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Sentenza

Sentenza del 19/11/2020 n. 26305 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate per ritardato versamento e omesso versamento di rate dell'addizionale provinciale sulle accise (acconti gennaio 2007 e mensilità giugno-agosto 2007). La società deduceva: 1) assenza di ritardo/omissione perché le somme erano nella disponibilità dell'Erario in conseguenza di un successivo provvedimento di autorizzazione alla compensazione; 2) applicazione erronea e cumulativa della sanzione prevista dal D.Lgs. n.471/1997 art.13 con l'indennità di mora prevista per le accise (D.Lgs. n.504/1995 art.3, comma 4); 3) errori di fatto relativi alla regolarità della dichiarazione annuale di consumo; 4) mancata considerazione dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità dell'illecito tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso ritenendo infondata la cumulabilità dell'indennità di mora prevista per le accise (D.Lgs. n.504/1995, art.3, comma 4) con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n.471/1997, art.13. Ha cassato la sentenza della CTR nella parte relativa a tale profilo e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese. Gli altri motivi di ricorso sono stati respinti (primo motivo inammissibile sul punto dell'autotutela/compensazione che non annulla i fatti originari; terzo e quarto inammissibili perché meramente argomentativi; quinto inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione).

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    La Corte ha ritenuto che la sanzione prevista dall'art.13, pur essendo una sanzione tributaria generale, non sia cumulabile con l'indennità di mora prevista per le accise in virtù del principio di specialità e di ragionevolezza/proporzionalità.

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

    L'indennità di mora prevista per le accise (misura fissa del 6%) ha natura non risarcitoria nel senso tradizionale e costituisce la sanzione speciale per il ritardato pagamento delle accise; perciò esclude l'applicazione di sanzioni tributarie generali duplicative.

  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 472

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito tributario; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile poiché sollevata per la prima volta in cassazione.

  • D.P.C.M. 8 marzo 2020

    art.1, comma 1, lettera a)

    Norma procedurale citata per dare atto della sottoscrizione del provvedimento da parte del solo presidente per impedimento dell'estensore.

Massime di principio

  • L'autotutela dell'Amministrazione o una successiva autorizzazione alla compensazione che estingue il debito non elimina retroattivamente i fatti costitutivi dell'illecito (ritardo o omissione) ai fini dell'irrogazione delle sanzioni; occorre valutare separatamente l'esistenza del comportamento sanzionabile e l'eventuale successiva estinzione del debito.
  • Per le materie disciplinate da norme speciali (es. accise), la norma speciale che prevede un rimedio/indennità per il ritardo (qui l'indennità di mora fissa) prevale sulla disciplina generale delle sanzioni tributarie quando contiene gli stessi elementi costitutivi dell'illecito: operano i principi di specialità, ragionevolezza e proporzionalità per evitare duplicazioni di punizioni/risarcimenti.
  • L'indennità di mora prevista in misura fissa e indipendente dalla prova del danno difficilmente può essere qualificata come risarcimento civilistico: ciò incide sulla possibilità di cumulo con altre misure aventi finalità risarcitorie o punitive.
  • Le questioni di fatto e le argomentazioni meramente rielaborative della motivazione di merito sono spesso inammissibili in sede di legittimità se non incidono sulla ratio decidendi; viceversa, profili di diritto sistemico (cumulabilità di sanzioni, principio di specialità) sono sindacabili in cassazione.
  • I vizi rilevati per la prima volta in cassazione (es. sulla nozione dell'elemento soggettivo) sono in linea di principio inammissibili; è necessario sollevare tali questioni in sede di merito per essere esaminate in cassazione.

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