X3 per tersicorei e ballerini, con aliquota totale 32,70% o 35,70% e quota lavoratore rispettivamente pari a 8,89% o 9,89%. Il codice causale è 020. Per regolarizzazioni relative a periodi precedenti al 1° gennaio 2003 devono invece continuare a essere usate le tabelle riepilogate nell’allegato 1.

Regime transitorio per alcune categorie del primo gruppo

Per i lavoratori appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del D.L.C.P.S. 708/47, già iscritti all’ENPALS al 31.12.1995, la circolare precisa che per il solo anno 2003 resta utilizzabile la tabella YV, con aliquota 32,70% e quota lavoratore 10,10%. Dal 1° gennaio 2004 tale codice deve essere sostituito dal codice Y3.

Codici vigenti per versamenti accessori e contributi speciali

Vengono richiamati i codici tabella attualmente vigenti per specifiche causali di versamento da riportare nel quadro A del mod. 031/R: A1 per l’aliquota aggiuntiva 1% (causale 022), S2 per il contributo di solidarietà (causale 043), K1 per l’aliquota speciale sui fondi o casse di previdenza integrativa (causale 026) e K2 per la contribuzione ridotta sulle erogazioni dei contratti aziendali o di secondo livello (causale 040).

Soppressione della disciplina delle giornate di prova

L’art. 43, comma 4, della legge 289/2002 sopprime i periodi terzo, quarto e quinto dell’art. 1, comma 15, del D.Lgs. 182/97, che consentivano di considerare le giornate di prova come giornate di lavoro non retribuite ma soggette ad adempimenti contributivi ENPALS. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2003 non devono più essere utilizzati il codice retribuzione RP nel modello 031/CM e il codice causale versamento 033 nel modello 031/R.

Aliquote 2003 per gli sportivi professionisti

Per gli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS non risultano modifiche normative rispetto al D.Lgs. 166/1997. Per il 2003 restano quindi vigenti le tabelle richiamate in circolare, con aliquota totale del 30,00% per gli sportivi con o senza anzianità contributiva pregressa, codice causale 020, e contributo di solidarietà S4 pari all’1,20% di cui lo 0,60% a carico del lavoratore. Resta inoltre ferma l’aliquota aggiuntiva 1% con causale 022.

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