Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 660/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1297/2025, depositata e resa pubblica il 14 ottobre 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3753/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 16 ottobre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202600199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio di 1.000 euro sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1297/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere in suo favore 1.000 euro mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 ottobre 2025, ma, salvo il pagamento delle spese legali, l'Amministrazione non aveva adottato gli atti necessari all'esecuzione. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua rituale notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, attribuendogli 90 giorni dalla richiesta della parte per provvedere in via sostitutiva. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio e non riceverà compenso. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto assorbente la nomina del commissario ad acta e, comunque, ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, di modesto ammontare e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o esecutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione, una penalità di mora; la misura non è automatica e può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Prevede il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione al titolo entro un nuovo termine fissato nella sentenza.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia costituisce una misura idonea a garantire l'effettività dell'ottemperanza; il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può essere autorizzato a delegare le attività esecutive e a ricorrere al pagamento in conto sospeso nei limiti previsti dalla legge.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'amministrazione pubblica: può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, quando sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto in relazione alle difficoltà normative, organizzative e finanziarie dell'adempimento e agli interessi pubblici coinvolti.
  • Nel valutare l'applicazione dell'astreinte possono assumere rilievo la complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la natura seriale del contenzioso e il carattere non essenziale, modesto e facoltativo del beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.