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Circolare

Circolare numero 12 del 22-1-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula di una convenzione tra INPS e U.N.S.I.C., ai sensi della legge n. 311/1973, per riscuotere tramite modello F24 le quote associative dovute dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali insieme ai contributi previdenziali obbligatori. Vengono disciplinate le modalità di versamento, l’identificazione degli associati, le revoche, i flussi informativi tra le parti, i rapporti finanziari, i rimborsi spese e le responsabilità. La convenzione ha durata annuale, è rinnovata tacitamente salvo disdetta entro il 30 giugno e rinvia a precedenti circolari per le modalità attuative e la gestione delle deleghe.

Convenzione INPS-U.N.S.I.C. per la riscossione delle quote associative tramite mod. F24

Convenzione INPS-U.N.S.I.C. per la riscossione delle quote associative tramite F24

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e U.N.S.I.C. per il servizio di riscossione delle quote associative dovute dagli iscritti, da effettuarsi congiuntamente al pagamento dei contributi previdenziali tramite modello F24. Vengono disciplinati ambito, modalità operative, flussi informativi, aspetti finanziari, costi e responsabilità delle parti.

Quadro normativo e oggetto dell’accordo

La convenzione è stipulata ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, che consente agli istituti previdenziali di assumere, su richiesta delle confederazioni sindacali nazionali, il servizio di esazione dei contributi associativi. La circolare precisa che l’INPS assume il servizio per gli associati U.N.S.I.C. tenuti al versamento dei contributi, con riferimento ai soggetti per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S.

Modalità di riscossione delle quote

La riscossione delle quote associative avviene unitamente ai contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per legge, secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni. La quota associativa è evidenziata nell’avviso di pagamento inviato dall’INPS e confluisce nell’importo complessivo da versare con il mod. F24. È espressamente escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva delle quote associative in capo all’INPS.

Determinazione dell’importo associativo

L’importo della quota, in misura fissa capitaria e anche diversificata per provincia, è stabilito annualmente dalla U.N.S.I.C. e deve essere comunicato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ogni anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno di riferimento.

Identificazione degli associati e deleghe di riscossione

L’identificazione degli associati avviene tramite l’invio all’INPS delle deleghe alla riscossione sottoscritte dal singolo associato. La U.N.S.I.C. deve presentare gli elenchi in duplice copia alle sedi periferiche competenti per territorio, alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’INPS solo dall’anno successivo.

La sottoscrizione di ciascuna delega deve essere autenticata dalla struttura territoriale della U.N.S.I.C. con firma del responsabile e timbro dell’organizzazione. I nominativi e le firme dei rappresentanti autorizzati devono essere depositati presso le sedi periferiche competenti. Se, nel corso dell’anno, pervengono all’INPS due o più deleghe riferite a diverse organizzazioni sindacali, l’Istituto non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.

Trasmissione dei dati e controllo degli abbinamenti

Per la riscossione annuale la U.N.S.I.C. invia alla Sede centrale INPS, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i nastri magnetici contenenti i dati dei nuovi associati e dei soggetti per i quali è intervenuta revoca della delega. Le trasmissioni devono avvenire il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.

I supporti devono contenere l’identificazione della SAP competente, del comune sede dell’impresa e almeno i seguenti dati:

  • cognome e nome dell’associato;
  • data di nascita;
  • codice INPS e relativo controcodice, salvo il caso di nuove iscrizioni;
  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
  • ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

La Sede centrale INPS rende disponibili alle sedi periferiche territorialmente competenti i dati dei supporti magnetici per la convalida delle deleghe. Entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, comunica alla U.N.S.I.C. i risultati dell’abbinamento e fornisce i dati anche tramite il sito internet dell’INPS. L’Istituto non assume responsabilità quando supporti magnetici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Revoca della delega e effetti sui pagamenti

Il rapporto associativo è considerato intercorrente tra associato e Associazione ai sensi dello statuto dichiarato accettato dall’associato. Le comunicazioni relative a tale rapporto, se attivate su iniziativa dell’associato, devono essere indirizzate all’Associazione competente. Tuttavia, se l’associato comunica direttamente alla sede periferica INPS la volontà di revocare la delega, l’Istituto acquisisce la revoca dopo tre mesi dalla presentazione. Di conseguenza, per l’esercizio successivo la quota associativa non viene più inserita nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale.

Rapporti finanziari tra INPS e U.N.S.I.C.

L’INPS corrisponde alla U.N.S.I.C., entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento dei contributi in cifra fissa trimestrale, un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione una percentuale determinata in base al rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione nella precedente scadenza, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

I rapporti finanziari sono definiti, senza applicazione di interessi, per ciascuna emissione quando risultano elaborati gli accreditamenti riscossi. In tale occasione la Sede centrale INPS trasmette all’Associazione un rendiconto contenente:

  • l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l’emissione interessata;
  • l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, comprensivi degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
  • gli acconti già corrisposti per l’emissione contributiva;
  • l’eventuale conguaglio a saldo.

Contestualmente all’invio del rendiconto, l’INPS versa il relativo conguaglio. Entro il mese successivo a quello della rendicontazione, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce all’Associazione l’elenco, su tabulato o supporto magnetico, degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.

Prospetto annuale e chiusura dei rapporti pendenti

Entro il 31 marzo di ciascun anno l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non sia ancora stata completata l’acquisizione dei versamenti. Il prospetto riporta, per ciascuna emissione, l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse relative agli accreditamenti.

