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Sentenza

Sentenza n. 9344/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, - della Determinazione n. G11846 del 17/09/2025 (doc. 1), comunicata in data 22/09/2025 (doc. 2), recante l'aggiudicazione "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio", CIG B3FCEEA104; - delle determinazioni dirigenziali n. G01380 del 05/02/2025 e n. G01802 del 13/02/2025 (non note), con cui la Direzione ha adottato il provvedimento degli ammessi/esclusi al prosieguo della procedura di gara nonché il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice; - della Determinazione di indizione della gara n. GI4098 del 24/10/2024 (doc. 3); - dei verbali di gara in cui la Commissione, anziché escluderle, ha ammesso e valutato la candidatura e le offerte del CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e delle sue consorziate esecutrici (di seguito per brevità anche solo "CNS") e del RTI Numero Blu Servizi SpA/My World Srl (di seguito per brevità anche solo "RTI Numero Blu"), assegnando i relativi punteggi. In particolare, per quanto di interesse: verbale n. 1 documentazione amministrativa del 3/02/2025 (doc. 4), verbale n. 2 apertura offerta tecnica del 21/02/2025 (doc. 5), verbale n. 3 seduta riservata esame offerte tecniche del 28/02/2025 (doc. 6), verbale n. 4 seduta riservata esame offerte tecniche del 7/03/2025 (doc. 7), verbale n. 5 seduta riservata esame offerte tecniche del 20/03/2025 (doc. 8), verbale n. 6 seduta riservata esame offerte tecniche del 27/03/2025 (doc. 9), verbale n. 7 seduta riservata esame offerte tecniche del 4/04/2025 (doc. 10), verbale n. 8 seduta riservata esame offerte tecniche del 16/04/2025 (doc. 11), verbale n. 9 seduta riservata esame offerte tecniche del 12/05/2025 (doc. 12), verbale n. 10 seduta riservata esame offerte tecniche del 27/05/2025 (doc. 13), verbale n. 11 offerte economiche del 5/06/2025 (doc. 14), verbale di valutazione dell'anomalia del 4/07/2025 (doc. 15), verbale di valutazione segreti tecnici ex art. 36 co. 3 d.lgs. n. 36/2023 del 22/09/2025 (doc. 16), verbale verifica requisiti ordine speciale del 30/06/2025 (doc. 17), verbale verifiche del 5/08/2025 (doc. 18); - della proposta di aggiudicazione e di tutti i verbali e atti inerenti la verifica di anomalia (anche se non conosciuti), in particolare dei giustificativi forniti da CNS - modello giustificativo offerta economica Allegato 11 (doc. 19), dei verbali, delle note della S.A. e delle spiegazioni e dei giustificativi forniti da CNS nella verifica di anomalia dell'offerta, nonché della nota con cui si sono chieste al CNS ulteriori spiegazioni sui costi indicati "ed in particolar modo relativamente al dettaglio dei costi medi orari indicati per ciascun livello in coerenza con le tipologie di CCNL applicate; dei razionali di determinazione delle voci inerenti i costi diretti, indiretti, le spese generali e la contingency, avendo particolare riguardo alla correlazione con le soluzioni previste nell'offerta tecnica"; la nota PI126192-25 del 12/06/2025 con cui è stato chiesto all'operatore di fornire spiegazioni utili ai fini della valutazione dell'anomalia e le ulteriori spiegazioni utili ai fini della valutazione dell'anomalia inviate dal CNS tra cui, quella con PI134419-25 di data 23/06/2025 (non noti); - dei verbali, delle note della S.A. ai fini della comprova e della documentazione fornita da CNS ai fini della comprova, tra cui, la nota PI132009-25 del 19/06/2025 e il riscontro fornito da CNS (non noti); - degli atti dell'eventuale istruttoria condotta in merito all'informativa con allegati del 20/12/2024 - nuovo codice .pdf con cui l'OE dichiara l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 98 comma 3 lett. a) risalente al 2015 per la quale ha tra l'altro adottato misure di self-cleaning, ritenuta non rilevante ai fini della partecipazione nonché di alcune fattispecie annoverabili tra le cause di cui all'art. 95 comma 1 lett. e) per le quali ha proposto ricorso e comunque ha adottato misure di self-cleaning, ritenute non rilevanti ai fini della partecipazione, nonché della nota PI136576-25 del 24/06/2025; - di tutti gli atti e verbali richiamati e di quelli non conosciuti, ivi compresa la graduatoria nella parte in cui ammettono, esaminano e valutano la candidatura e l'offerta del RTI Numero Blu collocandolo al secondo posto della graduatoria, tra cui i giustificativi del costo della manodopera (non noti); - di ogni altro atto o provvedimento ai predetti antecedente, connesso, conseguente o successivo, anche se allo stato non conosciuto; nonchè per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contrato di appalto, ove stipulato, con subentro nel medesimo; ovvero, in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa; e per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati; in via subordinata per l'annullamento della lex specialis nella parte in cui consente ai concorrenti di effettuare ribassi anche sul costo della manodopera e permette l'attribuzione di punteggio premiale anche in relazione ai ribassi sul costo del lavoro, violando così la disposizione di cui all'art. 1 co. 243 della l. n. 232/2016 nonché dell'art. 1, co. 10 l. n. 11/2016 in tema di non ribassabilità dei costi della manodopera negli appalti aventi ad oggetto servizi di call center, ed ancora per l'annullamento della lex specialis medesima laddove consente l'ammissione in gara di operatori carenti del requisito di idoneità professionale relativo alla iscrizione al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione); ed ancora delle clausole del Disciplinare di gara, tra cui glia artt. 5, 6, 7, 7.1, 7.4 e 14 ove interpretate in senso difforme rispetto ai vizi che si vanno ad enucleare; con richiesta istruttoria ex art. 65, 66 e 67 c.p.a. relativa in particolare all'ostensione di tutta la documentazione di gara già oggetto di richiesta di accesso con ricorso proposto ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs n. 36/2023 e art. 116 CPA, al fine di ottenere l'esibizione dei documenti di gara illegittimamente oscurati e/o non trasmessi dalla S.A. (ricorso iscritto al TAR Lazio, Roma sez. III quater, r.g.n. 11348/25), in quanto necessaria per consentire alla ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della l. n. 241/1990 e s.m.i.. Inoltre, data la natura tecnico-economica di talune censure oggetto di ricorso, si richiede, sin d'ora, ove necessario, la disposizione di CTU. