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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30210/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contrada chiedeva riparazione per ingiusta detenzione sia per il periodo di custodia cautelare (24/12/1992-31/07/1995) sia per il periodo di esecuzione della pena a seguito dell'ordine di esecuzione divenuto esecutivo il 10/05/2007. Le controparti impugnavano la liquidazione dell'indennizzo sostenendo, tra l'altro, che la Corte territoriale aveva errato nel riesaminare e riqualificare i fatti (favorendo la ricostruzione ex post del reato di favoreggiamento) e che la custodia cautelare era stata determinata da comportamenti di Contrada idonei, con dolo o colpa grave, a rendere prevedibile l'intervento dello Stato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato le doglianze di Contrada sulla parte che chiedeva l'indennizzo per la fase cautelare: la Corte ha ritenuto che, in relazione al periodo di custodia (24/12/1992-31/07/1995), le condotte accertate nel giudizio di cognizione erano tali da escludere il diritto all'indennizzo per aver dato causa (o concorso a dar causa) alla detenzione con dolo o colpa grave. Quanto all'indennizzo riconosciuto per la detenzione in esecuzione della pena (a far data dal 10/05/2007), la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di merito e ha confermato la possibilità di riparazione alla luce della dichiarazione di "ineseguibilità e improduttività di effetti penali" della condanna alla quale si è dato seguito, richiamando l'applicazione analogica della sentenza n. 310/1996 della Corte costituzionale. In sintesi: indennizzo per la fase esecutiva confermato; indennizzo per la fase cautelare escluso.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita"

    La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che l'istituto si applica anche alla detenzione derivante da un erroneo ordine di esecuzione (per effetto della Corte costituzionale n. 310/1996), ma resta operante la causa ostativa dell'aver dato causa o concorso a dar causa con dolo o colpa grave. Tale causa ostativa va valutata ex ante e, nella fase esecutiva, va riferita all'atto giudiziario errato.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato come parte del capo sulle riparazioni; applicabile congiuntamente all'art. 314 per le questioni procedurali connesse.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sui termini di prescrizione: la Corte ha valutato i termini applicabili alle ipotesi di favoreggiamento con riferimento al regime previgente e ha concluso che il reato sarebbe prescritto prima dell'ordine di esecuzione; tuttavia la Corte ha escluso che questa valutazione possa giustificare il riconoscimento dell'indennizzo per la custodia cautelare quando la condotta dell'interessato abbia reso prevedibile l'intervento dello Stato.

  • art. 158 cod. pen.

    Richiamata nella ricostruzione dei termini di prescrizione, in particolare per il reato continuato (decorrenza del termine dalla cessazione della continuazione).

  • art. 160 cod. pen.

    Richiamata nel calcolo della prescrizione in relazione alla pena edittale massima prima delle modifiche legislative.

  • art. 61 n. 9 cod. pen. (aggravante)

    La Corte territoriale aveva evocato un'aggravante per l'uso della funzione pubblica; la Cassazione ricorda che l'eventuale aggravante non poteva essere usata per creare un 'processo virtuale' non oggetto della sentenza definitiva.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per sostenere i limiti massimi della custodia cautelare previgenti: la Corte analizza la questione ma ritiene centrale la valutazione ex ante della prevedibilità dell'intervento dello Stato.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli)

    La Corte richiama le disposizioni transitorie: la rideterminazione dei termini di prescrizione introdotta dalla legge non si applica ai processi già pendenti in grado di appello in una determinata fase; la Corte evidenzia la corretta applicazione della disciplina transitoria nei calcoli prescrizionali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 310/1996

    "diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione"

    Fondamento per estendere l'indennizzo anche alla detenzione derivante da un errore dell'ordine di esecuzione; la Corte applica per analogia tale principio alla vicenda esecutiva di Contrada.

  • Convenzione EDU, art. 7 e art. 46

    "Nulla poena sine lege" (art. 7) e obbligo di conformazione degli stati contraenti alle decisioni della Corte EDU (art. 46)

    La sentenza CEDU che ha rilevato violazione dell'art. 7 ha posto le premesse per la non eseguibilità della sentenza interna e per l'eventuale riparazione; l'obbligo di adeguamento (art. 46) è stato esaminato nel percorso esecutivo nazionale.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. n. 34559/2002, D'Ambrosio n. 32383/2010, Sez. I n. 43112/2017, ecc.)

    La Corte richiama consolidati principi: il giudice della riparazione valuta ex ante la prevedibilità dell'intervento dello Stato; non può riqualificare i fatti definitivamente accertati dal giudice della cognizione, e la verifica della causa ostativa (dolo o colpa grave) dipende dal contesto (cautelare vs esecutivo).

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione (art. 314) può riconoscere l'indennizzo anche per detenzione derivante da un erroneo ordine di esecuzione (sentenza Corte Cost. n. 310/1996), ma deve verificare se l'interessato abbia dato causa o concorso a dar causa, con dolo o colpa grave, alla privazione della libertà; tale verifica va riferita all'atto impugnato (misura cautelare o ordine di esecuzione).
  • Nella fase cautelare la valutazione è ex ante: il giudice deve apprezzare se le condotte dell'interessato, valutate con i parametri dell'esperienza comune, potevano ragionevolmente far prevedere l'intervento repressivo dello Stato e la conseguente privazione della libertà personale.
  • Nella fase esecutiva, l'ingiustizia della detenzione presuppone un errore giudiziario dell'atto di esecuzione: la causa ostativa (dolo o colpa grave) va valutata in rapporto all'errore esecutivo, cioè se il condannato abbia causato o ritardato l'accertamento dell'errore contribuendo al protrarsi dell'espiazione.
  • Il giudice della riparazione non può sostituirsi al giudice della cognizione nel riformulare l'imputazione o nel creare un "processo virtuale": non gli è consentito riqualificare fatti già definitivamente qualificati in sede di merito, ma può valutare se le stesse condotte, sotto un diverso profilo (es. come favoreggiamento), rendevano prevedibile l'intervento dello Stato.
  • Le questioni prescrizionali devono essere calcolate applicando correttamente le norme vigenti al momento rilevante e le disposizioni transitorie (legge 251/2005), senza che il giudice della riparazione utilizzi valutazioni ex post delle statuizioni di merito per eludere la verifica della causa ostativa.
  • La decisione della Corte EDU che rilevi violazioni della Convenzione può giustificare la dichiarazione nazionale di "ineseguibilità e improduttività di effetti penali" di una sentenza; ciò può comportare il diritto alla riparazione per la detenzione eseguita su tale titolo, salva la verifica della colpa ostativa.

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