Sentenza del 20/10/2020 n. 4909 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 32/2020 - Notificazioni - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo poste private- Eccezione di inesistenza della notificazione - Infondatezza- Nullità- Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impatto avverso cartella di pagamento 2018 notificata nel 2018 per sanzioni relative a mancati adempimenti catastali 2011. I ricorrenti hanno dedotto: a) decadenza/prescrizione quinquennale del potere di riscossione; b) nullità delle notifiche eseguite mediante poste private; c) violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 per mancata indicazione della data di esecutività del ruolo.
La decisione
La CTR ha ritenuto fondato l'appello dei contribuenti. Ha annullato le cartelle perché il ruolo conteneva solo sanzioni amministrative soggette al termine quinquennale di cui all'art. 20 D.Lgs. 472/97: la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2016, mentre le notifiche del 2018 sono tardive e le cartelle sono nulle. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla nullità delle notifiche via poste private, osservando che l'eccezione di inesistenza della notifica sussiste solo in caso di mancanza materiale dell'atto o di elementi non riconoscibili, e che eventuali vizi sono sanati per raggiungimento dello scopo con la proposizione del ricorso. Ha altresì escluso rilievo alla presunta mancanza della data di esecutività, poiché la data del 30.11.2017 era indicata nelle cartelle. Ha condannato l'Agenzia Entrate Riscossione alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 25 D.P.R. 602/73
La presunta violazione è stata ritenuta infondata perché la data di esecutività del ruolo (30.11.2017) risultava indicata nelle cartelle notificate entro i quattro mesi successivi.
art. 17-bis D.Lgs. 546/92
Introduce la procedura di reclamo/medizione con termine di 90 giorni dalla notifica per la mediazione e stabilisce che il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine precedente; qui ha reso tempestivo il deposito del ricorso.
art. 20 D.Lgs. 472/97
Fissa il termine di decadenza/prescrizione di cinque anni per l'azione relativa alle sanzioni amministrative; applicando tale norma, le notifiche del 2018 sono tardive rispetto alla violazione del 2011.
Cass. n. 21865/16 (giurisprudenza)
Secondo questa pronuncia, l'eccezione di inesistenza della notifica sussiste solo nel caso di mancanza materiale dell'atto notificatorio o di mancata riconoscibilità degli elementi costitutivi dell'atto.
Cass. n. 11043/18 e Sezioni Unite n. 299/20 (giurisprudenza)
Prevedono che i vizi della notificazione possono essere sanati per raggiungimento dello scopo qualora sia stata comunque proposta l'azione (es. deposito del ricorso), rendendo irrilevante la nullità formale della notificazione.
Massime di principio
- L'eccezione di inesistenza della notificazione è configurabile solo per mancanza materiale dell'atto o per impossibilità di riconoscere gli elementi costitutivi della notificazione; vizi formali non sempre determinano l'inesistenza.
- Le notificazioni eseguite tramite poste private non sono automaticamente nulle: se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto e ha proposto ricorso, eventuali vizi possono essere sanati per raggiungimento dello scopo.
- Per attivare correttamente l'azione giudiziaria dopo la procedura di reclamo/medazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92, occorre considerare il termine di 90 giorni per la mediazione e i successivi 30 giorni per la costituzione in giudizio; il computo dei termini può rendere tempestivi depositi che altrimenti apparirebbero tardivi.
- Quando il ruolo riguarda esclusivamente sanzioni amministrative occorre verificare il termine quinquennale previsto dall'art. 20 D.Lgs. 472/97: notifiche effettuate dopo tale termine sono inefficaci e le cartelle possono essere annullate.
- La mancata indicazione di elementi come la data di esecutività è rilevante solo se effettivamente assente; se la data è indicata e rientra nei termini previsti, la censura è infondata.
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