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NUMERO BLU SERVIZI SPA il 27\10\2025: annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Determinazione n. G11846 del 17/09/2025, comunicata in data 22/09/2025, recante l’aggiudicazione “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs.n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio”, CIG B3FCEEA104. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L. il 27\11\2025: per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo indicati in epigrafe (qui da intendersi richiamati e trascritti), inclusa l’aggiudicazione definitiva e il provvedimento con cui l’offerta del CNS è stata giudicata congrua, di cui al verbale di valutazione dell’anomalia del 4/07/2025 (doc. 15) compresi quelli il cui contenuto è stato conosciuto da Contact Care Solutions solo in data 07/11/2025 e in data 14/11/2025, ovvero: - della nota PI126192-25 del 12/06/2025 con cui la S.A. ha richiesto al CNS ulteriori giustificativi dell’offerta (doc. 43); - dei giustificativi presentati dal CNS in data 23/06/2025 (doc. 44); - della nota PI34419-25 del 23/06/2025 con cui la S.A. ha accolto i giustificativi presentati dal CNS (doc. 45). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L. il 17\12\2025: per l’annullamento - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, indicati in epigrafe (qui da intendersi interamente richiamati e trascritti), inclusi il Verbale n. 1, Busta amministrativa del 3/2/2025 e, in particolare, la parte in cui il RUP, visionata la documentazione presentata da CNS in fase di partecipazione e «ritenutala valida e conforme alle previsioni di gara», ha dichiarato «l’operatore ammesso alla fase successiva» (doc. 4, in atti), il provvedimento di ammissione dei concorrenti in esito alla valutazione amministrativa n. G01380 del 5/2/2025, il provvedimento del 5/8/2025 con cui la S.A. ha dato atto della verifica circa il possesso dei requisiti generali dichiarati in fase di partecipazione da CNS e, in particolare, la parte in cui si è specificato che: «Per quanto sopra si verifica l’insussistenza delle cause di esclusione in capo all’operatore economico Consorzio Nazionale Servizi» (doc. 18, in atti), la Determinazione n. G11846 del 17/09/2025 di aggiudicazione definitiva e di tutti gli altri atti in cui la S. A. ha ritenuto di ammettere in gara CNS e il RTI Numero Blu (doc. 1, in atti); - di quelli il cui contenuto è stato conosciuto da Contact Care Solutions solo in data 14/11/2025, in seguito al provvedimento, avente pari data, di integrazione della documentazione esibita a seguito dell’aggiudicazione (doc. 50, in atti), ovvero della “informativa con allegati 20.12.2024 - nuovo codice _OS” (doc. 54 bis), degli “allegati CNS informativa 27.11.2024” (doc. 55), delle “dichiarazioni art. 94 d.lgs. 36-2023 al 08.01.2025_cns_OS” (doc. 56), della nota “PI134419-25 del 23/06/2025” con cui la S.A. ha accolto l’informativa CNS aggiornata (doc. 45, in atti); - di quelli il cui contenuto è stato conosciuto da Contact Care Solutions solo in data 03/13/2025, a seguito del provvedimento di ostensione, aventi pari data, (doc. 57) di integrazione della documentazione trasmessa in data 14/11/2025, in riscontro all’istanza di accesso del 25/11/2025 (doc. 58), ovvero, dell’ “informativa SENZA allegati 11.06.2025 - NUOVO CODICE” (doc. 59); - dell’art. 6 del Disciplinare di gara qualora interpretato nel senso contrario a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e cioè nel senso di limitare le verifiche solo mediante il FVOE; - di ogni altro atto o provvedimento ai predetti antecedente, connesso, conseguente o successivo, anche se allo stato non conosciuto; nonché per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con subentro nel medesimo; ovvero, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa; e per le altre domande, anche risarcitorie e istruttorie, già proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti di ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L. il 9\3\2026: per l’annullamento della Determinazione n. G11846 del 17/09/2025 (doc. 1 in atti), comunicata in data 22/09/2025 (doc. 2 in atti), recante l’aggiudicazione “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio”, CIG B3FCEEA104 e di tutti gli atti impugnati con il ricorso, i primi motivi aggiunti e con i secondi motivi aggiunti qui da intendersi integralmente richiamati e in particolare dei Verbali della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte nella parte in cui, anziché escluderle, valutano le offerte di CNS e del RTI Numero Blu assegnando i relativi punteggi, nonché per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con subentro nel medesimo; ovvero, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa; e per le altre domande, anche risarcitorie e istruttorie, già proposte con il ricorso e con i primi e secondi motivi aggiunti di ricorso.

