Cassazione Penale, Sentenza n. 22619/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che ha: 1) dichiarato non doversi procedere per diffamazione (capo C) e rideterminato il trattamento sanzionatorio per capi A e B; 2) confermato la condanna per lesioni aggravate (capo A) e per minaccia aggravata (capo B) nonché il risarcimento in favore della parte civile. L'imputato ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla responsabilità per il reato di minaccia (capo B), sostenendo che la frase minacciosa "Ti ammazzo anche con una mano sola" non andava valutata come idonea a intimidire dato il contesto di agitazione e la percezione della persona offesa; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa estintiva prevista dall'art. 162‑ter c.p., sostenendo che sussistevano i presupposti (offerta/compensazione) per estinguere il reato; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionale, contestando l'aumento della provvisionale sulla base di un episodio di lesioni in concorso con un terzo non imputato e lamentando una reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: (i) sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio relativo alla minaccia, richiamando il principio secondo cui l'idoneità intimidatoria della condotta si valuta nel contesto e non richiede l'effettivo turbamento della vittima; nel caso concreto la frase minacciosa è stata pronunciata in un contesto di forte intimidazione mentre la persona offesa era stata pesantemente percosso, giustificando la condanna; (ii) sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura sull'art. 162‑ter perché la Corte territoriale ha correttamente valutato la mancanza dei presupposti formali e sostanziali (assenza di integrale anteriore risarcimento o di una formale offerta congrua), decisione che rientra nella discrezionalità del giudice; (iii) sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo relativo alla provvisionale, ricordando l'orientamento per cui la determinazione della provvisionale è decisione discrezionale e in generale non impugnabile in Cassazione; inoltre non è stata ravvisata una reformatio in peius illegittima. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen., comma 2
art. 612, comma 2, cod. pen.
La configurabilità del delitto di minaccia va valutata anche in base al contesto e ai toni; non è necessario che si sia prodotto l'effetto intimidatorio concreto o il turbamento psichico della vittima
art. 583 cod. pen.
Richiamato come riferimento alla circostanza aggravante connessa alle lesioni aggravate; la valutazione della aggravante è stata oggetto di decisione nelle fasi precedenti
art. 62, n. 6, cod. pen.
Richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in primo grado e valutata nella dinamica delle circostanze di responsabilità
art. 61, n. 5, cod. pen.
Richiamato nell'ambito del confronto tra aggravanti e attenuanti e della loro equivalenza nel caso di specie
art. 162‑ter cod. pen.
L'istituto presuppone o l'integrale anteriore risarcimento o una formale offerta di somma congrua; se tali presupposti non sono soddisfatti, la causa estintiva non è applicabile
disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di estensione del ricorso per cassazione rispetto ai motivi consentiti, richiamati come parametro procedurale entro cui il ricorrente ha proposto censura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutata in relazione alle ragioni della decisione
Massime di principio
- La valutazione della minaccia si effettua nel contesto concreto: non è necessario che la vittima abbia effettivamente sperimentato turbamento; rilevano i toni, il contesto e le condotte correlate (es. aggressione fisica) al momento della frase minacciosa
- Le cause estintive per composizione o offerta risarcitoria (art. 162‑ter) richiedono presupposti formali e sostanziali precisi (integrale risarcimento precedente o formale offerta congrua); l'assenza di tali requisiti legittima il rigetto della richiesta
- La quantificazione della provvisionale è, in linea di principio, una decisione discrezionale del giudice e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata; è quindi rischioso basare un ricorso in Cassazione solo su contestazioni di merito della misura provvisionale
- La Cassazione richiede che i motivi di ricorso confrontino compiutamente la normativa e la motivazione della sentenza impugnata; motivi vaghi o che non si confrontano con le argomentazioni del giudice territoriale sono dichiarati manifestamente infondati o inammissibili
- La reformatio in peius è vietata nelle condizioni previste dalla legge (es. assenza del pubblico ministero in appello), ma l'aumento della provvisionale non costituisce automaticamente reformatio in peius se motivato attraverso elementi non manifestamente illogici
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