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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21020/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 per il periodo d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito del contribuente sulla base di beni e spese ritenuti indicatori di capacità contributiva superiore a quella dichiarata. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, errori nell'individuazione degli indici redditometrici, l'assenza di un preventivo contraddittorio, l'inadeguatezza del redditometro rispetto alla sua reale situazione personale e la nullità della notifica. La C.T.P. aveva respinto l'eccezione di tardività e, nel merito, aveva ridotto il maggior reddito accertato. In appello incidentale, l'Ufficio aveva sostenuto che il ricorso originario era tardivo perché la notifica dell'avviso si era perfezionata il 27 dicembre 2011. La C.T.R. ha accolto tale eccezione, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha articolato sei motivi: (A) e (B) violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari e processuali, assumendo che dovesse applicarsi l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 con rinvio all'art. 140 c.p.c. e che il termine decorresse dal ritiro materiale dell'atto; (C) violazione dell'art. 8 L. n. 890/1982 e dell'art. 115 c.p.c., lamentando la mancata prova dell'invio/ricezione della raccomandata informativa (CAD); (D) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e del contraddittorio preventivo; (E) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per difetto di motivazione del metodo sintetico; (F) reiterazione del motivo sul contraddittorio, anche richiamando una decisione favorevole su annualità diversa. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo: in tema di notifica a mezzo posta, quando l'atto non sia consegnato per assenza del destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Poiché l'Agenzia, che eccepiva la tardività del ricorso, non aveva dimostrato anche la ricezione della CAD, non poteva dirsi provato il perfezionamento della notifica e quindi la decorrenza del termine di impugnazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla C.T.R. dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio è che, per ritenere perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento eseguita per posta in caso di assenza del destinatario, l'Ufficio doveva provare non solo l'invio della raccomandata informativa ma anche la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito; in difetto di tale prova non poteva essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base dell'accertamento sintetico del reddito; il ricorrente ne deduceva anche la violazione per difetto di contraddittorio e di motivazione

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    invocato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento sintetico

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione delle regole speciali di notificazione degli atti tributari e il rinvio all'art. 140 c.p.c. in caso di assenza del destinatario

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per disciplinare la notificazione in caso di irreperibilità/assenza temporanea del destinatario

  • art. 8 L. n. 890/1982

    la Corte ne dà lettura in senso costituzionalmente orientato: in caso di notifica postale non perfezionata per mancata consegna, la prova del perfezionamento richiede anche l'avviso di ricevimento della CAD

  • art. 14 L. n. 890/1982

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione delle regole della notifica postale agli avvisi di accertamento

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nella sentenza impugnata per il computo del termine di sessanta giorni per proporre ricorso tributario

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel motivo sul difetto di prova della ricezione della raccomandata informativa

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di onere della prova, con riferimento alla dimostrazione del perfezionamento della notifica e del contraddittorio

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla decisione secondo diritto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

Massime di principio

  • In caso di notificazione a mezzo posta di un atto impositivo non consegnato per assenza del destinatario, il notificante che eccepisca la tardività dell'impugnazione deve provare non solo l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito, ma anche la ricezione della stessa, mediante produzione del relativo avviso di ricevimento.
  • La sola prova della spedizione della CAD non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della procedura notificatoria: la ricezione della raccomandata informativa costituisce un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della notifica.
  • Se il perfezionamento della notifica non è provato in tutti i suoi presupposti, non può decorrere validamente il termine di decadenza per impugnare l'atto impositivo, con conseguente illegittimità della declaratoria di inammissibilità per tardività.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'atto è stato depositato e che il plico non è stato ritirato entro il termine, resta comunque necessario verificare e provare la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito per ritenere perfezionata la notifica postale.
  • Nel giudizio tributario, l'eccezione di tardività dell'impugnazione dell'atto fiscale comporta per il resistente l'onere di dimostrare compiutamente la regolare e completa notificazione dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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