Cassazione Penale, Sentenza n. 12779/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B). Denunciano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella ritenuta responsabilità, sostenendo che le cessioni di beni e merci alla "Grandi supermercati" srl erano operazioni lecite e documentate (fatture, quietanze, spiegazione dell'uso dei proventi, contratto di locazione, deposizioni testimoniali e dichiarazioni del commercialista che non rilevò anomalie); 2) mancanza del dolo specifico per la bancarotta documentale; 3) errata comparazione tra circostanze, con mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti generici e non specifici (i ricorrenti hanno offerto una rilettura soggettiva e parziale dei fatti senza confrontarsi con le ragioni di condanna). La Corte d'appello aveva motivato la condanna evidenziando che la fallita accumulò debiti circa pari a 700.000 euro, che fra luglio-agosto 2012 cedette tutti i beni strumentali e le merci a una societa' costituita ad hoc ("Grandi supermercati" srl) amministrata da un dipendente degli imputati, che l'attivita' proseguì nei medesimi locali e che non risultano versamenti a titolo di corrispettivo; le dichiarazioni di pagamento "in contanti" e le quietanze sono state ritenute inverosimili. L'occultamento di tutte le scritture contabili, connesso allo svuotamento della societa', ha retto il convincimento sulla sussistenza del dolo specifico volto a pregiudicare i creditori. Il terzo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: la comparazione delle circostanze e' valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in assenza di arbitrarieta' e se adeguatamente motivata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; disciplina le modalita' di trattazione scritta/semplificata delle impugnazioni
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 (Scibè)
Principio secondo cui la Corte di Cassazione non puo' procedere a una nuova rilettura degli elementi di fatto: la valutazione delle risultanze probatorie e' riservata al giudice di merito
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Affermato il principio di inammissibilita' del ricorso per difetto di specificita' quando non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Conferma che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti e' valutazione discrezionale del giudice di merito e non e' sindacabile in cassazione se sorretto da sufficiente motivazione e privo di arbitrio
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di merito delle prove: una semplice proposta alternativa di lettura dei fatti non integra un motivo di legittimita' valido e porta all'inammissibilita' del ricorso
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la genericita' o la mera esposizione di una diversa ricostruzione fattuale rendono il ricorso inammissibile
- Operazioni di trasferimento di beni a societa' di recente costituzione, amministrate da soggetti collegati e proseguite negli stessi locali, senza prova del corrispettivo, possono legittimamente essere valutate dai giudici come indizi di bancarotta fraudolenta patrimoniale
- L'occultamento o la sottrazione delle scritture contabili, soprattutto se connesso a operazioni di svuotamento societario, e' elemento decisivo per la ricostruzione del dolo specifico volto a pregiudicare i creditori
- La comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e' di natura discrezionale: per contestarla con successo occorre dimostrare concreto vizio logico o arbitrarieta' nella motivazione del giudice di merito
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