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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13360/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il trattenimento di una missiva inviata dal suo difensore contenente copia di una sentenza emessa dall'A.G. di Bari. Il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva disposto il trattenimento ritenendo mancanti le formalità previste (in particolare la certificazione di autenticità/attestazione prevista per la corrispondenza difensore-detenuto ai sensi dell'art. 35 disp. att. cod. proc. pen.), e paventando il rischio che il documento potesse essere alterato per veicolare comunicazioni non consentite nel regime 41-bis. Il ricorrente contestava l'assenza di specifici elementi motivazionali del pericolo concreto, rilevando che l'avvocato aveva inviato la lettera "aperta" e che la sentenza, pur provenendo da altro difensore, poteva essere pertinente all'esercizio del diritto di difesa; chiedeva inoltre che si procedesse ad accertamenti istruttori (ad es. acquisizione di copia ufficiale dal giudice emittente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo legittimo il trattenimento. Ha richiamato i principi secondo cui le limitazioni e il trattenimento della corrispondenza sono ammessi solo per un pericolo concreto attinente indagini, prevenzione dei reati o esigenze di ordine e sicurezza (art. 18-ter ord. pen.) e che le comunicazioni tra difensore e detenuto in regime 41-bis sono soggette a regole formali (art. 35 disp. att. cod. proc. pen., circolari DAP) finalizzate a verificare la pertinenza e l'autenticità degli atti. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la copia della sentenza non risultasse riferibile alla posizione processuale dell'imputato, che mancavano le formalità richieste (tra cui l'attestazione dell'autenticità da parte del presidente dell'ordine forense o delegato) e che, quindi, il provvedimento di trattenimento fosse motivato e conforme alla normativa e alla giurisprudenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 18-ter ord. pen.

    Consente limitazioni e controlli della corrispondenza per esigenze delle indagini, prevenzione dei reati o per ragioni di sicurezza e ordine; il trattenimento è ammissibile solo se sussiste un pericolo concreto attinente a tali esigenze e deve essere motivato con elementi concreti.

  • art. 41-bis ord. pen., comma 2-quater, lett. e)

    Prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per i detenuti in regime speciale, salvo specifiche eccezioni; richiede una disciplina più rigorosa delle comunicazioni difensore-detenuto.

  • art. 35 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce le formalità per la corrispondenza tra imputato e difensore: la busta deve contenere indicazioni identificative e la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia"; quando il mittente è il difensore la sottoscrizione deve essere autenticata dal presidente dell'ordine forense o delegato. Tale attestazione trasferisce su soggetti esterni la funzione di garanzia sull'origine e sulla conformità dei documenti, limitando i controlli sul contenuto.

  • art. 103 cod. proc. pen.

    Richiamato nella circolare e nella prassi come riferimento alla "corrispondenza per ragioni di giustizia"; funge da fondamento per le garanzie speciali tra difensore e assistito e per l'esigenza di attestazioni formali a tutela della riservatezza e della genuinità degli atti.

  • art. 38 reg. esec. ord. pen.

    Norme regolamentari di esecuzione relative ai controlli e trattenimenti della corrispondenza, applicabili in combinato con l'art. 18-ter.

  • Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017 (art. 18 e art. 16.4)

    Dettaglia le procedure operative per il circuito detentivo speciale (41-bis), imponendo tra l'altro indicazioni sul mittente, sul procedimento di riferimento, sull'attestazione della nomina del difensore e sull'inoltro all'Autorità giudiziaria di corrispondenza in arrivo priva di mittente; rafforza l'interpretazione secondo cui la consegna di atti processuali richiede specifiche garanzie formali.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, artt. 18 e 19

    Richiamati in relazione agli adempimenti formali che possono essere richiesti al difensore per attestare la conformità di copie all'originale; la loro osservanza è considerata legittima per finalità di sicurezza.

  • Giurisprudenza e precedenti citati (es. Sez. 1, n. 23820/2020; Sez. 1, n. 500/2018; Corte Cost. n. 122/2017 e n. 18/2022)

    La Corte richiama orientamenti che delimitano la nozione di "corrispondenza" e riconoscono l'estensione alle comunicazioni giudiziarie tra difensore e detenuto, ma anche la legittimità del trattenimento in mancanza delle attestazioni formali o quando manchi pertinenza al procedimento dell'assistito; un precedente ha ritenuto che il Tribunale debba indicare punti specifici di sospetto o svolgere verifiche istruttorie, ma la Cassazione nel caso di specie privilegia l'onere formale posto sul difensore.

Massime di principio

  • Il trattenimento della corrispondenza difensore-detenuto in regime 41-bis è legittimo solo se sussiste un pericolo concreto relativo a indagini, prevenzione dei reati o esigenze di ordine e sicurezza, e la decisione va motivata con elementi concreti.
  • Quando sono trasmessi atti/processuali dal difensore a un detenuto in regime speciale, vanno rispettate le formalità previste (art. 35 disp. att. cod. proc. pen. e prassi DAP): indicazione del procedimento, dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" e autenticazione della sottoscrizione da parte del presidente dell'ordine o delegato; l'inosservanza può giustificare il trattenimento.
  • L'invio di una lettera "aperta" non sostituisce le attestazioni formali richieste: il rinunciare alla riservatezza non elimina l'esigenza di garanzie sull'autenticità e sulla pertinenza del materiale trasmesso.
  • Se l'autorità giurisdizionale sospetta manipolazioni o mancata pertinenza, può trattenere l'atto; tuttavia, se vi sono fondati dubbi specifici, il giudice deve indicare i punti dubbi e, se necessario, può disporre verifiche istruttorie (ad es. acquisizione di copia ufficiale dall'ufficio emittente), salvo che la normativa e la prassi pongano l'onere formale primario sul difensore.
  • Per evitare il trattenimento, il difensore è consigliato a: a) autenticare la sottoscrizione (presidente ordine/delegato) quando previsto; b) indicare chiaramente il n. di procedimento e la qualifica; c) accompagnare le copie con dichiarazione di conformità all'originale; d) ottenere e fornire, se necessario, certificazione o copia ufficiale dall'ufficio che ha emesso l'atto.
  • L'Amministrazione penitenziaria e l'Autorità giudiziaria devono motivare sinteticamente ma concretamente il trattenimento e informare immediatamente il detenuto; le misure devono essere proporzionate e bilanciare sicurezza e diritto di difesa.

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