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Sentenza

Sentenza n. 1516/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Salerno che aveva imposto al Ministero l'attribuzione della carta elettronica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 65/2025 della Corte di Appello di Salerno, notificata al Ministero il 13 marzo 2025 e passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione relativamente a quattro anni scolastici, nonché alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto che fosse dichiarato l'obbligo di conformazione al giudicato, con corresponsione delle somme dovute e degli interessi, assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la sentenza della Corte di Appello era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Il Ministero, costituitosi con una memoria di mera forma, non ha dimostrato l'avvenuto adempimento; secondo il giudice, l'onere di provare l'esecuzione gravava sull'Amministrazione. È stato quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e dalla ricezione della stessa. Il commissario dovrà riferire al TAR sugli adempimenti compiuti; il compenso sarà liquidato con separato provvedimento. È stata inoltre disposta la restituzione della copia esecutiva del titolo o il rilascio della quietanza di pagamento e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivamente depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato, insieme all'art. 45, comma 1, c.p.a., per la verifica della tempestività del deposito del ricorso in ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 112 c.p.a.

    La pronuncia applica il giudizio di ottemperanza quale rimedio per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, benché l'articolo non sia espressamente richiamato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione l'esatta e integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato notificato e l'amministrazione non abbia provato di avervi dato esecuzione.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto obblighi di pagamento della pubblica amministrazione, l'azione è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L'amministrazione intimata, per sottrarsi alla domanda di ottemperanza, deve dimostrare l'avvenuto adempimento del giudicato; una costituzione meramente formale e priva della prova del pagamento non è sufficiente.
  • In caso di persistente inadempimento successivo all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari in sostituzione dell'amministrazione inadempiente e fissando un termine per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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