Cassazione Civile, Ordinanza n. 29004/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a un avviso di accertamento induttivo per l’anno d’imposta 2006, non impugnato nel merito, deducendo da un lato l’illegittimità della cartella per omessa notifica dell’atto presupposto e dall’altro la decadenza del potere di notificazione. In primo grado il ricorso era stato accolto sul presupposto che la notifica dell’avviso fosse inesistente perché eseguita da soggetto non legittimato e perché tardiva. In appello la decisione era stata confermata dalla CTR, che aveva ritenuto riservate al servizio universale di Poste Italiane non solo le notifiche degli atti giudiziari, ma anche quelle degli atti tributari sostanziali. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, lett. a), come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che, dopo la liberalizzazione del servizio postale, gli atti amministrativi come l’avviso di accertamento potevano essere notificati anche tramite operatore privato, essendo riservate al servizio universale solo le notifiche degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 156 c.p.c., affermando che l’eventuale vizio della raccomandata informativa avrebbe dovuto essere qualificato come nullità e non come inesistenza, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo in virtù della proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, richiamando l’evoluzione normativa sulla liberalizzazione dei servizi postali e l’orientamento già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, per gli atti amministrativi diversi dalle notifiche delle violazioni al codice della strada, è valida la notificazione eseguita tramite operatore privato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011. Ha quindi censurato la CTR per avere considerato inesistente la notifica dell’avviso di accertamento solo perché la raccomandata informativa era stata spedita tramite licenziatario privato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4
"Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale..."
La riserva al fornitore del servizio universale è stata considerata limitata, nel regime applicabile, alle notificazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni al codice della strada; gli atti amministrativi diversi restano notificabili anche tramite soggetti diversi da Poste Italiane, secondo il quadro di liberalizzazione del servizio postale.
D.Lgs. n. 58 del 2011
Ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999 nel senso di circoscrivere la riserva del servizio universale alle notificazioni espressamente indicate dalla norma.
L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b)
Ha abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, determinando il completamento della liberalizzazione del servizio postale dal 10 settembre 2017.
art. 140 c.p.c.
La procedura ex art. 140 c.p.c. è stata ritenuta correttamente seguita nel caso concreto, con deposito in casa comunale e invio della raccomandata informativa.
art. 145, comma 3, c.p.c.
È richiamato come base della ricerca del destinatario presso il domicilio fiscale del legale rappresentante della società.
art. 156 c.p.c.
Il motivo relativo alla qualificazione del vizio come nullità anziché inesistenza è stato assorbito; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla sanatoria, ma il ricorrente l’aveva prospettata per raggiungimento dello scopo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- Dopo la liberalizzazione del mercato postale, la notificazione di atti amministrativi diversi dagli atti giudiziari e dalle violazioni del codice della strada può essere validamente eseguita anche tramite operatore postale privato, se la disciplina ratione temporis applicabile non prevede una riserva esclusiva al servizio universale.
- La nullità o inesistenza della notificazione non può essere affermata in modo automatico solo perché la raccomandata informativa è stata spedita da un licenziatario privato; occorre verificare il regime normativo vigente al momento della notificazione e la tipologia dell’atto notificato.
- Nel procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c., una volta eseguiti il deposito presso la casa comunale e l’invio della raccomandata informativa, la validità della notificazione va valutata alla luce della normativa postale applicabile e non sulla base di una presunta riserva generalizzata a favore di Poste Italiane.
- Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la regola di diritto applicata dal giudice di merito e conduce alla cassazione della decisione, le ulteriori censure che presuppongono una diversa qualificazione del vizio notificatorio possono restare assorbite.
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