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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18602/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto all’ufficio l’annullamento in autotutela, limitatamente alle sanzioni, di somme già pagate a seguito di cartella riferita a omessi versamenti di imposte per gli anni 2001-2005. Sosteneva di aver consegnato al proprio commercialista la provvista per il pagamento dei tributi e che il professionista, invece, aveva trattenuto le somme e prodotto ricevute false; per questo era stato denunciato, ma il procedimento penale si era estinto per la morte dell’imputato prima dell’accertamento pieno dei fatti. Il contribuente invocava quindi la non punibilità per assenza di colpa ex art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 e chiedeva la restituzione di quanto pagato a titolo di sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo non impugnabile il diniego/tacito silenzio sull’istanza di autotutela. In appello la CTR aveva invece accolto la domanda, ritenendo non addebitabile al contribuente il mancato versamento, poiché aveva affidato la provvista al commercialista disonesto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per non impugnabilità del diniego tacito di autotutela; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, per avere ritenuto impugnabile un atto non compreso tra quelli impugnabili; 3) violazione dell’art. 2-quater d.l. 564/1994 e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, perché l’autotutela sarebbe esercitabile solo in presenza di un interesse pubblico generale e non nell’interesse del singolo; 4) violazione dell’art. 1 l. 423/1995, perché il contribuente non avrebbe attivato la sospensione prevista per i casi di fatto del terzo, sicché non poteva poi chiedere il rimborso delle sanzioni. In via preliminare il contribuente ha eccepito il giudicato esterno, richiamando altre sentenze tributarie su analoghe controversie tra le stesse parti, ma la Corte ha ritenuto l’eccezione infondata perché il giudicato esterno opera solo su statuizioni espresse e nei limiti di soggetti, petitum e causa petendi identici.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei termini indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Ha ritenuto fondati il secondo, terzo e quarto motivo, assorbito il primo, perché l’impugnazione del diniego di autotutela, quando l’atto è definitivo, è ammissibile solo per denunciare vizi propri del rifiuto amministrativo e la mancata sussistenza di un interesse generale all’autotutela; nel caso concreto, invece, il contribuente aveva fatto valere un interesse personale alla rimozione della sanzione e non aveva attivato la procedura di sospensione prevista per il fatto del terzo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Agenzia delle Entrate.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992

    la Corte ribadisce che il diniego di autotutela non è liberamente impugnabile, salvo i limiti propri del sindacato sui vizi del rifiuto amministrativo.

  • art. 2-quater d.l. 564/1994

    l’autotutela tributaria è potere amministrativo esercitabile in presenza di presupposti di interesse pubblico generale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    richiamato per affermare che il ritiro dell’atto in autotutela non è dovuto nell’interesse del singolo ma richiede un interesse pubblico alla rimozione.

  • art. 1 l. 423/1995

    come modificato dal d.lgs. 159/2015

    richiamato per sostenere che, nei casi di fatto del terzo, il contribuente deve attivare la procedura di sospensione delle sanzioni prima di chiedere la restituzione.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997

    invocato dal contribuente come causa di non punibilità per assenza di colpa nell’omesso pagamento dovuto al comportamento fraudolento del commercialista.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati come base del principio della ragione più liquida.

Massime di principio

  • Il diniego, espresso o tacito, di autotutela tributaria non è impugnabile per rimettere in discussione il merito della pretesa fiscale ormai definitiva; il sindacato del giudice è limitato alla legittimità del rifiuto amministrativo e alla verifica dell’esistenza dei presupposti di interesse generale che giustificano l’esercizio del potere.
  • Quando l’atto impositivo o sanzionatorio è divenuto definitivo, il contribuente che chieda l’autotutela deve dedurre un interesse pubblico alla rimozione dell’atto, non un mero interesse personale alla sua eliminazione.
  • Il giudicato esterno opera solo entro i limiti di soggetti, petitum e causa petendi identici e, soprattutto, rispetto a statuizioni espresse; non si estende automaticamente a profili impliciti o assorbiti.
  • Nei casi in cui si invochi la responsabilità o la non punibilità per fatto del terzo, il contribuente deve utilizzare gli strumenti procedurali specificamente previsti; la mancata attivazione della procedura richiesta impedisce di fondare la pretesa restitutoria sulla sola allegazione del comportamento fraudolento altrui.
  • Nel giudizio di cassazione il principio della ragione più liquida consente di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, quando ciò risponda a esigenze di economia processuale e celerità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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