Giustizia amministrativa202512758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara centralizzata per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP della Regione Lazio e gli atti presupposti, inclusi ammissioni, valutazioni delle offerte, verifica dell'anomalia e verifica dei requisiti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore di CNS e gli atti di gara, chiedendo anche il subentro nel contratto o il risarcimento del danno. Ha dedotto, in sintesi: la violazione del preteso divieto assoluto di ribasso sul costo della manodopera nei servizi di call center; l'incongruenza tra l'importo dell'offerta economica indicato nello schema allegato e quello risultante dalla piattaforma; la non conformità dell'offerta del RTI Numero Blu rispetto ai requisiti tecnici minimi, tra cui il numero di canali, il contenitore di garanzia e il dimensionamento del servizio; l'illegittimo soccorso istruttorio per la domanda di partecipazione della mandante My World; il difetto dei requisiti di capacità tecnica del RTI; la mancata iscrizione al ROC di alcune consorziate esecutrici di CNS; l'incongruità dell'offerta di CNS per sottostima dei costi del lavoro, mancata considerazione degli scatti di anzianità, degli aumenti contrattuali e dei livelli di inquadramento; l'omessa o tardiva dichiarazione di vicende potenzialmente rilevanti ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023; la mancata previsione, nelle offerte, del contenitore di garanzia; l'insufficiente dimensionamento delle postazioni e degli apparati; l'uso di WhatsApp in asserita violazione della disciplina sulla protezione dei dati; il mancato rispetto delle tempistiche per SMS e chiamate automatiche; la divergenza tra il numero di addetti indicato nell'offerta tecnica e quello considerato nei giustificativi dell'anomalia. In via subordinata ha censurato la lex specialis per non avere recepito il divieto di ribasso dei costi della manodopera e per la disciplina del requisito ROC. Numero Blu ha proposto ricorso incidentale contestando la congruità dell'offerta CNS e la mancanza dell'iscrizione al ROC di alcune consorziate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso principale e i motivi aggiunti in parte infondati e in parte improcedibili, respingendo le censure rivolte all'aggiudicataria e dichiarando improcedibili quelle rivolte alla seconda classificata per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al costo della manodopera, ha affermato che l'art. 41, comma 14, e l'art. 110 del d.lgs. 36/2023 non impediscono in assoluto di offrire un costo inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante: il ribasso è ammissibile se adeguatamente giustificato e se sono rispettati i minimi salariali inderogabili e i costi della sicurezza. La verifica dell'anomalia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o travisamento; nel caso concreto la stazione appaltante aveva esaminato i costi orari, i CCNL applicati, gli scatti di anzianità, le agevolazioni e il riassorbimento del personale. La clausola sociale non impone l'assunzione integrale e automatica del personale uscente, dovendo essere bilanciata con la libertà d'impresa e l'organizzazione efficiente del servizio. La differenza di importo nell'offerta CNS dipendeva dall'arrotondamento obbligatorio del ribasso percentuale a due decimali e non rendeva l'offerta indeterminata. L'iscrizione al ROC è stata qualificata come requisito di esecuzione, da conseguire prima dell'avvio dell'attività, e non come requisito di idoneità professionale necessariamente posseduto alla partecipazione. Le censure sulla congruità dell'offerta CNS sono state respinte perché la stazione appaltante aveva svolto una verifica complessiva e adeguatamente motivata; gli scostamenti dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro sono ammissibili se motivati e non considerevoli e ingiustificati. Anche la valutazione delle vicende professionali dichiarate da CNS è stata ritenuta immune da travisamenti, macroscopici vizi motivazionali o irragionevolezza. Il requisito del contenitore di garanzia risultava soddisfatto dalla prevista lista di richiamata intelligente. Il dimensionamento di 350 postazioni costituiva elemento di valutazione dell'offerta tecnica, non requisito minimo di ammissione, ed era stato ritenuto coerente con il modello organizzativo e con l'utilizzo delle postazioni da parte di più operatori. L'impiego di WhatsApp è stato considerato soluzione accessoria e opzionale, mentre le attività di identificazione e prenotazione restavano all'interno dei sistemi informativi sanitari istituzionali. Sono state inoltre ritenute adeguate le modalità temporali integrate di promemoria e contatto e le giustificazioni relative alle 849 risorse, all'altro personale e alla contingency. Poiché nessuna censura contro CNS poteva condurre la ricorrente a conseguire l'aggiudicazione, è venuto meno l'interesse alle censure contro Numero Blu. Anche il ricorso incidentale di Numero Blu è stato dichiarato improcedibile. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 5.000 oltre accessori alla Regione Lazio e euro 5.000 oltre accessori a CNS; spese compensate con Numero Blu.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    Il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante può essere ribassato, purché l'operatore fornisca adeguate giustificazioni e siano rispettati i trattamenti salariali minimi inderogabili.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'anomalia riguarda la giustificazione del livello dei prezzi o dei costi; l'esclusione è prevista quando le spiegazioni non giustificano adeguatamente l'offerta, ferme restando l'inderogabilità dei minimi salariali e dei costi della sicurezza.

