Sentenza del 29/11/2016 n. 24204 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria perché notificato soltanto al concessionario della riscossione e non anche agli enti impositori. D.S.M. sosteneva la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., deducendo la mancata notifica delle cartelle e l'estinzione o inesistenza dei crediti per decadenza e prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per un nuovo esame, rimettendo al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che l'errata individuazione del legittimato passivo non comporta l'inammissibilità della domanda: se il contribuente agisce contro il concessionario, spetta a quest'ultimo chiamare in causa l'ente titolare del credito, qualora voglia evitare di rispondere dell'esito sfavorevole della lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Disciplina l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore nell'ambito della riscossione mediante ruolo.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39
Nei giudizi relativi ai crediti iscritti a ruolo, l'agente della riscossione può chiamare in causa l'ente creditore quando la contestazione riguarda l'esistenza o l'estinzione del credito. L'assenza dell'ente impositore non rende automaticamente inammissibile il ricorso proposto contro il concessionario.
Art. 101 c.p.c.
Tutela il principio del contraddittorio, ma nel caso esaminato non impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio con gli enti impositori quando il ricorso è stato notificato al concessionario; l'eventuale chiamata in causa grava su quest'ultimo.
Art. 24 Cost.
Garantisce il diritto di difesa ed è stato richiamato dal contribuente per sostenere che una questione relativa alla corretta individuazione del soggetto destinatario dell'impugnazione non dovesse impedire l'esame della domanda.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 16412/2007
Se la azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda.
Stabilisce il principio secondo cui l'individuazione del concessionario o dell'ente creditore come destinatario dell'impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda; il concessionario può chiamare in causa l'ente creditore per le questioni relative al credito.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto della riscossione, come un'iscrizione ipotecaria, non può essere dichiarata inammissibile soltanto perché notificata al concessionario anziché anche all'ente impositore.
- Quando il contribuente contesta l'esistenza, la prescrizione, la decadenza o l'avvenuta notifica delle cartelle, il concessionario deve chiamare in causa l'ente titolare del credito se intende evitare conseguenze sfavorevoli.
- È opportuno distinguere tra contestazioni relative all'attività propria dell'agente della riscossione, per le quali il concessionario è il soggetto principalmente legittimato, e contestazioni relative alla debenza del tributo, che riguardano l'ente creditore.
- La decisione non accerta automaticamente l'inesistenza o l'estinzione dei debiti: annulla soltanto la pronuncia di inammissibilità e impone un nuovo esame nel merito da parte del giudice del rinvio.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe indicare con precisione sia l'atto della riscossione impugnato sia le ragioni di illegittimità delle cartelle o dei crediti sottostanti, chiedendo l'annullamento degli atti conseguenti.
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