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Sentenza

Sentenza n. 254/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione della Regione Abruzzo prot. DPD023/143 del 31/03/2021, con cui è stata rigettata l'istanza della signora Cellini diretta ad ottenere il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria sul proprio fondo; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 18 febbraio 2022: - della Determinazione DPD023/490/21 del 3.12.2021 del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, a firma della Dirigente Antonella Gabini e del Responsabile dell'Ufficio Luigi Lo Giudice, recante "Istanza di divieto dell'esercizio dell'attività venatoria su fondo. Richiedente CELLINI LEA. Rigetto istanza”; - della nota regionale Prot. n. 380168 (senza data, giunta per pec il 27.9.2021), del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, a firma della Dirigente Antonella Gabini e del Responsabile dell'Ufficio Luigi Lo Giudice, avente per oggetto "Cellini Lea, richiesta ex art. 15, comma 3, L. 157/1992 di divieto dell'esercizio dell'attività venatoria su fondo foglio 7 particelle 987, 88, 313, 314, 523 in agro del Comune di Nocciano (PE). Preavviso di rigetto"; - del parere dell'Avvocatura Regionale prot. RA0539797/21 del 3.12.2021 (non conosciuto in quanto citato nella Determinazione DPD023/490/21 del 3.12.2021); - di tutti gli altri atti preparatori, connessi, consequenziali e collegati, derivati, presupposti, anche se non espressamente indicati, anche in quanto oggetto di applicazione.

Giustizia amministrativa202100236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, confermato in sede di riesame, dell'istanza di divieto dell'esercizio dell'attività venatoria sui terreni di proprietà della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che aveva respinto, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l. 157/1992, la richiesta di sottrarre i propri fondi all'attività venatoria. Il ricorso introduttivo contestava l'omessa valutazione della compatibilità dell'istanza con la pianificazione faunistico-venatoria. Dopo l'ordinanza cautelare di remand, la Regione ha confermato il diniego richiamando sia le ragioni già addotte — ritenuta insufficienza delle esigenze di tutela delle colture, della sicurezza, del disturbo, dell'inquinamento e dei motivi etici e scientifici — sia un nuovo motivo, consistente nel raggiungimento del 30% del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della l. 157/1992, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità e disparità di trattamento; ha inoltre censurato l'introduzione, in sede di riesame, di un nuovo motivo ostativo, prospettando la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, e ha chiesto il sollevamento di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della l. 157/1992, dell'art. 842 c.c. e dell'art. 15, comma 8, della medesima legge. Il TAR ha esaminato prioritariamente i motivi relativi al limite del 30% e alla disparità di trattamento, ritenendoli assorbenti.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato superato dalla determinazione adottata in sede di riesame. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego nella parte in cui la Regione ha interpretato il 30% previsto dall'art. 10, comma 3, della l. 157/1992 come quota massima invalicabile di territorio destinabile alla protezione della fauna selvatica. Tale percentuale costituisce invece una soglia minima di protezione, superabile dalla pianificazione statale o regionale; non può quindi fondare automaticamente l'incompatibilità della richiesta privata con la pianificazione faunistico-venatoria. Il giudice ha inoltre rilevato che l'art. 15, comma 4, consente in via generale la sottrazione del fondo quando essa non ostacoli l'attuazione del piano faunistico-venatorio e che, in tale valutazione, non sono in astratto inconferenti le ragioni etiche e morali del proprietario. La Regione non ha adeguatamente circostanziato l'effettiva incompatibilità dell'istanza con il piano, incorrendo in difetto di motivazione. Le ulteriori censure e le questioni di legittimità costituzionale sono state assorbite o ritenute non rilevanti. Gli atti impugnati sono stati annullati. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, l. 157/1992

    “è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10”

    La richiesta del proprietario di sottrarre il fondo all'attività venatoria deve essere accolta quando non ostacoli l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria; le ulteriori ipotesi di tutela di colture o attività rilevanti sono aggiuntive rispetto a tale ipotesi generale.

  • art. 10, comma 3, l. 157/1992

    “Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica”

    La percentuale dal 20 al 30% costituisce una soglia minima di protezione della fauna selvatica e non un limite massimo invalicabile all'estensione delle aree protette o alla sottrazione dei fondi all'attività venatoria.

  • art. 10, comma 5, l. 157/1992

    “Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento”

    Il riferimento espresso a una percentuale massima in altra disposizione conferma, secondo il criterio sistematico, che l'art. 10, comma 3, non prevede una soglia massima.

  • art. 10, comma 6, l. 157/1992

    “sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia”

    La gestione programmata della caccia sul territorio residuo non implica che il restante territorio debba essere necessariamente destinato all'attività venatoria né impedisce l'estensione delle aree di protezione.

  • art. 1, commi 1 e 2, l. 157/1992

    “L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica”

    La protezione della fauna selvatica costituisce la regola, mentre l'attività venatoria è consentita in via derogatoria e subordinatamente alla compatibilità con la conservazione faunistica.

  • art. 14, l.r. Abruzzo 10/2004

    “L'esercizio venatorio è vietato ... sui terreni in attualità di coltivazione”

    La disciplina regionale prevede specifiche ipotesi di divieto venatorio, ulteriori rispetto alla richiesta generale del proprietario prevista dall'art. 15, comma 4, della l. 157/1992.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    “In caso di annullamento in giudizio ... l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per contestare il nuovo motivo introdotto in sede di riesame, ma la relativa censura è stata assorbita dall'accoglimento per difetto di motivazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha dato avviso alle parti del possibile rilievo d'ufficio della sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • La percentuale dal 20 al 30% del territorio agro-silvo-pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica dall'art. 10, comma 3, della l. 157/1992 costituisce una soglia minima di tutela e non un limite massimo invalicabile; la pianificazione regionale può quindi destinare alla protezione una quota superiore.
  • La richiesta del proprietario di sottrarre il proprio fondo all'attività venatoria, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l. 157/1992, deve essere valutata principalmente verificando se la sottrazione ostacoli concretamente l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria; il raggiungimento della soglia minima di protezione non dimostra, di per sé, tale ostacolo.
  • Il diniego della richiesta di esclusione di un fondo dall'attività venatoria è illegittimo quando richiami in modo astratto la pianificazione faunistico-venatoria senza indicare e motivare concretamente l'incompatibilità tra la sottrazione del fondo e gli obiettivi del piano.
  • Le ragioni etiche e morali del proprietario non sono in astratto inconferenti ai fini della richiesta di sottrazione del fondo dall'attività venatoria, poiché l'art. 15, comma 4, della l. 157/1992 subordina l'accoglimento della richiesta generale alla sola condizione negativa della non incompatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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