Cassazione Penale, Sentenza n. 17977/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: (1) violazione dell'art. 62-bis c.p. e dell'art. 111 Cost. e vizi di motivazione, deducendo che la precedente sentenza di appello (che aveva escluso la recidiva) aveva costituito giudicato favorevole e quindi non potevano essere valorizzati negativamente i precedenti penali per negare le attenuanti generiche; (2) inosservanza di norme processuali (indicate quali artt. 62-bis c.p., 624 e 648 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale violato il giudicato parziale in relazione alla motivazione sottesa alla condotta dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su due rationes decidendi autonome e autosufficienti (i precedenti penali e le motivazioni della condotta), ciascuna idonea a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha affermato che l'esclusione della recidiva da una precedente sentenza non impedisce che i precedenti penali specifici siano comunque valorizzati negativamente ai fini del diniego delle attenuanti generiche. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez.3 n.34947/2020 e Sez. U n.20808/2018) per sottolineare l'autonomia delle valutazioni sui precedenti rispetto alla qualificazione della recidiva. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62-bis codice penale
Riferito in relazione alla disciplina della recidiva e degli effetti sui benefici; la Corte precisa che l'esclusione della recidiva non esclude la possibilità di valorizzare precedenti penali ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
art. 111 Costituzione
Richiamato dal ricorrente nel quadro del diritto a un processo equo; la Corte non ha ritenuto che fosse violato per le ragioni esposte riguardo all'autonomia delle valutazioni del giudice di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in ordine ai limiti del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti ammessi.
art. 624 cod. proc. pen.
Articoli richiamati dal ricorrente in tema di motivazione e giudicato parziale; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sul giudicato parziale.
art. 648 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente nell'ambito dei profili processuali; non ha modificato l'esito, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Richiamato in relazione alla tempestiva richiesta di discussione orale; fatto procedurale preso in considerazione.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
Richiamata come precedente che ammette la rilevanza dei precedenti penali nel negare le attenuanti generiche anche se contemporaneamente non si applica la recidiva.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014 (Morabito)
Cita precedenti in tema di autonomia delle valutazioni sui precedenti penali rispetto al riconoscimento della recidiva.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Sancisce l'autonomia della valutazione dei precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti generiche rispetto alla qualificazione della recidiva, senza che la valorizzazione dei precedenti implichi automaticamente il riconoscimento della recidiva.
Massime di principio
- L'esclusione della recidiva in una sentenza passata in giudicato non impedisce che i precedenti penali siano comunque considerati negativamente dal giudice ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
- Il giudice di merito può fondare la decisione su più motivazioni autonome: se anche una sola rationes decidendi è valida, la decisione resta sostenibile in cassazione.
- Il giudicato parziale ha portata limitata: il valore vincolante di una decisione precedente non estende automaticamente la sua perentorietà a valutazioni penalistiche diverse (es. recidiva versus attenuanti generiche), salvo chiara violazione del principio di cosa giudicata.
- In sede difensiva conviene ottenere e documentare un esame motivato e distinto sulle attenuanti generiche già in primo grado o in appello, poiché una mancata o carente motivazione lascia spazio a successive valutazioni negative basate su elementi autonomi (precedenti, personalità criminale).
- In casi simili, per impugnare con successo il diniego delle attenuanti generiche è utile dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito o la diretta violazione del giudicato pubblico sul punto specifico.
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