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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1220

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1220 della Commissione, del 16 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Malatya Kayısısı (DOP)]

Normativa europea32017R1220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Malatya Kayısısı" nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione interviene perché, dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Turchia, non è stata notificata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Malatya Kayısısı" per un prodotto ortofrutticolo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’iscrizione, nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, della denominazione "Malatya Kayısısı" come DOP. Riguarda un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Opera nell’ambito dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; la registrazione deriva da una domanda presentata dalla Turchia e pubblicata senza opposizioni.

Registrazione della DOP "Malatya Kayısısı"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1220 della Commissione ha come oggetto la registrazione della denominazione "Malatya Kayısısı" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Si tratta di un atto adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare sulla base della procedura di registrazione delle denominazioni geografiche.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione della denominazione, presentata dalla Turchia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha concluso che la denominazione dovesse essere registrata.

Contenuto normativo essenziale

Con l’articolo 1, la denominazione "Malatya Kayısısı" viene registrata come DOP. Il regolamento specifica inoltre che la denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato come atto di applicazione del regolamento quadro sui regimi di qualità.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Malatya Kayısısı" è registrata come DOP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale ragione la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentariregistro dop/igp

Testo integrale

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