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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08954/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dalla procedura concorsuale di una società in amministrazione straordinaria per far dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., alcuni pagamenti effettuati nell'anno anteriore all'apertura della procedura in favore di una società fornitrice. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello ha accolto l'impugnazione della procedura, ritenendo che una serie di circostanze fossero indici della conoscenza, da parte della fornitrice, dello stato di insolvenza del debitore: ritardi nei pagamenti, piani di rientro, modifica delle modalità di pagamento, interruzione delle forniture e analoghe vicende con società del gruppo. La corte territoriale ha così dichiarato inefficaci i pagamenti, con condanna della fornitrice alla restituzione di una somma. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che gli elementi valorizzati non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che alcuni di essi fossero neutri o non corrispondenti al vero; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando un piano industriale, notizie di stampa e un incontro in cui era stata prospettata una ripresa del gruppo e la continuazione dei rapporti commerciali, circostanze che avrebbero mostrato un clima di fiducia e non la percezione di un dissesto irreversibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la corte d'appello aveva fondato la decisione soprattutto su due elementi presuntivi: i reiterati inadempimenti precedenti e l'interruzione delle forniture, che avrebbero già rivelato, alla data individuata dal giudice di merito, la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore. Per questo, le censure sulla gravità e precisione di altri indici non erano decisive, perché quegli ulteriori elementi non erano stati effettivamente posti a base della ratio decidendi. Quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha ritenuto che i fatti indicati dalla ricorrente fossero successivi al momento in cui, secondo la sentenza impugnata, la consapevolezza dell'insolvenza era già maturata, sicché non erano decisivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    costituisce il fondamento dell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti compiuti nell'anno anteriore alla procedura, subordinata alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore accipiens.

  • art. 2727 c.c.

    regola sulle presunzioni semplici richiamata per contestare la ricostruzione indiziaria del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ribadisce che la censura è inammissibile se mira solo a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto principale o secondario decisivo, non per sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    nel procedimento camerale ha rilievo anche ai fini della definizione conforme alla proposta e delle conseguenti statuizioni accessorie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte applica le nuove condanne pecuniarie previste per il caso di decisione conforme alla proposta e di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, la scientia decoctionis può essere provata anche per presunzioni, ma il giudice deve individuare gli indizi effettivamente decisivi e collocarli correttamente nel tempo rispetto al momento in cui la conoscenza dell'insolvenza si assume maturata.
  • Non è utile censurare in cassazione indici presuntivi che la sentenza di merito abbia solo elencato ma non posto a fondamento della decisione: la critica deve colpire la ratio decidendi e non elementi marginali o non decisivi.
  • La doglianza di violazione dell'art. 2729 c.c. non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito; se la contestazione riguarda la veridicità di un fatto o la sua lettura complessiva, il rimedio corretto è il vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il fatto dedotto è principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non ricorre quando il fatto invocato è successivo al momento storico già ritenuto rilevante dal giudice di merito.
  • Quando la Corte di merito fonda la scientia decoctionis su reiterati inadempimenti e su condotte del creditore incompatibili con una normale continuità dei rapporti, il controllo di legittimità è limitato alla correttezza giuridica del ragionamento presuntivo, non alla sostituzione dell'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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