Sentenza del 22/03/2017 n. 481 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cessione d'azienda - Determinazione dell'avviamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva rideterminato il valore dell'avviamento da 30.000 a 71.000 euro applicando il criterio previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 460/1992, basato sulla moltiplicazione dei ricavi per la redditività e per tre. Sosteneva che il valore dichiarato fosse inferiore a quello normalmente praticato per esercizi similari e che il criterio normativo costituisse un parametro minimo non derogabile. La contribuente contestava invece la motivazione dell'accertamento, ritenendola fondata su formule standard e su un calcolo astratto, privo di riferimenti alle concrete caratteristiche dell'azienda, alla sua localizzazione, alle difficoltà di accesso, al lavoro personale del titolare e alla successiva chiusura dell'attività.
La decisione
L'appello dell'Ufficio è stato respinto. Il giudice ha ritenuto illegittima la determinazione dell'avviamento fondata esclusivamente sull'art. 2, comma 4, del d.P.R. 460/1992, sia perché la disposizione era stata abrogata, sia perché comunque inadeguata a determinare automaticamente il valore dell'avviamento. L'Amministrazione avrebbe dovuto indicare nell'avviso fatti concreti e specifici, riferiti alla capacità effettiva dell'azienda di produrre profitti e alle sue caratteristiche economiche e organizzative. I coefficienti matematico-statistici utilizzati non erano supportati da elementi idonei a collegarli al caso concreto. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1992
Criterio basato sui ricavi, sulla redditività e sul moltiplicatore pari a tre.
La disposizione non può essere utilizzata come criterio automatico e rigido per determinare il valore dell'avviamento; nel caso esaminato era inoltre già stata abrogata. La stima deve essere riferita alla concreta capacità dell'azienda di produrre profitti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione degli elementi concreti posti a fondamento della rideterminazione del valore, e non può limitarsi a formule stereotipate o a calcoli meramente teorici.
Art. 53 della Costituzione
È stato richiamato dalla contribuente in relazione al principio di capacità contributiva, sostenendo che nella valutazione della redditività dovesse essere considerato anche il lavoro personale del titolare, non confondendolo automaticamente con un profitto dell'azienda.
Massime di principio
- La rideterminazione fiscale dell'avviamento deve essere fondata su elementi concreti, specifici e verificabili riferiti alla singola azienda, come redditività effettiva, ubicazione, clientela, organizzazione, costi, continuità dell'attività e prospettive di profitto.
- I coefficienti presuntivi o i metodi matematico-statistici possono costituire, al più, strumenti di supporto, ma non possono sostituire la motivazione individualizzata dell'avviso di accertamento.
- L'Amministrazione non può applicare automaticamente una norma abrogata né utilizzare criteri stereotipati come valori minimi inderogabili senza dimostrare la loro concreta attinenza al caso specifico.
- Quando il contribuente contesta la redditività astrattamente presunta, assumono rilievo elementi oggettivi quali difficoltà di accesso ai locali, trasferimenti, risultati economici effettivi e successiva cessazione dell'attività.
- Un avviso di accertamento privo dell'indicazione dei dati e delle circostanze concrete che giustificano il maggior avviamento può essere annullato per difetto di motivazione.
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