Circolare numero 10 del 22-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le principali novità introdotte dalla legge finanziaria 2003 e da altre disposizioni con effetto nell'anno 2003 in tema di incentivi occupazionali e sostegno al reddito. Tra i punti principali: mancata proroga generalizzata di alcuni trattamenti di integrazione salariale e mobilità per specifiche imprese, proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende sotto i 15 dipendenti, conferma della disciplina dei Piani di inserimento professionale, istituzione dei fondi interprofessionali per la formazione continua, ripristino della riduzione contributiva in edilizia fino al 31 dicembre 2006 e conferma degli sgravi per il Mezzogiorno, oltre all'estensione, subordinata ad autorizzazione UE, degli sgravi alle imprese armatoriali per il cabotaggio.
Principali innovazioni 2003 in materia di incentivi all'occupazione e sostegno al reddito
Anno 2003. Principali innovazioni aventi riflessi in materia di incentivi all'occupazione e sostegno al reddito
La circolare sintetizza le principali misure che, per effetto della legge finanziaria 2003 e di altre disposizioni normative, incidono sugli incentivi all'occupazione e sugli strumenti di sostegno al reddito nell'anno 2003. L'attenzione è rivolta sia alle misure prorogate o confermate, sia a quelle di nuova istituzione o la cui efficacia è subordinata a successivi atti attuativi o autorizzativi.
Trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione speciale
Per il 2003 non è stata disposta la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e per le imprese di vigilanza. La circolare evidenzia tuttavia che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale anche in deroga alla normativa vigente.
Sul piano operativo, da gennaio 2003 la procedura di controllo delle denunce contributive mod. DM10/2 non richiede più le contribuzioni relative a tali trattamenti; resta però ferma la possibilità di richiederle nel corso dell'anno qualora intervengano provvedimenti di proroga.
Iscrizione nelle liste di mobilità per imprese sotto i 15 dipendenti
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2003 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, anche quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. La proroga è collegata alla previsione di copertura degli oneri per l'anno 2003, quantificata in 45 milioni di euro, e riguarda la conseguente fruizione dei benefici contributivi in caso di assunzione. Per i conguagli dei benefici si conferma la prassi già nota.
Piani di inserimento professionale (P.I.P.)
La disciplina dei Piani di inserimento professionale regionali e interregionali resta operativa anche nel 2003. La prosecuzione dei programmi avviene nei limiti delle risorse finanziarie prestabilite entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate e, comunque, fino a 91 milioni di euro.
La circolare richiama l'esigenza che le Sedi INPS attivino le consuete sinergie con i competenti Servizi per l'impiego per consentire ai soggetti utilizzatori di effettuare le operazioni di conguaglio delle indennità relative ai giovani inseriti nei PIP. Per rimborso e conguaglio sono confermate le modalità già in uso.
Fondi interprofessionali per la formazione continua
L'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introduce la possibilità di istituire, per ciascuno dei settori dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. I fondi sono alimentati dal gettito della contribuzione versata dai datori di lavoro che vi aderiscono facoltativamente.
L'aliquota di finanziamento è quella dello 0,30%, già prevista dalla legge quadro sulla formazione per la copertura degli oneri del fondo di rotazione, e corrisponde al contributo integrativo versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria. La norma fissa il termine di adesione al 30 giugno 2003 e demanda all'INPS la disciplina delle modalità di adesione, della riscossione della contribuzione e del successivo trasferimento delle risorse ai fondi indicati dai datori di lavoro. La circolare rinvia a una successiva istruzione di dettaglio.
Riduzione contributiva in edilizia
L'art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002 ripristina fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l'edilizia, limitatamente alle quote diverse da quelle del FPLD. La circolare precisa che, per effetto della tecnica di novella legislativa, il beneficio continua ad applicarsi senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina precedente.
Resta però necessario un apposito decreto attuativo per rendere operativa la misura; fino alla pubblicazione del decreto interministeriale non sono impartite le istruzioni operative per il recupero del beneficio.
