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Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1886 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Benefici prima casa - Presupposti - Fattispecie relativa a immobili contigui da accatastare come immobile unitario non di lusso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il recupero della maggiore imposta di registro in relazione all'agevolazione prima casa per immobili contigui, acquistati con l'intento di accorparli catastalmente in un'unica unità immobiliare non di lusso. La decisione afferma che il beneficio spetta se l'atto di trasferimento contiene gli elementi tassativamente richiesti dalla legge; l'Amministrazione può verificarne la veridicità e l'effettiva sussistenza entro tre anni dalla registrazione. La maggiore imposta richiesta con avviso di accertamento è imposta complementare e il relativo pagamento non può essere richiesto al notaio rogante.

La decisione

Il testo fornito non riporta gli estremi della sentenza, il contenuto dei motivi di ricorso né il dispositivo; non consente quindi di precisare l'esito dei singoli motivi, l'eventuale decisione di merito o cassazione, né le statuizioni sulle spese. Riporta tuttavia il principio secondo cui il beneficio prima casa può essere riconosciuto per immobili contigui da accorpare, se l'atto contiene i requisiti dichiarativi richiesti, e che la maggiore imposta complementare non è esigibile dal notaio rogante.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76

    L'Agenzia delle Entrate potrà svolgere, entro il termine decadenziale, tre anni dalla registrazione dell'atto, i controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni dell'acquirente e l'esistenza degli elementi contenuti nell'atto di compravendita.

    Il controllo sulle dichiarazioni rese nell'atto e sui presupposti del beneficio deve essere esercitato entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione.

Massime di principio

  • L'acquisto di immobili contigui destinati a essere accorpati in una sola unità non di lusso può beneficiare dell'agevolazione prima casa, purché l'atto contenga gli elementi e le dichiarazioni tassativamente richiesti.
  • Il beneficio non impedisce i controlli successivi dell'Amministrazione finanziaria: la veridicità delle dichiarazioni e la sussistenza dei presupposti possono essere verificate entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto.
  • La maggiore imposta di registro richiesta con avviso di accertamento, qualificata come complementare, non può essere pretesa dal notaio rogante.

Testo integrale

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