Ordinanza n. 4353/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, l’annullamento, previa sospensiva, - del provvedimento di rigetto, prot. n. 3625. 01-12-2025, comunicato a mezzo pec ai difensori in data 03.12.2025, relativamente alla classe “A-21”, reso in sede di riedizione provvedimentale in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 14711/2025 (RG 2696/2022), pubblicata il 24.07.2025, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce; - nonché di ogni altro atto o provvedimento diverso da quello sopra citato e/o comunque presupposto, successivo, conseguente e, comunque, connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto relativo alla classe di concorso A-21, adottato in sede di riedizione del potere dopo una sentenza di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale di rigetto relativo alla classe di concorso A-21, deducendo che l’atto fosse stato adottato in sede di riedizione provvedimentale in elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 14711/2025. La sentenza ottemperata aveva accertato l’illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, ritenuta equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE. In udienza il ricorrente ha circoscritto il proprio interesse ad agire alla sola classe di concorso A-21, avuto riguardo all’oggetto dell’istanza originaria. Ai fini della domanda cautelare, il TAR ha rilevato la necessità di verificare documentalmente se il ricorrente abbia superato il concorso indetto con D.D.G. n. 85/2018 per la classe A-21, se sia stato conseguentemente immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato sulla medesima classe e se abbia superato il correlato anno di prova, poiché la cartella contenente tali documenti risultava vuota.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha disposto un’integrazione istruttoria a carico del ricorrente, ordinandogli di depositare entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza la documentazione comprovante il superamento del concorso per la classe A-21, l’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato e il superamento dell’anno di prova. La decisione sulla domanda cautelare e sul ricorso è stata quindi rinviata alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
È richiamata, quale fondamento della pretesa al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania come equipollente all’abilitazione all’insegnamento.
Direttiva 2013/55/CE
È richiamata insieme alla direttiva 2005/36/CE quale fondamento della pretesa al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania.
D.D.G. n. 85/2018
È richiamato quale atto relativo al concorso per la classe di concorso A-21, il cui superamento il TAR ha chiesto di comprovare documentalmente.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare, la documentazione prodotta dalla parte risulta mancante o inutilizzabile e i fatti allegati sono rilevanti per valutare l’interesse attuale o la posizione sostanziale dedotta, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.
- In una controversia relativa al riconoscimento di una qualifica professionale estera ai fini dell’insegnamento, il superamento del concorso, l’immissione in ruolo e il superamento dell’anno di prova possono costituire circostanze rilevanti per la delibazione della domanda cautelare, ove siano dedotti e documentati come elementi della posizione del ricorrente.
- Quando il ricorrente circoscrive in udienza il proprio interesse ad agire a una specifica classe di concorso, la cognizione del giudice deve essere riferita a tale delimitazione della domanda e all’oggetto dell’istanza originaria.
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