Sgravi per il Mezzogiorno e per le zone assimilate
Per il 2003 continua ad applicarsi la disciplina dello sgravio totale triennale per le assunzioni nel Mezzogiorno e nelle zone assimilate, secondo le leggi richiamate dalla circolare. Viene quindi confermata la continuità delle agevolazioni già previste per le assunzioni effettuate negli anni indicati dalla normativa richiamata.
Sgravio per le imprese armatoriali
L'art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002 estende alle imprese armatoriali italiane, per il periodo 2003-2005, i benefici dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 457/1997, nella misura del 25%. L'agevolazione riguarda le navi che esercitano, anche non esclusivamente, per l'intero anno, attività di cabotaggio, con esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che abbiano con esso convenzioni o contratti di servizio.
La circolare sottolinea che l'efficacia dello sgravio è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea; le disposizioni operative saranno emanate solo dopo il relativo provvedimento autorizzativo.
Punti principali
Trattamenti straordinari, mobilità e disoccupazione speciale
Per il 2003 non è stata disposta la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza. Tuttavia, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe anche in deroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, della mobilità e della disoccupazione speciale. Di conseguenza, da gennaio 2003 la procedura di controllo del mod. DM10/2 non richiede tali contribuzioni, ferma la possibilità di pretenderle in corso d'anno in caso di proroghe.
Liste di mobilità per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
È prorogata al 31 dicembre 2003 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, anche quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. La proroga è collegata alla copertura finanziaria prevista per l'anno 2003, pari a 45 milioni di euro, per consentire la fruizione dei benefici contributivi in caso di assunzione.
Piani di inserimento professionale (P.I.P.)
Resta in vigore anche per il 2003 la disciplina dei Piani di inserimento professionale regionali e interregionali. È prevista la prosecuzione dei programmi nei limiti delle risorse finanziarie prestabilite entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate e, comunque, fino a 91 milioni di euro. Le Sedi devono attivare le consuete sinergie con i competenti Servizi per l'impiego per consentire ai soggetti utilizzatori le operazioni di conguaglio delle indennità riferite ai giovani impiegati nei PIP; per rimborso e conguaglio si confermano le modalità già in uso.
Fondi interprofessionali per la formazione continua
L'art. 48 della legge n. 289/2002 consente l'istituzione, per i settori industria, agricoltura, terziario e artigianato, di fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. I fondi sono finanziati dal contributo dei datori di lavoro che vi aderiscono facoltativamente; l'aliquota è quella dello 0,30% già prevista dalla legge quadro sulla formazione, versata insieme alla contribuzione per la disoccupazione involontaria. L'adesione deve avvenire entro il 30 giugno 2003; l'INPS è incaricato di disciplinare modalità di adesione, riscossione e trasferimento delle risorse ai fondi indicati dai datori di lavoro.
Riduzione contributiva in edilizia
L'art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002 ripristina fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD. La continuità rispetto al beneficio precedente è assicurata dalla tecnica di novella legislativa, ma l'effettiva operatività resta subordinata alla pubblicazione del decreto attuativo; le istruzioni operative per il recupero del beneficio saranno emanate dopo il decreto interministeriale.
Sgravi per il Mezzogiorno e zone assimilate
Per l'anno 2003 continua ad applicarsi la disciplina dello sgravio totale triennale per le assunzioni effettuate nel Mezzogiorno e nelle zone assimilate, secondo le leggi richiamate dalla circolare. Restano quindi operative le agevolazioni previste per i lavoratori assunti nel 2000-2001 e nel 2002 secondo le rispettive disposizioni di legge.
Sgravio per le imprese armatoriali
L'art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002 estende alle imprese armatoriali italiane i benefici dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 457/1997 per il periodo 2003-2005, nella misura del 25%, per le navi che svolgono anche non esclusivamente, per l'intero anno, attività di cabotaggio. Sono escluse le navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dell'agevolazione è comunque subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea; le disposizioni operative saranno emanate dopo il provvedimento autorizzativo.
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