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Circolare

Circolare numero 7 del 17-1-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare applica l’art. 39, comma 9, della legge n. 289/2002, che estende la sanatoria del recupero di indebiti pensionistici anche ai casi in cui i benefici amianto siano stati inizialmente riconosciuti in giudizio ma poi riformati in appello e confermati con sentenza definitiva in favore dell’INPS. Restano esclusi i recuperi già effettuati al 1° gennaio 2003. Gli interessati, se hanno un debito ancora in corso di recupero e non lo hanno già estinto integralmente, devono presentare apposita domanda alla Sede competente, che provvederà a chiudere il residuo debito e a comunicarlo all’assicurato.

Abbandono del recupero di indebiti pensionistici per benefici amianto riformati con sentenza definitiva

Art. 39, comma 9, legge n. 289/2002: abbandono del recupero degli indebiti pensionistici per benefici amianto

La circolare illustra l’applicazione della norma contenuta nell’art. 39, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che amplia l’ambito dell’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici già previsto per alcune ipotesi dalla legge n. 388/2000. Il chiarimento riguarda in particolare i casi in cui i benefici pensionistici per esposizione all’amianto siano stati riconosciuti in giudizio e poi revocati con sentenze definitive favorevoli all’INPS.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama in primo luogo l’art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che aveva stabilito che, in caso di rinuncia all’azione giudiziaria da parte di lavoratori esposti all’amianto in possesso dei requisiti previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e cessati dall’attività lavorativa prima della sua entrata in vigore, la causa si estingue, le spese e gli onorari antecedenti all’estinzione sono compensati e l’INPS non procede al recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei pensionati interessati. La circolare ricorda anche che con la circolare n. 215 del 7 dicembre 2001 erano già stati forniti i criteri applicativi di tale disciplina.

Estensione introdotta dalla legge n. 289/2002

L’art. 39, comma 9, della legge n. 289/2002 dispone che l’abbandono dell’azione di recupero previsto dalla normativa precedente si applica anche agli indebiti pensionistici derivanti da sentenze favorevoli agli interessati, poi riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, purché le sentenze siano definitive. In sostanza, la sanatoria si estende ai casi in cui i benefici per esposizione all’amianto siano stati inizialmente riconosciuti in sede giudiziaria, siano stati poi revocati in appello o in altro grado successivo, e ciò abbia determinato la nascita dell’indebito e l’avvio del recupero da parte dell’INPS.

Ambito applicativo della misura

La circolare precisa che la disposizione riguarda gli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all’amianto, in base a sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati. I soggetti interessati devono essere cessati dall’attività lavorativa prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257. In seguito, le sentenze devono essere state riformate in favore dell’Istituto e passate in giudicato, con conseguente revoca dei benefici già concessi.

Recuperi già effettuati e posizione debitoria residua

La circolare sottolinea espressamente che la sanatoria non opera per i recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002, individuata nel 1° gennaio 2003. Restano quindi esclusi dall’abbandono i casi in cui l’INPS abbia già riscosso integralmente le somme oggetto di indebito prima di tale data.

Adempimenti per gli interessati e attività delle Sedi

Per ottenere l’abbandono dell’indebito, gli interessati che non abbiano già sanato la propria posizione debitoria in unica soluzione e per i quali sia ancora in corso l’azione di recupero devono presentare apposita domanda. Ricevuta l’istanza, le Sedi competenti devono svolgere le attività necessarie all’estinzione del debito residuo a carico del pensionato e comunicarne l’esito agli interessati.

Sintesi operativa

La circolare, quindi, chiarisce che la sanatoria introdotta dalla legge finanziaria 2003 si applica anche agli indebiti pensionistici da benefici amianto successivamente revocati con sentenza definitiva, ma solo per i recuperi ancora pendenti al 1° gennaio 2003. L’operatività della misura richiede una domanda dell’interessato e un successivo adempimento della Sede per la chiusura del residuo debito.

Punti principali

Estensione della sanatoria ai casi di sentenza definitiva favorevole all’INPS

L’art. 39, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 estende l’abbandono dell’azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico anche ai casi derivanti da sentenze inizialmente favorevoli agli interessati sui benefici per esposizione all’amianto, poi riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale e divenute definitive.

Rapporto con la disciplina precedente dell’art. 80, comma 25, legge n. 388/2000

La circolare richiama la precedente disposizione dell’art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevedeva la non effettuazione del recupero degli indebiti in caso di rinuncia all’azione giudiziaria da parte dei lavoratori esposti all’amianto aventi determinati requisiti. La circolare richiama anche la circolare n. 215 del 7 dicembre 2001, che aveva fornito i criteri applicativi di tale norma.

Ambito oggettivo e fattispecie interessate

La misura riguarda gli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici per lavoro svolto con esposizione all’amianto, riconosciuti in forza di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, per soggetti cessati dall’attività prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successivamente riformati con sentenze definitive in favore dell’INPS, con conseguente revoca dei benefici.

Esclusione dei recuperi già effettuati

La sanatoria non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002, individuata dalla circolare nel 1° gennaio 2003.

Adempimenti degli interessati e delle sedi INPS

Gli interessati che non abbiano già estinto in unica soluzione la propria posizione debitoria e per i quali sia ancora in corso l’azione di recupero devono presentare apposita domanda per ottenere l’abbandono dell’indebito. Ricevuta la domanda, le Sedi competenti devono porre in essere le attività connesse all’estinzione del debito residuo e darne comunicazione agli interessati.

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