Costi del servizio e oneri a carico dell’Associazione

I costi di esazione del contributo di assistenza contrattuale sono determinati dalla deliberazione n. 39 del 5 febbraio 2002 e risultano così quantificati:

  • gestione delega singolo mod. F24: euro 0,10;
  • ricezione e convalida nuova delega e annullamento senza remissione: euro 1,18;
  • annullamento delega con remissione dei modd. F24: euro 9,99.

La U.N.S.I.C. si impegna ad accettare senza riserve ogni variazione dei costi stabilita dall’INPS. Sono inoltre a carico dell’Associazione le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la convenzione.

Responsabilità e rapporti con gli associati

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi trasmessi ai sensi dell’art. 4. Gli eventuali rapporti relativi alla restituzione delle somme versate per contributi associativi si instaurano direttamente tra le strutture provinciali dell’Associazione e gli associati interessati. La U.N.S.I.C. dichiara inoltre che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.

Durata della convenzione e facoltà di disdetta

La convenzione decorre dal momento della firma e ha validità annuale, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza. La circolare richiama, per le modalità attuative della convenzione, l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e la disciplina delle revoche già stabilite dalle circolari n. 248 del 23 novembre 1989, n. 16 del 16 gennaio 1990 e n. 205 del 1° ottobre 1998.

Punti principali

Stipula della convenzione e finalità

L’INPS rende noto di aver stipulato con la U.N.S.I.C. una convenzione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative degli iscritti tramite modello F24. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi previdenziali obbligatori dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Modalità di riscossione tramite F24

La quota associativa annuale stabilita dalla U.N.S.I.C., anche diversificata per provincia, è versata dagli associati insieme alla contribuzione obbligatoria calcolata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 233/1990. La quota è inclusa nell’importo totale del mod. F24. L’INPS non ha obbligo di esazione coattiva delle quote associative.

Determinazione della quota e decorrenza

L’ammontare del contributo associativo, in misura fissa capitaria e eventualmente differenziata per provincia, è stabilito annualmente dalla U.N.S.I.C. e notificato all’INPS con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ogni anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Identificazione degli associati e deleghe

La U.N.S.I.C. trasmette all’INPS le deleghe di riscossione sottoscritte dagli associati, in duplice copia, alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall’anno successivo. La sottoscrizione deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale della U.N.S.I.C.; i nominativi e le firme dei rappresentanti autorizzati devono essere depositati presso le sedi periferiche competenti.

Flussi informativi e supporti magnetici

Per ogni anno la U.N.S.I.C. invia alla Sede centrale INPS, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i nastri magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche, alle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso. I supporti devono contenere i dati identificativi essenziali dell’associato e della sede competente. L’INPS comunica entro cinque giorni i risultati dell’abbinamento e non assume responsabilità se deleghe o nastri non coincidono con i propri archivi.

Revoche della delega

Le comunicazioni relative al rapporto associativo devono essere indirizzate all’associazione competente. Se l’associato comunica direttamente alla sede periferica INPS la volontà di revocare la delega, l’Istituto acquisisce la revoca dopo tre mesi dalla presentazione. Di conseguenza, la quota associativa non sarà più inclusa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali per l’esercizio successivo.

Rapporti finanziari e acconti

L’INPS corrisponde alla U.N.S.I.C., entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del versamento trimestrale dei contributi in cifra fissa, un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote poste in riscossione una percentuale determinata in base al rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione nella precedente scadenza, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

Rendicontazione e conguagli

I rapporti finanziari sono definiti per ciascuna emissione, senza interessi, quando risultano elaborati gli accreditamenti riscossi. L’INPS trasmette un rendiconto con l’ammontare delle quote riscosse, il rimborso spese e IVA, gli acconti già corrisposti e l’eventuale conguaglio a saldo, provvedendo contestualmente a versare il relativo conguaglio. Entro il mese successivo il sistema informativo INPS fornisce l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.

Prospetto annuale della situazione finanziaria

Entro il 31 marzo di ogni anno l’INPS trasmette alla U.N.S.I.C. un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non sia ancora completata l’acquisizione dei versamenti, indicando per ciascuna emissione l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse.

Costi del servizio e rimborso spese

I costi di esazione sono determinati dalla deliberazione n. 39 del 5 febbraio 2002: gestione delega singolo mod. F24 euro 0,10; ricezione e convalida nuova delega e annullamento senza remissione euro 1,18; annullamento delega con remissione dei modd. F24 euro 9,99. La U.N.S.I.C. si impegna ad accettare eventuali variazioni dei costi e a sostenere, oltre alle spese, ogni altro onere anche fiscale inerente la convenzione.

Responsabilità e rapporti con gli associati

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti degli associati, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi. I rapporti con eventuali restituzioni delle somme versate per contributi associativi intercorrono direttamente tra le strutture provinciali dell’associazione e gli associati interessati. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.

Durata, rinnovo e disdetta

La convenzione decorre dalla firma, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno. La disdetta deve essere comunicata da una delle parti con raccomandata A/R entro il 30 giugno, quindi almeno sei mesi prima della scadenza. La circolare richiama inoltre le precedenti circolari n. 248 del 23 novembre 1989, n. 16 del 16 gennaio 1990 e n. 205 del 1° ottobre 1998 per le modalità attuative e la disciplina delle revoche.

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