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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35358/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a pena detentiva e pecuniaria per un tentativo di furto aggravato. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione esclusivamente in relazione alla determinazione della pena, ritenuta non correttamente commisurata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di merito aveva motivato in modo coerente e non illogico il trattamento sanzionatorio richiamando l'elevata capacità a delinquere dell'imputato e la reiterazione di plurimi tentativi di furto nel tempo.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624, 625, n. 2, 61, n. 5 c.p.

    La sentenza di merito aveva qualificato il fatto come tentativo di furto aggravato per le modalità della condotta e per l'aggravante contestata, con ulteriore richiamo a una circostanza aggravante comune.

  • art. 133 c.p.

    In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito esercita la discrezionalità con valutazione, anche sintetica, dei criteri legali di commisurazione; il sindacato di legittimità è ammesso solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla pena è inammissibile quando la motivazione del giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di commisurazione rilevanti ex art. 133 c.p. e non presenti profili di arbitrio o manifesta illogicità.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla dosimetria della pena non consente una nuova valutazione del merito, ma solo la verifica della coerenza logica e della correttezza giuridica della motivazione.
  • La reiterazione di condotte analoghe e la capacità a delinquere possono legittimare una più severa determinazione della pena se adeguatamente valorizzate dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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