  • art. 5, comma 5, Allegato A alla Delibera AGCOM n. 666/2008/CONS

    La domanda di iscrizione è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio delle attività.

    L'iscrizione al ROC è un requisito di esecuzione, da conseguire prima dell'avvio dell'attività, e non un requisito di idoneità professionale da possedere necessariamente alla partecipazione.

  • art. 1, comma 243, sottocomma 10, l. 232/2016

    La disposizione, secondo il giudice, non introduce un divieto assoluto di ribasso del costo della manodopera nei servizi di call center.

  • art. 1, comma 10, l. 11/2016

    La disposizione, secondo il giudice, non esclude la possibilità di giustificare costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    La rilevanza delle vicende potenzialmente integranti grave illecito professionale è rimessa alla valutazione della stazione appaltante, soggetta a sindacato estrinseco in caso di travisamento, macroscopici vizi motivazionali o irragionevolezza.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Le vicende dichiarate dall'operatore devono essere valutate dalla stazione appaltante ai fini dell'affidabilità professionale; nel caso concreto la valutazione è stata ritenuta congruamente motivata.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    null

  • art. 24 l. 241/1990

    null

  • art. 65 c.p.a.

    null

  • art. 66 c.p.a.

    null

  • art. 67 c.p.a.

    null

Massime di principio

  • Nel sistema del d.lgs. 36/2023, il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante non costituisce necessariamente una soglia inderogabile di offerta: il concorrente può indicare un costo inferiore, purché dimostri, nella verifica dell'anomalia, la sostenibilità dell'offerta e il rispetto dei minimi salariali inderogabili e dei costi della sicurezza.
  • Il giudizio di anomalia ha natura globale, sintetica e prospettica e mira a verificare l'affidabilità complessiva dell'offerta in vista dell'esecuzione del contratto, non a individuare singole inesattezze aritmetiche o ogni possibile scostamento dai valori medi. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e non può sostituire la valutazione tecnica della stazione appaltante, salvo manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza, travisamento o difetto di istruttoria.
  • Gli scostamenti dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle ministeriali non determinano di per sé l'anomalia dell'offerta: occorre verificare se siano considerevoli e ingiustificati, tenendo conto delle concrete condizioni organizzative e delle agevolazioni o esenzioni applicabili.
  • La clausola sociale deve essere interpretata in modo compatibile con la libertà d'impresa: non impone necessariamente l'assunzione integrale del personale dell'appalto uscente, purché l'organizzazione proposta consenta di tutelare i livelli occupazionali nei limiti compatibili con un'efficiente esecuzione del servizio.
  • L'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione può essere configurata come requisito di esecuzione, da conseguire entro l'avvio dell'attività, e non necessariamente come requisito di idoneità professionale da possedere già al momento della presentazione dell'offerta.
  • Quando tutte le censure rivolte all'aggiudicatario sono infondate e il concorrente non potrebbe conseguire l'aggiudicazione anche per effetto dell'eventuale accoglimento delle censure contro il secondo classificato, queste ultime diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; la stessa carenza di interesse può rendere improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla seconda classificata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offertaCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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