Cassazione Penale, Sentenza n. 4533/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale riducendo solo le pene accessorie. I motivi dedotti in cassazione erano: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale; 2) la contestata responsabilità penale sarebbe da qualificarsi come fatto colposo, non doloso, in quanto l imputato sosteneva di aver cessato l'attività e di non essersi reso conto che l'omessa tenuta/produzione delle scritture avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio; 3) violazione di legge con richiesta di rqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale ove manchi il dolo specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che vi fosse carenza di motivazione, evidenziando che la Corte di appello aveva dato una risposta adeguata rilevando elementi indicativi del dolo specifico, quali la costituzione di una società con lo stesso oggetto sociale prima del fallimento, il mancato deposito delle scritture degli ultimi tre anni, la mancata indicazione dell'acquirente delle rimanenze e un atteggiamento non collaborativo con gli organi fallimentari. I secondi e terzi motivi sono stati giudicati generici e non confrontati con le ragioni del rigetto dell'appello, quindi inammissibili per aspecificità. La Corte ha inoltre precisato che il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche se la documentazione può essere ricostruita aliunde quando ciò renda molto difficile la ricostruzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c
Stabilisce una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione qualora i motivi siano aspecifici rispetto alle ragioni della decisione impugnata; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili i motivi che non si confrontavano con le ragioni del giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 616 comma 1
Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000,00 in forza di tale disposizione
Massime di principio
- La Corte di cassazione richiede motivi specifici e il confronto con le ragioni esplicitate dal giudice di merito: motivi che si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già valutate dal giudice di appello sono inammissibili
- La mera possibilità di ricostruire la documentazione aliunde non esclude automaticamente il reato di bancarotta fraudolenta documentale: conta anche la difficoltà o l ostacolo creato all accertamento del patrimonio e del movimento di affari
- Un atteggiamento non collaborativo, omissioni nel deposito delle scritture e elementi che ostacolano l individuazione di acquirenti o rimanenze possono essere valutati come indizi del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (doloso vs colposo) in sede di cassazione occorre argomentare in modo puntuale e riferirsi direttamente alle ragioni poste dal giudice di appello; altrimenti il motivo rischia di essere dichiarato generico
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
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