Cassazione Penale, Sentenza n. 30210/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contrada chiedeva riparazione per ingiusta detenzione sia per il periodo di custodia cautelare (24/12/1992-31/07/1995) sia per il periodo di esecuzione della pena a seguito dell'ordine di esecuzione divenuto esecutivo il 10/05/2007. Le controparti impugnavano la liquidazione dell'indennizzo sostenendo, tra l'altro, che la Corte territoriale aveva errato nel riesaminare e riqualificare i fatti (favorendo la ricostruzione ex post del reato di favoreggiamento) e che la custodia cautelare era stata determinata da comportamenti di Contrada idonei, con dolo o colpa grave, a rendere prevedibile l'intervento dello Stato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato le doglianze di Contrada sulla parte che chiedeva l'indennizzo per la fase cautelare: la Corte ha ritenuto che, in relazione al periodo di custodia (24/12/1992-31/07/1995), le condotte accertate nel giudizio di cognizione erano tali da escludere il diritto all'indennizzo per aver dato causa (o concorso a dar causa) alla detenzione con dolo o colpa grave. Quanto all'indennizzo riconosciuto per la detenzione in esecuzione della pena (a far data dal 10/05/2007), la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di merito e ha confermato la possibilità di riparazione alla luce della dichiarazione di "ineseguibilità e improduttività di effetti penali" della condanna alla quale si è dato seguito, richiamando l'applicazione analogica della sentenza n. 310/1996 della Corte costituzionale. In sintesi: indennizzo per la fase esecutiva confermato; indennizzo per la fase cautelare escluso.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita"
La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che l'istituto si applica anche alla detenzione derivante da un erroneo ordine di esecuzione (per effetto della Corte costituzionale n. 310/1996), ma resta operante la causa ostativa dell'aver dato causa o concorso a dar causa con dolo o colpa grave. Tale causa ostativa va valutata ex ante e, nella fase esecutiva, va riferita all'atto giudiziario errato.
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamato come parte del capo sulle riparazioni; applicabile congiuntamente all'art. 314 per le questioni procedurali connesse.
art. 157 cod. pen.
Norma sui termini di prescrizione: la Corte ha valutato i termini applicabili alle ipotesi di favoreggiamento con riferimento al regime previgente e ha concluso che il reato sarebbe prescritto prima dell'ordine di esecuzione; tuttavia la Corte ha escluso che questa valutazione possa giustificare il riconoscimento dell'indennizzo per la custodia cautelare quando la condotta dell'interessato abbia reso prevedibile l'intervento dello Stato.
art. 158 cod. pen.
Richiamata nella ricostruzione dei termini di prescrizione, in particolare per il reato continuato (decorrenza del termine dalla cessazione della continuazione).
art. 160 cod. pen.
Richiamata nel calcolo della prescrizione in relazione alla pena edittale massima prima delle modifiche legislative.
art. 61 n. 9 cod. pen. (aggravante)
La Corte territoriale aveva evocato un'aggravante per l'uso della funzione pubblica; la Cassazione ricorda che l'eventuale aggravante non poteva essere usata per creare un 'processo virtuale' non oggetto della sentenza definitiva.
art. 303 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa per sostenere i limiti massimi della custodia cautelare previgenti: la Corte analizza la questione ma ritiene centrale la valutazione ex ante della prevedibilità dell'intervento dello Stato.
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli)
La Corte richiama le disposizioni transitorie: la rideterminazione dei termini di prescrizione introdotta dalla legge non si applica ai processi già pendenti in grado di appello in una determinata fase; la Corte evidenzia la corretta applicazione della disciplina transitoria nei calcoli prescrizionali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 310/1996
"diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione"
Fondamento per estendere l'indennizzo anche alla detenzione derivante da un errore dell'ordine di esecuzione; la Corte applica per analogia tale principio alla vicenda esecutiva di Contrada.
Convenzione EDU, art. 7 e art. 46
"Nulla poena sine lege" (art. 7) e obbligo di conformazione degli stati contraenti alle decisioni della Corte EDU (art. 46)
La sentenza CEDU che ha rilevato violazione dell'art. 7 ha posto le premesse per la non eseguibilità della sentenza interna e per l'eventuale riparazione; l'obbligo di adeguamento (art. 46) è stato esaminato nel percorso esecutivo nazionale.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. n. 34559/2002, D'Ambrosio n. 32383/2010, Sez. I n. 43112/2017, ecc.)
La Corte richiama consolidati principi: il giudice della riparazione valuta ex ante la prevedibilità dell'intervento dello Stato; non può riqualificare i fatti definitivamente accertati dal giudice della cognizione, e la verifica della causa ostativa (dolo o colpa grave) dipende dal contesto (cautelare vs esecutivo).
Massime di principio
- Il giudice della riparazione (art. 314) può riconoscere l'indennizzo anche per detenzione derivante da un erroneo ordine di esecuzione (sentenza Corte Cost. n. 310/1996), ma deve verificare se l'interessato abbia dato causa o concorso a dar causa, con dolo o colpa grave, alla privazione della libertà; tale verifica va riferita all'atto impugnato (misura cautelare o ordine di esecuzione).
- Nella fase cautelare la valutazione è ex ante: il giudice deve apprezzare se le condotte dell'interessato, valutate con i parametri dell'esperienza comune, potevano ragionevolmente far prevedere l'intervento repressivo dello Stato e la conseguente privazione della libertà personale.
- Nella fase esecutiva, l'ingiustizia della detenzione presuppone un errore giudiziario dell'atto di esecuzione: la causa ostativa (dolo o colpa grave) va valutata in rapporto all'errore esecutivo, cioè se il condannato abbia causato o ritardato l'accertamento dell'errore contribuendo al protrarsi dell'espiazione.
- Il giudice della riparazione non può sostituirsi al giudice della cognizione nel riformulare l'imputazione o nel creare un "processo virtuale": non gli è consentito riqualificare fatti già definitivamente qualificati in sede di merito, ma può valutare se le stesse condotte, sotto un diverso profilo (es. come favoreggiamento), rendevano prevedibile l'intervento dello Stato.
- Le questioni prescrizionali devono essere calcolate applicando correttamente le norme vigenti al momento rilevante e le disposizioni transitorie (legge 251/2005), senza che il giudice della riparazione utilizzi valutazioni ex post delle statuizioni di merito per eludere la verifica della causa ostativa.
- La decisione della Corte EDU che rilevi violazioni della Convenzione può giustificare la dichiarazione nazionale di "ineseguibilità e improduttività di effetti penali" di una sentenza; ciò può comportare il diritto alla riparazione per la detenzione eseguita su tale titolo, salva la verifica della colpa ostativa.
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