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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21405/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello censurando l'affermazione della propria responsabilità per i reati ascrittigli. Dal testo emerge che il ricorso mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, prospettando che la propria condotta integrasse una mera resistenza passiva. La Corte di merito, richiamata nell'ordinanza, aveva invece ritenuto che dai testi escussi emergesse una condotta attiva di violenza volontaria, posta in essere per opporsi al compimento di un atto d'ufficio da parte di pubblici ufficiali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudizio di legittimità, e riproducevano doglianze già esaminate e disattese con argomentazioni ritenute corrette dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.p.

    La ricorrenza del ricorso in cassazione è stata valutata nei limiti del sindacato di legittimità, che non consente una nuova valutazione delle prove.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non assistita da ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa lettura del fatto, quando il giudice di merito abbia già esaminato la censura con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Le doglianze meramente riproduttive di questioni già devolute e disattese nei gradi di merito non superano il vaglio di ammissibilità se non confrontano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito accerti che la condotta dell'imputato non sia stata una resistenza passiva ma abbia comportato l'uso volontario di violenza per opporsi a un atto d'ufficio, la censura che pretenda di negare tale ricostruzione senza evidenziare vizi di legittimità è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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