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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19980/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per attività stragiudiziale svolta nell'interesse di un cliente. Il cliente proponeva opposizione sostenendo, in sostanza, che la prestazione fosse stata resa gratuitamente nell'ambito di un rapporto di amicizia. Il professionista resisteva all'opposizione e, nei gradi di merito, cercava di provare l'incarico e l'attività svolta mediante prova testimoniale, produzione di una bozza di ricorso per sequestro conservativo e deferimento di giuramento decisorio. In appello lamentava, tra l'altro, l'omessa pronuncia sul difetto di motivazione della decisione di primo grado, l'omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità della prova testimoniale, l'omessa pronuncia sulla richiesta di giuramento decisorio e l'omesso esame di documenti che, a suo dire, provavano il conferimento dell'incarico. Il controricorrente chiedeva inoltre l'interruzione del giudizio per la morte del ricorrente e contestava l'ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della difesa tecnica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'interruzione del giudizio di cassazione per la morte del ricorrente, ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di abilitazione al patrocinio in Cassazione e ha respinto tutti e quattro i motivi. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva la sentenza di primo grado e non quella d'appello; il secondo è stato ritenuto inammissibile perché l'omessa pronuncia su questioni puramente processuali non integra, di regola, il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.; il terzo è stato ritenuto infondato ma con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., chiarendo che il giuramento decisorio è proponibile in ogni stato e grado ma che, nel caso concreto, era inammissibile per la sua formulazione non decisiva; il quarto è stato ritenuto infondato perché si risolveva in una diversa valutazione del materiale probatorio, già esaminato dal giudice di merito, il quale aveva escluso che fosse dimostrato il conferimento dell'incarico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è stato escluso o ritenuto non deducibile in relazione a censure che investivano sentenze di primo grado o questioni puramente processuali; inoltre la censura non può tradursi in una mera richiesta di diversa valutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per denunciare omessa pronuncia e carenza di motivazione, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 233 c.p.c.

    Il giuramento decisorio può essere deferito in ogni stato e grado del giudizio; non è necessario reiterarlo all'udienza di precisazione delle conclusioni per renderlo ammissibile.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato per contestare la prova testimoniale, ma la censura è stata reputata inammissibile nel caso concreto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, precisando il reale fondamento della decisione sull'inammissibilità del giuramento decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 299 ss. c.p.c.

    In cassazione non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per la morte di una parte dopo l'instaurazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una volta instaurato il contraddittorio, la morte di una delle parti non determina l'interruzione del processo, poiché il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, di regola, con riferimento a questioni meramente processuali; la sua deduzione non può comunque sostituirsi a una censura di erronea soluzione implicita della questione o a una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il ricorso per cassazione deve investire la decisione del giudice d'appello, che ha effetto sostitutivo di quella di primo grado; è inammissibile la censura che colpisca direttamente la sentenza di primo grado senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata.
  • Il giuramento decisorio è deferibile in ogni stato e grado del giudizio, ma per essere ammissibile deve essere formulato in modo realmente decisivo e favorevole alla parte cui è deferito, così che il giudice, una volta prestato, debba limitarsi a verificare se il giuramento sia stato reso.
  • Non integra vizio denunciabile in cassazione la critica che, sotto l'apparente deduzione di omesso esame o violazione dell'art. 112 c.p.c., miri soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • La mancata comparizione del teste e la dedotta irregolarità dell'istruttoria non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se non sono state specificamente devolute nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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