Sentenza del 30/01/2017 n. 903 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Contratto di coassicurazione - Commissioni di delega - Esenzione - Ammessa - Ragione - Connessione dei corrispettivi con l'operazione di assicurazione - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto applicabile l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972. Le commissioni di delega, in quanto funzionalmente collegate all'operazione di coassicurazione e relative a compiti di gestione propri di tale rapporto, rientrano nel regime di esenzione previsto per le operazioni di assicurazione.
Esito
Favorevole al Non determinabile dal testo fornito
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle commissioni di delega corrisposte alla compagnia delegataria nell'ambito di un contratto di coassicurazione. Tali somme remunerano attività di gestione del contratto e sono connesse alle operazioni assicurative che caratterizzano il rapporto tra le imprese coassicuratrici. La questione era stabilire se tali corrispettivi dovessero essere assoggettati a IVA oppure potessero beneficiare dell'esenzione prevista per le operazioni di assicurazione.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
Prevede l'esenzione dall'IVA per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e relative prestazioni di servizi, comprese quelle rese dagli intermediari. La norma è stata interpretata nel senso che l'esenzione può estendersi ai corrispettivi per attività strettamente connesse e funzionali alla gestione di un contratto di coassicurazione.
Massime di principio
- Nel valutare l'esenzione IVA di una prestazione collegata all'assicurazione, è determinante la connessione funzionale con l'operazione assicurativa, non soltanto la denominazione contrattuale del corrispettivo.
- Le commissioni percepite dalla compagnia delegataria per attività di gestione del contratto di coassicurazione possono essere esenti da IVA quando costituiscono componenti proprie e necessarie del rapporto assicurativo.
- L'esenzione non dipende dal fatto che la prestazione sia autonomamente remunerata, ma dalla sua effettiva natura e dal suo collegamento diretto con l'operazione di assicurazione.
- Per applicare correttamente l'esenzione occorre verificare in concreto che le attività svolte non siano servizi amministrativi generici o estranei al rapporto assicurativo, bensì compiti caratteristici della gestione della coassicurazione.
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