Sentenza n. 963/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5209/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 09.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 16649/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5209/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato. La sentenza, notificata al Ministero, non è stata impugnata né spontaneamente eseguita. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i termini processuali per l'azione di ottemperanza e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli e, in assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: essa è dovuta nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e comunque non può superare il 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La sentenza del giudice amministrativo può essere utilizzata per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L'azione di ottemperanza è stata ritenuta tempestiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza e tetto massimo predeterminati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata contro una pubblica amministrazione è decorso senza adempimento.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto anche in relazione alle annualità oggetto della controversia.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza sono stati ritenuti rispettati.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile contro una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando occorra imporre all'amministrazione di conformarsi al contenuto concreto del decisum.
- Quando l'amministrazione non dimostri di aver adempiuto a un giudicato e siano decorsi i termini dilatori previsti per l'esecuzione nei suoi confronti, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, anche per compiere gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento necessari all'esecuzione.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme da parte della pubblica amministrazione.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo anche tardivo e fissazione di un tetto massimo proporzionato, nel caso concreto pari al 10% dell'importo dovuto, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'effettivo adempimento del giudicato sussiste un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l'astreinte può cessare anche per effetto dell'adempimento spontaneo dell'amministrazione dopo l'insediamento del commissario.
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