Sentenza del 31/05/2016 n. 3424 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Notifica diretta del concessionario - Legittimità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento non fosse stata notificata validamente perché inviata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intervento degli altri soggetti abilitati alla notificazione indicati nella prima parte dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza ha ritenuto legittima la notifica diretta della cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 prevede infatti due modalità alternative: una prima modalità affidata ai soggetti notificatori espressamente indicati dalla norma e una seconda modalità integralmente affidata al concessionario e all'ufficio postale. Pertanto, la notifica diretta mediante raccomandata A/R è valida.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione disciplina modalità alternative di notificazione. La seconda parte del comma consente al concessionario di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento dei soggetti notificatori previsti dalla prima parte.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- La notifica diretta tramite raccomandata costituisce una modalità autonoma e alternativa rispetto alla notificazione eseguita dagli ufficiali o dagli altri soggetti indicati nella prima parte dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.
- La mancanza dell'intervento di un messo notificatore non rende di per sé invalida la cartella, se la notificazione è stata effettuata dal concessionario secondo la modalità postale prevista dalla norma.
- In controversie analoghe occorre verificare soprattutto l'effettiva spedizione, la ricezione e la documentazione dell'avviso di ricevimento, oltre al rispetto dei termini di notifica.
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