Ordinanza n. 7323/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1105/2024 pubbl. il 06/06/2024 RG n. 533/2024 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1105/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto dinanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché il Tribunale di Frosinone ricade nella competenza territoriale della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, è stata dichiarata l'incompetenza della sede di Roma. La questione è stata esaminata anche alla luce dell'art. 47 c.p.a., relativo alla ripartizione delle controversie tra la sede del capoluogo e la sezione staccata.
La decisione
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, individuata come sede competente in ragione del luogo in cui ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza da eseguire. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto dinanzi alla sede competente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese di lite è stata rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
Per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la decisione da eseguire.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR situata nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce all'individuazione della sezione staccata di Latina quale sede competente.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Stabilisce i termini da rispettare per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato come competente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
- Quando la circoscrizione del TAR competente comprende una sezione staccata, la ripartizione interna tra sede del capoluogo e sezione staccata deve essere effettuata secondo l'art. 47 c.p.a.; la sede diversa da quella competente deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione corretta.
- A seguito della rimessione per incompetenza, il giudizio può essere riassunto dinanzi al TAR competente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice competente spetta anche la decisione sulle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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