Regolamento (UE) 2017/1019
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo del 10,6 % sulle importazioni dalla Bielorussia di determinati barre e tondi per cemento armato, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha inoltre disposto la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303. Nel corso dell’istruttoria sono stati precisati il perimetro del prodotto, esclusi alcuni prodotti lunghi come le barre di sezione circolare, e rielaborati alcuni indicatori di pregiudizio per tener conto di questioni di affidabilità dei dati relativi al mercato italiano.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia e riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati barre e tondi per cemento armato di ferro o acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, con o senza torsione dopo laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Repubblica di Bielorussia e classificati nei codici CN ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95. Sono esclusi i barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come le barre di sezione circolare. Le misure si applicano in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Dazio antidumping definitivo sulle barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 conclude l’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia. La Commissione conferma che le importazioni interessate hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che sussiste un nesso causale tra tali importazioni e il pregiudizio, con conseguente istituzione di misure definitive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036.
Ambito dell’inchiesta e definizione del prodotto
Il prodotto interessato è definito come barre e tondi per cemento armato di ferro o acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, con o senza torsione dopo laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia. I codici CN indicati sono ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95.
La Commissione chiarisce espressamente che non rientrano nel prodotto in esame:
- i barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza;
- altri prodotti lunghi, come le barre di sezione circolare.
Il chiarimento deriva dall’esame delle osservazioni delle parti e dalla verifica che i dati utilizzati per dumping e pregiudizio non includevano tali prodotti.
Procedura e fasi istruttorie
L’inchiesta è stata aperta il 31 marzo 2016 a seguito di denuncia presentata il 15 febbraio 2016 da EUROFER per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di barre di rinforzo. Il 20 dicembre 2016 la Commissione aveva già istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303.
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante e l’unico produttore esportatore bielorusso hanno presentato osservazioni scritte; si sono svolte audizioni e visite di verifica presso un importatore indipendente e due utilizzatori nell’Unione. La Commissione ha inoltre divulgato conclusioni definitive e una successiva divulgazione aggiuntiva, relativa all’esclusione dei dati italiani dall’analisi degli indicatori di pregiudizio.
Prejudice e dati del mercato italiano
Un elemento centrale dell’istruttoria riguarda la contestazione dell’affidabilità di alcuni dati dell’industria dell’Unione a causa di una presunta fissazione dei prezzi oggetto di indagine da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in Italia. La Commissione ha ritenuto che vi fosse una sovrapposizione tra il prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping e quello dell’inchiesta antitrust italiana e, per prudenza, ha ricalcolato gli indicatori macro e microeconomici escludendo i dati relativi al mercato italiano.
Dopo tale esclusione, la Commissione ha comunque confermato l’esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Anche la sottoquotazione, ricalcolata senza il produttore italiano del campione, resta significativa: il margine passa dal 4,5 % al 4,4 % nel calcolo generale e al 2,8 % nel calcolo più prudente limitato ad alcuni Stati membri dove le importazioni bielorusse erano principalmente concentrate.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione conferma che le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia sono la principale causa del pregiudizio. Ha esaminato altri fattori potenzialmente rilevanti, tra cui:
- l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione;
- le vendite a parti collegate;
- le importazioni da paesi terzi;
- l’andamento dei costi;
- il cosiddetto "sistema di frodi dell’IVA".
Quanto alle importazioni da paesi terzi, la Commissione rileva che i prezzi medi restavano superiori a quelli delle importazioni bielorusse e che le discrepanze con talune statistiche Eurostat derivavano dall’inclusione di prodotti non compresi nel prodotto in esame. Quanto al presunto sistema di frodi IVA, la Commissione respinge la tesi dell’esportatore secondo cui esso avrebbe spiegato l’aumento delle esportazioni bielorusse: l’aumento verso l’Unione viene ricondotto al reindirizzamento delle vendite perse sul mercato russo, non a un temporaneo squilibrio della domanda nell’Unione.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che non sussistono motivi contrari all’adozione delle misure. Pur riconoscendo che taluni utilizzatori e importatori, in particolare nei Paesi baltici, possono subire effetti negativi, ritiene che questi siano mitigabili grazie a fonti alternative di approvvigionamento, anche dalla Russia e in parte dall’Ucraina.
Sono respinte anche le argomentazioni sul presunto assorbimento del dazio da parte dell’esportatore bielorusso, in quanto tale questione potrebbe essere oggetto solo di una separata inchiesta antiassorbimento ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base, e non giustifica la riduzione del livello del dazio nella presente procedura.
Livello delle misure e margine di pregiudizio
La Commissione applica il principio del dazio inferiore e fissa il dazio al livello del margine di pregiudizio, pari al 10,6 %. Il margine di dumping è indicato al 58,4 %, ma il dazio definitivo viene limitato al livello inferiore del pregiudizio. Nel calcolo del margine di pregiudizio la Commissione utilizza un profitto di riferimento del 4,8 %, ritenuto congruo, e conferma un adeguamento per costi successivi all’importazione pari al 2 %.
La Commissione ribadisce inoltre di aver calcolato il livello di eliminazione del pregiudizio con approccio prudenziale, escludendo i dati del produttore italiano del campione e limitando talune analisi alle vendite nei Paesi Bassi, in Germania, Polonia e Lituania.
Riscossione dei dazi provvisori e decorrenza
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli importatori italiani e dell’Unione, il regolamento comporta:
- applicazione di un dazio antidumping definitivo del 10,6 % sulle importazioni dai codici CN indicati;
- consolidamento definitivo degli importi già depositati in via provvisoria;
- necessità di verificare attentamente la classificazione doganale, soprattutto per distinguere il prodotto soggetto a misura da prodotti esclusi, come le barre di sezione circolare e i prodotti ad alta resistenza.
Per i professionisti, la decisione è rilevante anche perché mostra come la Commissione possa ricalibrare l’analisi del pregiudizio quando emergano criticità di affidabilità dei dati di un mercato nazionale, senza che ciò impedisca necessariamente l’adozione di misure definitive.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto soggetto a misure è costituito da barre e tondi per cemento armato di ferro o acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, con o senza torsione dopo laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia. Sono esclusi i prodotti ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, in particolare le barre di sezione circolare.
Aliquota del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 10,6 % sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, applicabile ai prodotti descritti all’articolo 1, paragrafo 1. Per il produttore esportatore BMZ e per tutte le altre società bielorusse si applica la medesima aliquota del 10,6 %.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva.
Base giuridica e criterio del dazio inferiore
La Commissione adotta il regolamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 4, applicando il principio del dazio inferiore: il dazio definitivo è fissato al livello del margine di pregiudizio, pari al 10,6 %, inferiore al margine di dumping accertato (58,4 %).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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