Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4036/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione n 18 del Commissario Liquidatore del 4/06/2026 avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della deliberazione 5 del 27 gennaio 2026 del Commissario Liquidatore della VII^ Comunità Montana Salto Cicolano; - della deliberazione n. 5 del 27/01/2026 adottata dal Commissario Liquidatore della VII^ Comunità Montana Salto Cicolano; - dell’Avviso Pubblico per l’affidamento Gestione Rifiuti Casali di Cartore del 13.07.2012; - dell’approvazione dell’avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei rifugi Casali di Cartore del 12.07.2012, con determina n.35 del 29.08.2012; - del contratto datato 28.12.2012 avente ad oggetto “Affidamento della gestione dei Casali rifugi in località Cartore Comune di Borgorose”; - della deliberazione del Commissario Straordinario Liquidatore n. 43 del 18.12.2020 avente ad oggetto la gestione dei rifugi di Cartore Loc. Cartore Comune di Borgorose – autorizzazione Ditta Di Massimo Anna presa d’atto condizioni contrattuali; - della comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela ex art.21 nonies L.241/90 del 17.04.2026 prot. 1282; - della determinazione n. 18 del 04.06.2026 prot. 2129 del 23.06.2026 adottata dal Commissario Liquidatore della Comunità Montana Salto Cicolano con la quale viene disposta la restituzione dell’immobile denominato “Casali di Cartore” e verifica dello stato dei luoghi; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202607196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni e atti con cui la Comunità Montana ha annullato in autotutela il precedente affidamento, disposto la restituzione dei rifugi Casali di Cartore e avviato la verifica dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione di annullamento in autotutela della precedente deliberazione di affidamento, gli atti della procedura originaria, il contratto del 28 dicembre 2012, gli atti successivi relativi alla gestione dei rifugi e la determinazione con cui è stata disposta la restituzione dell'immobile e la verifica dello stato dei luoghi. Dalla motivazione emerge che la ricorrente prospettava il rapporto come contratto di locazione di diritto privato, presumibilmente al fine di contestare l'esercizio dell'autotutela e la possibilità di procedere alla restituzione del bene o di prorogare il rapporto senza gara. Il Collegio ha esaminato in sede cautelare la qualificazione giuridica del rapporto, rilevando che l'affidamento era stato preceduto da una procedura aperta per la concessione in gestione della struttura, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli atti di gara individuavano inoltre finalità di interesse generale, consistenti nella valorizzazione del territorio, nello sviluppo turistico sostenibile dell'area montana e nell'offerta agli utenti di un punto di sosta e ristoro, imponendo prescrizioni conformative sulle modalità di gestione.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per carenza del fumus boni iuris. Il TAR ha ritenuto, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che il rapporto non fosse qualificabile come locazione privatistica, ma come concessione amministrativa mista, avente a oggetto sia un bene pubblico sia un servizio pubblico, con prevalenza funzionale di quest'ultimo. Il compendio immobiliare è stato ritenuto bene pubblico in ragione della sua destinazione diretta alla realizzazione di finalità pubbliche, ai sensi dell'art. 826, comma 2, c.c.; il suo godimento da parte di un privato doveva quindi essere disciplinato mediante concessione amministrativa. La procedura aperta, il canone concessorio, le finalità di promozione turistica e valorizzazione territoriale e le prescrizioni sulla gestione hanno confermato la natura concessoria del rapporto. Da tale qualificazione il Collegio ha tratto l'impossibilità di prorogare il rapporto concessorio senza gara. Il periculum non è stato specificamente valorizzato, essendo sufficiente la mancanza del fumus. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 in favore della Comunità Montana ed euro 1.500,00 in favore della controinteressata Fleet Support S.r.l., oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l'assenza del necessario fumus boni iuris.

  • art. 826, comma 2, c.c.

    È richiamato quale criterio teleologico per riconoscere la natura pubblica del compendio immobiliare, in ragione della sua destinazione diretta alla realizzazione di fini pubblici.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato nell'oggetto della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela; l'ordinanza non svolge tuttavia una specifica analisi dei presupposti dell'annullamento d'ufficio.

Massime di principio

  • Un rapporto avente a oggetto l'utilizzazione di un bene destinato alla diretta realizzazione di finalità pubbliche deve essere ricondotto, in presenza di un'attribuzione conformata dall'amministrazione, allo schema concessorio e non a quello della locazione privatistica.
  • La qualificazione come concessione di servizio pubblico può desumersi dalla procedura evidenziale utilizzata, dalle finalità di interesse generale perseguite, dall'obbligo di gestione dell'attività secondo prescrizioni amministrative e dalla strumentalità dell'utilizzazione del bene rispetto all'erogazione del servizio.
  • Quando l'utilizzazione di un bene pubblico è strumentale alla gestione di un servizio pubblico, prevale funzionalmente il profilo concessorio del servizio rispetto al mero godimento del bene.
  • Un rapporto concessorio relativo a un bene e a un servizio pubblico non può essere prorogato senza gara, in quanto la proroga incide sull'affidamento del servizio e sul rispetto dei principi dell'evidenza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTariffe e rapporti con gli utentiTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.