Sentenza n. 6311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 2015 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 2015 del 2025, che aveva respinto l’appello contro il rigetto della domanda risarcitoria relativa all’occupazione e all’espropriazione dei terreni
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato deducendo un errore di fatto revocatorio. Hanno sostenuto, anzitutto, che il decreto di esproprio del 30 aprile 2004 e le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità non fossero stati notificati o comunicati al dante causa né agli eredi e che fossero stati conosciuti soltanto durante il giudizio civile. Hanno inoltre affermato che il decreto fosse stato impugnato con l’atto di riassunzione del giudizio davanti al TAR, dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario. Nella fase rescissoria hanno dedotto, per la prima volta, l’illegittimità del decreto di esproprio perché adottato dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e dei termini dell’occupazione, nonché dopo l’irreversibile trasformazione dei terreni in strada statale, chiedendo il risarcimento integrale dei danni. L’ANAS ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ricordato che il giudizio di revocazione si articola in una fase rescindente e in una fase rescissoria, ma deve essere introdotto con un atto autosufficiente, contenente sia la specifica domanda revocatoria sia la riproposizione completa delle domande e dei motivi originari; non è sufficiente un generico rinvio agli atti dei precedenti giudizi. Quanto all’errore di fatto, il Collegio ha ribadito che esso richiede una falsa percezione materiale degli atti processuali, relativa a un punto non controverso e decisiva per la pronuncia, e non può consistere in un errore di interpretazione o di valutazione giuridica. Nel caso concreto, non vi era alcun abbaglio dei sensi: la sentenza revocanda aveva correttamente rilevato che il decreto di esproprio non era stato sostanzialmente impugnato. Le contestazioni contenute nell’atto di riassunzione riguardavano l’occupazione e la pretesa risarcitoria, ma non deducevano specifici vizi del decreto di esproprio finalizzati alla sua caducazione. Inoltre, il petitum dell’atto di riassunzione era diretto al risarcimento della perdita della proprietà causata dal decreto, domanda incompatibile con una reale impugnazione del decreto e con la conseguente richiesta di restituzione dei beni. Le censure sulla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e sull’illegittimità del decreto sono state ritenute nuove, perché non articolate nei precedenti giudizi. Il decreto, pertanto, doveva considerarsi consolidato e idoneo a definire legittimamente la vicenda espropriativa. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 8.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Il giudizio di revocazione davanti al giudice amministrativo è disciplinato anche mediante il rinvio ai motivi di revocazione previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione materiale dell’esistenza o del contenuto degli atti processuali, decisiva per la decisione, e non in un errore interpretativo o valutativo.
d.P.R. 327/2001
La disciplina del procedimento espropriativo è richiamata dai ricorrenti in relazione alla dedotta tardività e illegittimità del decreto di esproprio; tali censure sono state però ritenute nuove e non esaminate nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione deve essere autosufficiente e deve contenere, oltre alla domanda rescindente, anche la domanda rescissoria e la riproposizione specifica delle domande e dei motivi originari; il generico richiamo agli atti dei precedenti giudizi non è sufficiente.
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice abbia erroneamente percepito l’esistenza o il contenuto materiale di un atto processuale, abbia deciso su un falso presupposto fattuale relativo a un punto non controverso e tale errore sia stato decisivo; non ricorre quando la contestazione riguarda l’interpretazione o la valutazione giuridica degli atti.
- L’omessa pronuncia può integrare errore di fatto revocatorio solo se deriva dalla mancata percezione dell’esistenza del motivo o dell’eccezione e dalla sentenza risulta inequivocabilmente che il giudice li abbia ritenuti inesistenti; il mero difetto di motivazione non è sufficiente.
- La contestazione meramente formale di un decreto di esproprio, inserita in un atto processuale volto esclusivamente al risarcimento della perdita della proprietà, non equivale a una sua effettiva impugnazione quando non siano dedotti specifici vizi diretti alla caducazione dell’atto.
- Nel giudizio di revocazione non possono essere introdotte per la prima volta censure di legittimità del provvedimento originario che non siano state articolate nel precedente giudizio.
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