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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21433/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che, in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado sull'accordo delle parti. Dalla motivazione emerge che il ricorso non investiva profili di formazione della volontà di aderire al concordato, né un difforme contenuto della decisione rispetto all'accordo, ma censurava aspetti relativi alla determinazione della pena e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; la Corte li ha ritenuti inammissibili perché estranei al perimetro del controllo di legittimità sulle sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello, salvo che la doglianza attenga all'illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla mera determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; contro la sentenza emessa a seguito di tale rito è ammesso ricorso per cassazione solo per specifici vizi inerenti al consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    la sua mancata valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se non nei limiti ammessi dalla giurisprudenza.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    richiamato come base della sentenza di appello che ha rideterminato la pena sull'accordo delle parti.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il controllo di legittimità della Corte di cassazione è limitato ai vizi che incidono sulla genuinità del consenso prestato dalla parte, sul consenso del pubblico ministero e sulla corrispondenza tra accordo e dispositivo della sentenza.
  • Non sono ammissibili, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., censure che ripropongano motivi rinunciati o contestino la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emerga un profilo di illegalità della pena.
  • La doglianza sulla determinazione della pena è deducibile in cassazione solo se la sanzione risulti illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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